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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 28621/2025

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tiva – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del commissario liquidatore [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Treviso, al viale della Repubblica, n. 193/I, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 4.4.2025.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia.

CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Pavian. 782/2024, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.L’[OSCURATO:PERSONA] -Agenzia delle Entrate-Riscossione domandava in data 13.12.2016 l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] che la “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro” s.p.a. aveva accordato in data 30.10.2009 alla “[OSCURATO:PERSONA]” in bonis un finanziamento dell’importo di euro 500.000,00, finanziamento assistito da garanzia prestata dalla “Banca del Mezzogiorno– M edio C redito C entrale ”, quale gestore del Fondo di Garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996 ( cfr. decreto impugnato, pag. 2). [OSCURATO:SOCIETA] che la “[OSCURATO:PERSONA]” si era resa inadempiente nella restituzione delle rate del mutuo, sicché, a seguito dell’escussione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della garanzia, la “B.d.M. –M.C.C.” aveva corrisposto alla “B.N.L.” la somma di euro 118.989,12 (cfr. decreto impugnato, pag. 3). [OSCURATO:SOCIETA] che la “B.d.M. –M.C.C.” aveva avviato la procedura di iscrizione a ruolo ed era stata emessa cartella esattoriale (cfr. decreto impugnato, pag. 3).

Chiedeva dunque l’ammissione al passivo della l.c.a. in privilegio per l’importo di euro 122.558,79. 2.Il commissario liquida tore negava l’ammissione al passivo.

Dava atto che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva dato prova del titolo della pretesa.

Dava atto, altresì , che la “B.N.L.” aveva chiesto in via tempestiva l’ammissione al passivo e la relativa domanda era stata respinta per carenza documentale e mancata dimostrazione del credito.

Dava atto,inoltre, che la “B.N.L.” non aveva proposto opposizione avverso il diniego di ammissione e l’esclusione era divenuta definitiva. 3.L’[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - Riscossione proponeva opposizione .

Resisteva la l.c.a. della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 4.Con decreto n. 782/2024 il Tribunale di Pavia accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, ammetteva l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al passivo per l’importo di euro 122.558,79 con il privilegio di cui all’art. 8 bis, 3° co., del d.l. n. 3/2015.

Evidenziava il tribunale –premessi i rilievi di cui a lla pronuncia n. 1453/2022 di questa Corte di legittimità –che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva allegato alla propria istanza di ammissione il ruolo esecutivo e la cartella di pagamento notificata a seguito dell’avvenuta escussione della garanzia, il che era bastevole ai fini dell’ammissione con l’invocato privilegio (cfr. decreto impugnato, pag. 6).

Evidenziava poi,il tribunale, che era destituita di fondamento la pregiudiziale eccezione- sollevata dal commissario liquidatore – di tardività dell’opposizione (cfr. decreto impugnato, pag. 6).

Evidenziava, da un canto , che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva allegato al proprio ricorso in opposizione copia della p.e.c. in data 14.12.2023, con cui il commissario liquidatore le aveva comunicato l’esclusione dal passivo; e, d’altro canto, che il ricorso in opposizione risultava depositato in data 11.1.2024.

Evidenziava quindi che l’opposizione era stata proposta nel rispetto del termine di 30 giorni dalla comunicazione. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

L’[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 98, 99, 101, 207, 208 e 209 l.fall.e degli artt. 3 e 24 Cost.

Adduceche ha errato i l T ribunale di Pavia a reputare tempestiva l’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA](cfr. ricorso, pag. 5 ) .

Premetteche nella l.c.a. l’elenco dei creditori viene predisposto senza alcun intervento da parte dell’autorità giudiziaria e diviene esecutivo con il deposito in cancelleria, deposito che segna il momento a partire dal quale possono essere esperite le iniziative che aprono la fase giurisdizionale (cfr.ricorso, pag. 6).

Indi deduce che la domanda tempestiva di ammissione al passivo della l.c.a. proposta dalla “B.N.L.” è stata respinta ed avverso il rigetto la “B.N.L.” non ha proposto opposizione, “rendendo così definitiva la sua esclusione e consumando così il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di insinuarsi in surrogazione” (così ricorso, pag. 7).

