CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 40386/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03BTKX3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •n•n 57/RG 16818 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimitàfin quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine sia all'assenza dei presupposti applicativi della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 3) - atteso che il pubblico ufficiale si è limitato ad applicare le prescrizioni previste per coloro che si trovano in condizioni di particolare pericolosità, come Leke che aveva distrutto tavolo, lavabo e vetri della finestra minacciando di colpire chiunque fosse entrato nella cella, che escludono la violazione dell'art. 3 CEDU -; sia alla qualificazione giuridica dell'aggravante del nesso teleologico tra capo 1 (art. 336 cod. pen.) e danneggiamento (art. 635 cod. pen.) fondata sulla vicinanza temporale tra le condotte delittuose nel senso che "il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione j esercitata nei confronti del soggetto passivo" (Sez. 2, n. 5560 del 24/03/1986, Bellini, Rv. 0.) inkned otutY ' 17321); sia all'applicazione della recidiva Ynotivata aggrj.. (si vedano pagg. 4 e 5 in cui viene valutata la complessiva modalità del fatto alla luce dei due precedenti specifici di cui il più recente per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, tali da esprimere una pericolosità qualificata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estens