Deduce altresì che il commissario liquidatore non si è pronunciato espressamente in ordine alla domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] per oltre quattro anni non ha assunto alcuna iniziativa, “con ciò rendendo definitiva la sua esclusione” (così ricorso, pag. 7).

Deduce inoltre che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha proposto opposizione né avverso lo stato passivo, aggiornato e rivisto,depositato in data 10.8.2020 né avverso l’ulteriore stato passivo depositato in data 9.2.2022 né ha proposto opposizione a decorreredalla comunicazione del commissario liquidatore del 22.3.2023 , con cui, “ proprio a detta di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe pervenuta per la prima volta la contestazione da parte degli organi della procedura” (cosìricorso, pag. 8).

Deduce, per altro verso , che l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato la sua domanda di ammissione al passivo il 13.12.2016, allorché era decorso l’anno successivo al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive (cfr. ricorso, pag. 8).

Deduce dunque che trattavasi di domanda “supertardiva” e peròl’[OSCURATO:PERSONA] non ha “dato prova che il ritardo fosse dipeso da causa a sé non imputabile”, prova comunque che controparte non avrebbe potuto assolvere, “atteso che l’escussione della garanzia MCC risale al 14/10/2015”(così ricorso, pag. 8). 8.Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e da respingere . 9.Si osserva in primo luogo che nessun a preclusione è, per l’ Agenzia delle Entrate, atta a scaturire dalla mancata proposizione, da parte della “B.N.L.”, di opposizione allo stato passivo della l.c.a.

Invero, questa Corte spiega, in tema di finanziamenti pubblici alle imprese coperti da garanzia “SACE”, che la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui è subordinato il relativo riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione “ex lege”della beneficiaria verso il garante(cfr. Cass.(ord.) 18.1.2022, n. 1453.

Cfr. altresì Cass. (ord.) 10.4.2024, n. 9657).

10. Si osserva in secondo luogo che al cospetto del duplice riscontro de l Tribunale di Pavia (con p.e.c. in data 14.12.2023 il commissario liquidatore aveva comunicato all’[OSCURATO:PERSONA] l’esclusione dal passivo; l’opposizione è stata proposta in data 11.1.2024, entro il termine di 30 giorni dal dì di ricezione della p.e.c.) la prospettazione della ricorrente , secondo cui l’opposizione sarebbe stata da proporre a far data dallacomunicazione del commissario liquidatore del 22.3.2023, difetta di specificità e di “autosufficienza”.

Ciò viepiù a fronte del rilievo della controricorrente , secondo cui “in data 22.03.2023 erano state formulate delle osservazioni dal commissario liquidatore”,a seguito delle quali l’[OSCURATO:PERSONA] aveva, a sua volta, proposto proprie osservazioni (cfr. controricorso, pagg. 5e 2).

Di conseguenza, atteso il tenore della comunicazione inoltrata in data 14.12.2023 a mezzo p.e.c. all’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] riprodotta a pagina 6 del controricorso (“Spett.le Agenzia Entrate Riscossione con la presente si rende noto che in data 11/11/2023, presso il Tribunale di Pavia, è stato depositato lo Stato Passivo della procedura di L.C.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi e per gli effetti dell’art. 98 L.Fall.richiamato dall’art. 209 è possibile proporre opposizione allo stato passivo depositato”), ineccepibilmente il tribunale ha opinato nel senso della tempestività dell’opposizioneallo stato passivo.

Del resto, il combinato disposto dell’art. 97, 1° co. - così come modificato dall’art. 17, 1° co., lett. g), del d.l. n. 179 del

18.10. 2012, convertito, con modificazioni,nella legge n. 221 del

17.12. 2012 (in vigore dal 19.12.2012) - dell’art. 99, 1° co., e dell’art. 209 l.fall. è univoco nel senso di far decorrere il termine di trenta giorni dal dì della comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, recante informazione della possibilità “di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda”.

E ben vero, ai sensi dell’art. 17, 4° co. e 5° co., del d.l. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012), il (modificato)disposto del 1° co. dell’art.97 l.fall. si applicaanche alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e senz’altro, ratione temporis, alla procedura di l.c.a. de qua agitur, siccome la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. è stata assoggettata a l.c.a.con decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. intestazione del ricorso per cassazione).

In questo quadro, inoltre, invano la ricorrente adduce che l’[OSCURATO:PERSONA] per oltre quattro anni non ha assunto alcuna iniziativa a fronte dell’omessa espressa pronuncia da parte del commissario liquidatoree, ancora, invano adduce che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto attivarsi a seguito del deposito dello stato passivo, aggiornato e rivisto, in data 10.8.2020 e del l’ulteriore deposito dello stato passivo in data 9.2.2022.

Tanto, beninteso, pur nella consapevolezza delle indicazioni di cui alla pronuncia n. 6060 del 26.3.2015 delle sezioni unite di questa Corte (nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, la partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi dell’art. 208 l.fall. ovvero di osservazioni o istanze ex art. 207 l.fall., è solo eventuale ma, ove esperita, comporta l’obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse; ne consegue che il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell’elenco previsto dall’art. 209, 1° co., l.fall. assume valore implicito di rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 l.fall., mentre, ove sia mancata ogni specifica domanda od osservazione alla comunicazione del commissario liquidatore, resta proponibile la domanda tardiva del credito che non sia stato inserito nel suddetto elenco). 11.Si osserva in terzo luogo, da un lato, che il decreto del Tribunale di Pavia non offreriflesso della quaestio concernente l ’ asserito carattere “supertardivo ” della domanda di ammissione al passivo dell’[OSCURATO:PERSONA]; dall’altro, che il ricorso per cassazione non fornisce “autosufficiente” testuale riscontro (pur nella parte dedicata all’ “esposizione dei fatti di causa”: pagg. 2 -5) della proposizione della quaestio anzidetta , propria mente dell’ asserito ingiustificato carattere “supertardivo” della domanda dell’[OSCURATO:PERSONA],nel giudizio di opposizione ex artt. 98 e 209 l.fall. (cfr. Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, secondo cui il difetto di “autosufficienza” non può ritenersi superabile qualora le indicazioni siano contenute in altri atti).

Sovviene perciò l’elaborazione di questa Corte secondo cui n el giudizio di cassazione non si possono prospettare “nuove”questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.8.2018, n. 20712; Cass. 13.9.2007, n. 19164.

Cfr. altresì Cass. 20.8.2015, n. 17049, eCass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804).

E ciò tanto più, in ogni caso, chela ricorrente neppure ha denunciato – così come avrebbe dovuto -un’omissione, in parte qua, di pronuncia. 12.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, co. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1203 cod. civ., dell’art. 2, 4° co., d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché delle disposizioni operative del fondo per le P.M.I. exart. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996.

Deduceche il Tribunale di Pavia non ha tenuto conto che, alla stregua dell’art. 2, 4° co., d.m. cit., è necessarioche l’ente che concede la garanzia, “si surroghi, ai sensi dell’art. 1203 c.c., nella posizione della banca, che, tuttavia, dev’essere già ammessa al passivo” (cosìricorso, pag. 10).

Deduce dunque che il diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] va ricondotto all’istituto della surrogazione legale, “trattandosi di modifica soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo” (cosìricorso, pag. 10).

Deduce pertantoche ha errato il tribunale, siccome in violazione delle norme enunciate ha “ammesso [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo della LCA nonostante il rigetto della domanda di ammissione di BNL, che, in assenza di opposizione, diveniva definitiva”(così ricorso, pag. 11).

Deduce segnatamente che il credito della “B.N.L.” era stato escluso per carenza documentale del titolo azionato, sicché l’[OSCURATO:PERSONA] era “impossibilitata a subentrare in una posizione che non c’è” (così ricorso, pag. 12).

Deduce ulteriormente che il tribunale, allorché ha opinato per l’autonomia del credito dell’ADERrispetto al credito della “B.N.L.”, ha disatteso le “[OSCURATO:PERSONA] del Fondo di Garanzia” nella parte in cui “prevedonoesplicitamente il diritto di rivalersi sul debitore inadempiente in surrogazione dei diritti spettanti alla banca” (così ricorso, pag. 13). 13.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame su fatti decisivi per il giudizio.

Deduce che il Tribunale di Pavia, allorché ha reputato sufficienti ai fini dell’ammissione al passivo il ruolo esecutivoe la cartella di pagamento, non ha considerato la circostanza pacifica, non contestata e dimostrata dai documenti n. 5, n. 6, n. 6.1 e n. 7 allegati alla memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, per cui la domanda della “B.N.L.” di ammissione al passivo della l.c.a. era stata rigettata in data 9.9.2014 per carenza documentale (cfr. ricorso, pag. 15).

Deduce che trattasi di circostanza decisiva, siccome l’[OSCURATO:PERSONA] ha agito in via di surroga e “risulta impossibile il subentro dell’ente concedente la garanzia in una posizione (quella dell’ente finanziatore) inesistente” (così ricorso, pag. 15).

Deduce altresì che il tribunale ha omesso di valutare il documento n. 9, del pari per nulla oggetto di contestazione, contenente le [OSCURATO:PERSONA] del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese(cfr. ricorso, pag. 1 6 ) . 14.Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso,i medesimi motivi sono, egualmente,privi di fondamento e da respingere. 15.Sono sufficienti i rilievi che seguono.

Perun verso, il riferimento agli insegnamenti di questa Corte n. 1453/2022 e n. 9657/2024 dapprima menzionati(la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui è subordinato il riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione “ex lege” della beneficiaria verso il garante).

Per altro verso , il rinvio all’insegnamento n. 11122 del 10.6.2020 di questa Corte,con cui – seppur ai fini dell’affermazione per cui gli interventi di sostegno pubblico in forma di concessione di garanzia godono del privilegio exart. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123/1998,quantunque di tale privilegio non viene a disporre il creditore che ha erogato il mutuo e che è avvantaggiato dalla garanzia - si è puntualizzato che è irrilevante l’inquadramento in termini di regresso ovvero di surroga della pretesa fatta valere dalla “SACE” s.p.a. contro l’impresa garantita, nell’ambito della procedura concorsuale, a seguito della revoca dell’agevolazione concessa in forma di garanzia.

Per altro verso ancora, con precipuo riferimento al terzo motivo, i seguenti aggiuntivirilievi.

La circostanza per cui la domanda della “B.N.L.” di ammissione al passivo della l.c.a. fosse stata rigettata, non è propriamente un “fatto storico - naturalistico” bensì una risultanza processuale(cfr. Cass. 8.10.2014, n. 21152, secondo cui l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2.2.2006, n. 40, prevede[va] l’ “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate).

D’altronde, la ricorrente si duole per l’omessa considerazione di argomentazioni difensive e di risultanze documentali.

E tuttavial’art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).

E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora - è il caso di specie - il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415). 16.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell’impugnato decreto per omessa pronuncia in violazione degli artt. 210 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.

Deduce che il Tribunale di Pavia senza alcuna motivazione non ha dato alcun seguito alla richiesta di esibizione della domanda della “B.N.L.” di ammissione al passivo della l.c.a., di esibizione della richiesta di escussione della garanzia prestata dalla “B.d.M. – M.C.C.” in favore della “B.N.L.” e di esibizione della richiesta di surrogazione di “B.d.M. –M.C.C.” nel credito di “B.N.L.” (cfr.ricorso, pag. 18).

Deduce che l’omessa pronuncia in ordine all’istanza di esibizione “ha condizionato l’esito della controversia” (c osì ricorso, pag. 1 8 ) , siccome i documenti oggetto dell’istanza avrebbero potut o palesare una circostanza decisiva per il giudizio, ossia l’inefficacia della garanzia prestata da “B.d.M. - M.C.C.” (cfr. ricorso, pag. 19). 17.Il quarto motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e da respingere.

18. È sufficiente , analogamente, il rinvio all’elaborazione in tema di esibizione.

Ovveroall’insegnamento secondo cui il provvedimento di cui all’art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio, quindi, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. 29.10.2010, n. 22196; Cass.2.2.2006, n. 2262; Cass. sez. lav. 25.10.2013, n. 24188 ; Cass. (ord.) 3.11.2021, n. 31251).

19. In dipendenza del rigetto del ricorso l a ricorrente va condannat a a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 20.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M La Corte così provvede: rigettail ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle Entrate-Riscossione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tiva – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del commissario liquidatore [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Treviso, al viale della Repubblica, n. 193/I, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 4.4.2025. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia. CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Pavian. 782/2024, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.L’[OSCURATO:PERSONA] -Agenzia delle Entrate-Riscossione domandava in data 13.12.2016 l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] che la “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro” s.p.a. aveva accordato in data 30.10.2009 alla “[OSCURATO:PERSONA]” in bonis un finanziamento dell’importo di euro 500.000,00, finanziamento assistito da garanzia prestata dalla “Banca del Mezzogiorno– M edio C redito C entrale ”, quale gestore del Fondo di Garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996 ( cfr. decreto impugnato, pag. 2). [OSCURATO:SOCIETA] che la “[OSCURATO:PERSONA]” si era resa inadempiente nella restituzione delle rate del mutuo, sicché, a seguito dell’escussione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della garanzia, la “B.d.M. –M.C.C.” aveva corrisposto alla “B.N.L.” la somma di euro 118.989,12 (cfr. decreto impugnato, pag. 3). [OSCURATO:SOCIETA] che la “B.d.M. –M.C.C.” aveva avviato la procedura di iscrizione a ruolo ed era stata emessa cartella esattoriale (cfr. decreto impugnato, pag. 3). Chiedeva dunque l’ammissione al passivo della l.c.a. in privilegio per l’importo di euro 122.558,79. 2.Il commissario liquida tore negava l’ammissione al passivo. Dava atto che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva dato prova del titolo della pretesa. Dava atto, altresì , che la “B.N.L.” aveva chiesto in via tempestiva l’ammissione al passivo e la relativa domanda era stata respinta per carenza documentale e mancata dimostrazione del credito. Dava atto,inoltre, che la “B.N.L.” non aveva proposto opposizione avverso il diniego di ammissione e l’esclusione era divenuta definitiva. 3.L’[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - Riscossione proponeva opposizione . Resisteva la l.c.a. della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 4.Con decreto n. 782/2024 il Tribunale di Pavia accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, ammetteva l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al passivo per l’importo di euro 122.558,79 con il privilegio di cui all’art. 8 bis, 3° co., del d.l. n. 3/2015. Evidenziava il tribunale –premessi i rilievi di cui a lla pronuncia n. 1453/2022 di questa Corte di legittimità –che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva allegato alla propria istanza di ammissione il ruolo esecutivo e la cartella di pagamento notificata a seguito dell’avvenuta escussione della garanzia, il che era bastevole ai fini dell’ammissione con l’invocato privilegio (cfr. decreto impugnato, pag. 6). Evidenziava poi,il tribunale, che era destituita di fondamento la pregiudiziale eccezione- sollevata dal commissario liquidatore – di tardività dell’opposizione (cfr. decreto impugnato, pag. 6). Evidenziava, da un canto , che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva allegato al proprio ricorso in opposizione copia della p.e.c. in data 14.12.2023, con cui il commissario liquidatore le aveva comunicato l’esclusione dal passivo; e, d’altro canto, che il ricorso in opposizione risultava depositato in data 11.1.2024. Evidenziava quindi che l’opposizione era stata proposta nel rispetto del termine di 30 giorni dalla comunicazione. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. L’[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 98, 99, 101, 207, 208 e 209 l.fall.e degli artt. 3 e 24 Cost. Adduceche ha errato i l T ribunale di Pavia a reputare tempestiva l’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA](cfr. ricorso, pag. 5 ) . Premetteche nella l.c.a. l’elenco dei creditori viene predisposto senza alcun intervento da parte dell’autorità giudiziaria e diviene esecutivo con il deposito in cancelleria, deposito che segna il momento a partire dal quale possono essere esperite le iniziative che aprono la fase giurisdizionale (cfr.ricorso, pag. 6). Indi deduce che la domanda tempestiva di ammissione al passivo della l.c.a. proposta dalla “B.N.L.” è stata respinta ed avverso il rigetto la “B.N.L.” non ha proposto opposizione, “rendendo così definitiva la sua esclusione e consumando così il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di insinuarsi in surrogazione” (così ricorso, pag. 7). Deduce altresì che il commissario liquidatore non si è pronunciato espressamente in ordine alla domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] per oltre quattro anni non ha assunto alcuna iniziativa, “con ciò rendendo definitiva la sua esclusione” (così ricorso, pag. 7). Deduce inoltre che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha proposto opposizione né avverso lo stato passivo, aggiornato e rivisto,depositato in data 10.8.2020 né avverso l’ulteriore stato passivo depositato in data 9.2.2022 né ha proposto opposizione a decorreredalla comunicazione del commissario liquidatore del 22.3.2023 , con cui, “ proprio a detta di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe pervenuta per la prima volta la contestazione da parte degli organi della procedura” (cosìricorso, pag. 8). Deduce, per altro verso , che l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato la sua domanda di ammissione al passivo il 13.12.2016, allorché era decorso l’anno successivo al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce dunque che trattavasi di domanda “supertardiva” e peròl’[OSCURATO:PERSONA] non ha “dato prova che il ritardo fosse dipeso da causa a sé non imputabile”, prova comunque che controparte non avrebbe potuto assolvere, “atteso che l’escussione della garanzia MCC risale al 14/10/2015”(così ricorso, pag. 8). 8.Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e da respingere . 9.Si osserva in primo luogo che nessun a preclusione è, per l’ Agenzia delle Entrate, atta a scaturire dalla mancata proposizione, da parte della “B.N.L.”, di opposizione allo stato passivo della l.c.a. Invero, questa Corte spiega, in tema di finanziamenti pubblici alle imprese coperti da garanzia “SACE”, che la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui è subordinato il relativo riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione “ex lege”della beneficiaria verso il garante(cfr. Cass.(ord.) 18.1.2022, n. 1453. Cfr. altresì Cass. (ord.) 10.4.2024, n. 9657). 10. Si osserva in secondo luogo che al cospetto del duplice riscontro de l Tribunale di Pavia (con p.e.c. in data 14.12.2023 il commissario liquidatore aveva comunicato all’[OSCURATO:PERSONA] l’esclusione dal passivo; l’opposizione è stata proposta in data 11.1.2024, entro il termine di 30 giorni dal dì di ricezione della p.e.c.) la prospettazione della ricorrente , secondo cui l’opposizione sarebbe stata da proporre a far data dallacomunicazione del commissario liquidatore del 22.3.2023, difetta di specificità e di “autosufficienza”. Ciò viepiù a fronte del rilievo della controricorrente , secondo cui “in data 22.03.2023 erano state formulate delle osservazioni dal commissario liquidatore”,a seguito delle quali l’[OSCURATO:PERSONA] aveva, a sua volta, proposto proprie osservazioni (cfr. controricorso, pagg. 5e 2). Di conseguenza, atteso il tenore della comunicazione inoltrata in data 14.12.2023 a mezzo p.e.c. all’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] riprodotta a pagina 6 del controricorso (“Spett.le Agenzia Entrate Riscossione con la presente si rende noto che in data 11/11/2023, presso il Tribunale di Pavia, è stato depositato lo Stato Passivo della procedura di L.C.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi e per gli effetti dell’art. 98 L.Fall.richiamato dall’art. 209 è possibile proporre opposizione allo stato passivo depositato”), ineccepibilmente il tribunale ha opinato nel senso della tempestività dell’opposizioneallo stato passivo. Del resto, il combinato disposto dell’art. 97, 1° co. - così come modificato dall’art. 17, 1° co., lett. g), del d.l. n. 179 del 18.10. 2012, convertito, con modificazioni,nella legge n. 221 del 17.12. 2012 (in vigore dal 19.12.2012) - dell’art. 99, 1° co., e dell’art. 209 l.fall. è univoco nel senso di far decorrere il termine di trenta giorni dal dì della comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, recante informazione della possibilità “di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda”. E ben vero, ai sensi dell’art. 17, 4° co. e 5° co., del d.l. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012), il (modificato)disposto del 1° co. dell’art.97 l.fall. si applicaanche alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e senz’altro, ratione temporis, alla procedura di l.c.a. de qua agitur, siccome la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. è stata assoggettata a l.c.a.con decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. intestazione del ricorso per cassazione). In questo quadro, inoltre, invano la ricorrente adduce che l’[OSCURATO:PERSONA] per oltre quattro anni non ha assunto alcuna iniziativa a fronte dell’omessa espressa pronuncia da parte del commissario liquidatoree, ancora, invano adduce che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto attivarsi a seguito del deposito dello stato passivo, aggiornato e rivisto, in data 10.8.2020 e del l’ulteriore deposito dello stato passivo in data 9.2.2022. Tanto, beninteso, pur nella consapevolezza delle indicazioni di cui alla pronuncia n. 6060 del 26.3.2015 delle sezioni unite di questa Corte (nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, la partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi dell’art. 208 l.fall. ovvero di osservazioni o istanze ex art. 207 l.fall., è solo eventuale ma, ove esperita, comporta l’obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse; ne consegue che il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell’elenco previsto dall’art. 209, 1° co., l.fall. assume valore implicito di rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 l.fall., mentre, ove sia mancata ogni specifica domanda od osservazione alla comunicazione del commissario liquidatore, resta proponibile la domanda tardiva del credito che non sia stato inserito nel suddetto elenco). 11.Si osserva in terzo luogo, da un lato, che il decreto del Tribunale di Pavia non offreriflesso della quaestio concernente l ’ asserito carattere “supertardivo ” della domanda di ammissione al passivo dell’[OSCURATO:PERSONA]; dall’altro, che il ricorso per cassazione non fornisce “autosufficiente” testuale riscontro (pur nella parte dedicata all’ “esposizione dei fatti di causa”: pagg. 2 -5) della proposizione della quaestio anzidetta , propria mente dell’ asserito ingiustificato carattere “supertardivo” della domanda dell’[OSCURATO:PERSONA],nel giudizio di opposizione ex artt. 98 e 209 l.fall. (cfr. Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, secondo cui il difetto di “autosufficienza” non può ritenersi superabile qualora le indicazioni siano contenute in altri atti). Sovviene perciò l’elaborazione di questa Corte secondo cui n el giudizio di cassazione non si possono prospettare “nuove”questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.8.2018, n. 20712; Cass. 13.9.2007, n. 19164. Cfr. altresì Cass. 20.8.2015, n. 17049, eCass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804). E ciò tanto più, in ogni caso, chela ricorrente neppure ha denunciato – così come avrebbe dovuto -un’omissione, in parte qua, di pronuncia. 12.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, co. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1203 cod. civ., dell’art. 2, 4° co., d.m.[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché delle disposizioni operative del fondo per le P.M.I. exart. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996. Deduceche il Tribunale di Pavia non ha tenuto conto che, alla stregua dell’art. 2, 4° co., d.m. cit., è necessarioche l’ente che concede la garanzia, “si surroghi, ai sensi dell’art. 1203 c.c., nella posizione della banca, che, tuttavia, dev’essere già ammessa al passivo” (cosìricorso, pag. 10). Deduce dunque che il diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] va ricondotto all’istituto della surrogazione legale, “trattandosi di modifica soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo” (cosìricorso, pag. 10). Deduce pertantoche ha errato il tribunale, siccome in violazione delle norme enunciate ha “ammesso [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo della LCA nonostante il rigetto della domanda di ammissione di BNL, che, in assenza di opposizione, diveniva definitiva”(così ricorso, pag. 11). Deduce segnatamente che il credito della “B.N.L.” era stato escluso per carenza documentale del titolo azionato, sicché l’[OSCURATO:PERSONA] era “impossibilitata a subentrare in una posizione che non c’è” (così ricorso, pag. 12). Deduce ulteriormente che il tribunale, allorché ha opinato per l’autonomia del credito dell’ADERrispetto al credito della “B.N.L.”, ha disatteso le “[OSCURATO:PERSONA] del Fondo di Garanzia” nella parte in cui “prevedonoesplicitamente il diritto di rivalersi sul debitore inadempiente in surrogazione dei diritti spettanti alla banca” (così ricorso, pag. 13). 13.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame su fatti decisivi per il giudizio. Deduce che il Tribunale di Pavia, allorché ha reputato sufficienti ai fini dell’ammissione al passivo il ruolo esecutivoe la cartella di pagamento, non ha considerato la circostanza pacifica, non contestata e dimostrata dai documenti n. 5, n. 6, n. 6.1 e n. 7 allegati alla memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, per cui la domanda della “B.N.L.” di ammissione al passivo della l.c.a. era stata rigettata in data 9.9.2014 per carenza documentale (cfr. ricorso, pag. 15). Deduce che trattasi di circostanza decisiva, siccome l’[OSCURATO:PERSONA] ha agito in via di surroga e “risulta impossibile il subentro dell’ente concedente la garanzia in una posizione (quella dell’ente finanziatore) inesistente” (così ricorso, pag. 15). Deduce altresì che il tribunale ha omesso di valutare il documento n. 9, del pari per nulla oggetto di contestazione, contenente le [OSCURATO:PERSONA] del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese(cfr. ricorso, pag. 1 6 ) . 14.Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso,i medesimi motivi sono, egualmente,privi di fondamento e da respingere. 15.Sono sufficienti i rilievi che seguono. Perun verso, il riferimento agli insegnamenti di questa Corte n. 1453/2022 e n. 9657/2024 dapprima menzionati(la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui è subordinato il riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione “ex lege” della beneficiaria verso il garante). Per altro verso , il rinvio all’insegnamento n. 11122 del 10.6.2020 di questa Corte,con cui – seppur ai fini dell’affermazione per cui gli interventi di sostegno pubblico in forma di concessione di garanzia godono del privilegio exart. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123/1998,quantunque di tale privilegio non viene a disporre il creditore che ha erogato il mutuo e che è avvantaggiato dalla garanzia - si è puntualizzato che è irrilevante l’inquadramento in termini di regresso ovvero di surroga della pretesa fatta valere dalla “SACE” s.p.a. contro l’impresa garantita, nell’ambito della procedura concorsuale, a seguito della revoca dell’agevolazione concessa in forma di garanzia. Per altro verso ancora, con precipuo riferimento al terzo motivo, i seguenti aggiuntivirilievi. La circostanza per cui la domanda della “B.N.L.” di ammissione al passivo della l.c.a. fosse stata rigettata, non è propriamente un “fatto storico - naturalistico” bensì una risultanza processuale(cfr. Cass. 8.10.2014, n. 21152, secondo cui l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2.2.2006, n. 40, prevede[va] l’ “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate). D’altronde, la ricorrente si duole per l’omessa considerazione di argomentazioni difensive e di risultanze documentali. E tuttavial’art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305). E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora - è il caso di specie - il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415). 16.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell’impugnato decreto per omessa pronuncia in violazione degli artt. 210 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. Deduce che il Tribunale di Pavia senza alcuna motivazione non ha dato alcun seguito alla richiesta di esibizione della domanda della “B.N.L.” di ammissione al passivo della l.c.a., di esibizione della richiesta di escussione della garanzia prestata dalla “B.d.M. – M.C.C.” in favore della “B.N.L.” e di esibizione della richiesta di surrogazione di “B.d.M. –M.C.C.” nel credito di “B.N.L.” (cfr.ricorso, pag. 18). Deduce che l’omessa pronuncia in ordine all’istanza di esibizione “ha condizionato l’esito della controversia” (c osì ricorso, pag. 1 8 ) , siccome i documenti oggetto dell’istanza avrebbero potut o palesare una circostanza decisiva per il giudizio, ossia l’inefficacia della garanzia prestata da “B.d.M. - M.C.C.” (cfr. ricorso, pag. 19). 17.Il quarto motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e da respingere. 18. È sufficiente , analogamente, il rinvio all’elaborazione in tema di esibizione. Ovveroall’insegnamento secondo cui il provvedimento di cui all’art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi, o no, del relativo potere, il cui mancato esercizio, quindi, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass. 29.10.2010, n. 22196; Cass.2.2.2006, n. 2262; Cass. sez. lav. 25.10.2013, n. 24188 ; Cass. (ord.) 3.11.2021, n. 31251). 19. In dipendenza del rigetto del ricorso l a ricorrente va condannat a a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 20.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede: rigettail ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle Entrate-Riscossione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sen
Decreto Cassazione n. 28621/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris