CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 23127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26799/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti incidental i - avverso le SENTENZE d ella CORTE D'APPELLO de L'AQUILA n. 535/2018 e n. 981/2019, rispettivamente depositateil 23/03/2018 e il 04/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] 4 s.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., promosse l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Addebitò loro di averstipulato, a nome della società e a condizioni pregiudizievoli,due contratti di appalto con la committente [OSCURATO:SOCIETA]. (delcui c.d.a. lo stesso Catani peraltro era all’epoca vicepresidente) per la costruzione di alcuni corpi di fabbrica in aree edificabili, senza previa autorizzazione assembleare,in violazione di una norma statutaria .Sostenne che la natura pregiudizievole dei contratti era stata integrata dal fatto che la stipula era avvenuta con clausola “chiavi in mano”, a corpo chiuso, e quindi a condizioni immodificabili in ordine al corrispettivo, a fronte della successivamente verificata eccedenza dei costi a danno dell’appaltatricedeterminata da variazioni apportate dalla committenza ai progetti iniziali, da migliorie di volta in volta richieste dagli acquirenti delle singole unità abitative e in ultimo dalle modalità di esecuzione dei lavori. Radicatosi il contraddittorio con ulteriori chiamate in causa, la domanda –per la parte che ancora interessa - venne respinta dall’adito Tribunale di Pescara,per difetto di prova del danno. La Corte d’appello de L’Aquila, adita con gravami principale della società e incidentali dei convenuti e degli eredi del chiamato [OSCURATO:PERSONA] ( asserito amministratore di fatto) , ha riformato la decisione pronunciando dapprima la sentenza non definitiva n. 535 del 2018 (con la quale ha riconosciuto la responsabilità degli amministratoridi diritto) e poi la sentenza definitiva n. 981 del 2019(con la quale ha liquidato il danno). Nelcomplesso ha ritenuto provata la responsabilità ex art. 2476 cod. civ. di Spitilli (e per esso dei suoi eredi) e di Catani per i danni cagionati nelle rispettive qualità di presidente e di vicepresidente del c.d.a.di [OSCURATO:SOCIETA]. , e ha ravvisato il danno risarcibile nella misura di 1.305.698,52EUR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali , come da c.t.u. Difatti: (a) la stipulazione dei contratti aveva integrato un inadempimento dei doveri imposti agli amministratori, perché consapevolmente avvenuta in contrasto col limite statutario presupponente, in questi casi, la previa autorizzazione assembleare; (b) la loro responsabilità non poteva considerarsi limitata, né tanto meno esclusa, dall’eventuale ruolo gestionale di fatto svolto da [OSCURATO:PERSONA] , ovvero dal co i nv o lgimento di questi nella determinazione del contenuto dei contratti stessi, perché ciò avrebbe potuto comportare unicamente l’affermazione di una responsabilità concorrente e solidale del medesimo Giorgiani, il cui accertamento tuttavia era da considerare estraneo all’oggetto del giudizio per essere stata la domanda risarcitoria esplicitamente limitata dalla società agli amministratori di diritto; (c) il danno, stimato mediante c.t.u., era da determinare in correlazione coi maggiori oneri patrimoniali affrontati dall’appaltatrice, essendo stata in tal senso ingiustificata e pregiudizievole, appunto, la stipulazione dell’appaltoa corpo e “chiavi in mano”. Le sentenze sono stat e impugnat e da [OSCURATO:PERSONA] e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di quindici motivi, illustrati da memoria. La società ha replicato con controricorsoe memoria. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], Paola, Mario e [OSCURATO:PERSONA])hanno a loro volta resistito con controricorso, nel quale hanno formulato due motivi di ricorso incidentale condizionato, parimenti illustrati da memoria. Ragionidella decisione I.– Il ricorso principale consta di quindici motivi: di questi i primi otto attengono alla sentenza non definitiva e gli altri alla definitiva. L’esame vienecondotto secondo l’ordine di stesura, iniziando dai motivi contro la sentenza non definitiva. II. – I ricorrenti denunziano innanzi tutto, col primo mezzo, la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per avere la Corte d’appello deciso in modo difforme dal giudicato esterno formatosi, dopo la sentenza, sulla qualificazione giuridica dei contratti quali appalti “chiavi in mano”, quando invece la sentenza n. 539 del 2019 della medesima Corte aquilana (impugnata separatamente per cassazione ma passata in giudicatosullo specifico punto) li aveva qualificati come appalti a misura e non a corpo.Il motivo,teso a far valere una preclusione da giudicato esterno, è infondato. Emerge dal ricorso che la sentenza richiamata ha deciso una causa tra parti diverse, e segnatamente tra la società appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA], da un lato, e la società committente So peco dall’altro, in relazione alle pretese economiche derivanti dall’appalto. Per costante giurisprudenza ai fini della preclusione da giudicato esterno occorre che “tra le stesse parti” (v. Cass. Sez. U n. 13916-06) siano fatti valere (per quanto qui rileva) crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico, e che uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato; solo in tal casodifatti l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, può formarela premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, così da precludere il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto; e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle chehanno costituito lo scopo e il petitum del primo (cfr. ex aliis , in periodo recente, dopo la citata decisione delle Sezioni Unite, Cass. Sez. 2 n. 11314-18, Cass. Sez. 5 n. 13152-19, Cass. 3 n. 27013-22). Nel caso concreto non ricorre l’indispensabile presupposto soggettivo dell’identità delle parti dei due giudizi.E quindi, p er quanto i giudizi siano stati definiti con premesse valutative diverse quanto alla qualificazione dei contratti, non può discorrersi di preclusione da giudicato. La conclusione non muta in base all’argomento dell’efficacia riflessa del giudicato civile, anche a voler prescindere dalla novità del profilo,ben vero dai ricorrenti sviluppato solo in memoria. Può osservarsi che il fenomeno in questione ha presupposti non estensibili al caso di specie. L’efficacia riflessa del giudicato risponde al principio per cui la sentenza, “come affermazione oggettiva di verità ”, può produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa. Ciò accade peraltro solo nei casi in cui questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo(Cass. Sez. 2 n. 4864-07, Cass. Sez. 1 n. 18725- 07) o comunque di un diritto subordinato a tale situazione. Tipico di ciò è il caso dell’accertamento dell’autenticità di un atto, dal quale possa dipendere l’esito di un’azione anche contro un terzo. Ma nel caso della qualificazione giuridica di un contratto non ricorre un’affermazione oggettiva di verità di fatti. Gli effetti riflessi sono impediti , esattamente come quelli diretti, dagli ordinari limiti soggettivi, perché il terzo ( che nel caso è l’amministratore della società) è chiamato a rispondere dei danni cagionati da una complessiva mala gestio, qui peraltro postulata come discendente sia dalla stipulazione del contrattosecondo una ben precisa qualificazione, sia dalla sequela di vicende conseguenti a essa. III. –Col secondo motivo è dedotta la v iolazione degli artt. 1362, 1363, 1661 e 2476 cod. civ. per avere la Corte d’appello erroneamente applicatole regole ermeneutiche in rela z ione alle clausole 1, 5, 7, e 11 dei contratti in questione, avendo così erroneamente escluso il diritto della società appaltatrice al maggiore corrispettivo dell’appalto e ritenutogli amministratori responsabili del conseguente danno. Il motivo è inammissibile perché parziale rispetto alla ben più consistente e articolata valutazione della Corte territoriale, prodromica all’affermazione di responsabilitàe integrativa della ratio decidendi . E’ certo vero che l’impugnata sentenzaha ritenuto, in conformità con quanto statuito dal Tribunale di Pescara nella distinta decisione (n. 1426-14) poi riformata nel senso indicato dai ricorrenti,che il contenuto dei contratti, soprattutto nella combinazione delle clausole 5 e 11, fosse corrispondente all’appalto “chiavi a mano”, non modificabile se non di comune accordo e per iscritto in caso di modifiche ai lavori ancorché necessarie per l’esecuzione delle opere a regole d’arte, con preventiva esclusione di indennizzi o risarcimenti per l’appaltatrice. Non è men vero però che a codesta valutazione è stata affiancata la considerazione complementare e decisiva che “inoltre” la responsabilità era stata determinata dalla carente sequela del concreto svolgimento del rapporto. Il “concreto svolgimento dei rapporti contrattuali” era stato contraddistinto da variazioni progettuali e richieste di esecuzione di lavori ulteriori “quanto meno accettate dagli amministratori dell’appaltatrice” senza accordo sul corrispettivo, con prolungamento dei tempi di esecuzione. In sostanza, secondo la sentenza d’appello gli amministratori Catani e Spitilliavevano fatto eseguire alla società amministrata lavori diversi e aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei contratti senza concordarne il corrispettivo, e impedendo di conseguirne il compenso ulteriore rispetto a quello insufficiente pattuito “chiavi in mano”. In tal senso essi avevano agito in modo confliggente con l’interesse sociale. Questa specifica parte della motivazione, che ben integra il profilo di responsabilità addebitato agli amministratori della s.r.l. – i quali in vero non debbono mai far prevalere un interesse extrasociale incompatibile con quello della società alla stregua di una valutazione della condotta operata secondo un giudizio ex ante, che tenga conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta analoga a quella adottata, nonché della diligenza nell'apprezzamento dei margini di rischio connessi altipo di operazione posta in essere (v. di recente Cass. Sez. 1 n. 7279-23,Cass. Sez. 1 n. 2172-23) - , non ris ulta in alcun modo censurata. IV. –Col terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. a proposito della valutazione della prova presuntiva.Dinuovo si sostiene che la sentenza avrebbe fatto malgoverno dei principi valutativi, essendosi basata sugli elementi indiziari costituiti dalle risultanze del separato giudizio tra l’appaltatrice e la committente, quando invece avrebbe dovuto procedere a una diretta e autonoma valutazione delle circostanze secondo le regole dell’art. 2909 cod. civ. Il motivo è inammissibile per derivazione daquanto già detto a proposito dei primi due. E’ inoltre anch’esso basato su una lettura parziale della motivazione della sentenza, perché non è esatto che la Corte territoriale si sia basata solo sugli elementi tratti dalla citata sentenza del Tribunale di Pescara resa nel separato giudizio. La C orte d’appello si è determinata sulla base di quanto emergente dalla consulenza stragiudiziale a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio, dicendo esplicitamente che le risultanze – che già avevano trovato conferma nella relazione di consulenza tecnica successivamente acquisita nel separato giudizio – erano state infine riscontrate dalla ricordata sentenza n. 1426/2014 del Tribunale di Pescara. Quale cardine della valutazione in fatto risulta valorizzato l’elaborato del predetto dott. D’Orazio , “ sulla base dell'esame comparativo delle fatture relative ai ricavi conseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ivi compresi quelli corrisposti dai singoli acquirenti delle unità immobiliari per le modifiche individuali richieste) e della documentazione (..) concernente i costi diretti sostenuti per l'esecuzione degli appalti”; documentazione unitariamente considerata che oltre tutto la stessa C orte d’appello ha esplicitamente definito (senza censure in questa sede) come “non specificamente contestata” dai convenuti. V. – Con quarto motivo vengono dedotti in unico contesto: (a) l’omesso esame di fatto decisivo(sub specie di motivazione apparente) in ordine all’inammissibilità dell’azione risarcitoria quale conseguenza della stipulazione di una scrittura transattiva in data 17-11-2004 e (b) l’asseritamente connessa violazione dell’art. 1180 cod. civ. per mancata considerazione della correlata rifusione del danno a opera dei soci della [OSCURATO:SOCIETA]. in adempimento della detta scrittura , con conseguente errata applicazione dell’art. 2476 cod. civ. Il motivo è inammissibile perché non coerente col tenore della sentenza alla quale è rivolto, che esplicitamente è la sentenza non definitiva. Nella sentenza non definitiva la Corte d’appello si è limitata a stabilire che era da considerare pacificamente integrato l’inadempimento degli obblighi gravanti sugli amministratori, avuto riguardo alla stipulazione dei contratti di appalto in mancanza di un anteriore deliberato assembleare statutariamente previst o come necessario, e a condizioni pregiudizievoli , a fronte delle variazioni autorizzate senza specificazione di un diritto all’ulteriore compenso. Quanto alla scrittura privata in questione, la Corte d’appello ha ritenuto che difettasse in essa l’espressione di una volontà di transigere una futura controversia con gli amministratori , ovvero di rinunciare a farne valere l’eventuale responsabilità. Su questo dato convergono anche i ricorrent i , i quali tuttavia assumono che una tale motivazione non avrebbe fornito risposta alla ben diversa questione che era stata da loro dedotta, e cioè che la transazione aveva reso inammissibile l’azione non perché esprimente una rinuncia preventiva del legittimato attivo, ma perché era stato eliminato il dannoda parte dei soci in consecuzione con quanto stabilito nella scrittura stessa. In disparte quanto in seguito verrà detto a proposito dell’inesistente fondamento dell a tesi , è evidente che un simile profilo non rileva che in vista della statuizione sul danno, non sull’ammissibilità (rectius sulla proponibilità) della domanda in ragione della forza transattiva dell’atto. E quindi non può essere riversato contro la sentenza che non abbia liquidato, per l’appunto, il danno nella sua effettività e nel suo ammontare.La sentenza non definitiva reca la sola statuizione in ordine all’an della responsabilità civile, non in ordine all’affermazione di effettiva ontologica esistenza e quantificazione del danno. VI. – Nel quinto mezzo è dedotto l’o messo esame di un fatto decisivo in relazione alla ritenuta responsabilità degli amministratori per violazione dell’art. 23dello statuto sociale. Il motivo è inammissibile perché traduce un sindacato di fatto. La doglianza è riferita alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], che si sostiene aver sottoscritto i contratti non quale a mministrator e dell’appaltatrice Giorgiani costruzioni (ora [OSCURATO:SOCIETA]) , sebbene quale vicepresidente del c.d.a. della committente [OSCURATO:SOCIETA]. Per tale ragione si sostiene che a Catan i non si sarebbe potut a imputare la condotta commissiva in contrasto col ripetuto art. 23 dello statuto, che nella Giorgiani riservava all’assemblea l’autorizzazione a stipulare contratti del genere di quello in discorso. Sennonché la Corte d’appello ha accertato che Catani, ancora al momento della sottoscrizione dei contratti, era socio e amministratore della stessa Giorgiani costruzioni. Secondo l’accertamento di merito “entrambi i suddetti amministratori di diritto della società appaltatrice” dovevano dirsi responsabili, perché “ certamente consapevoli della contrarietà allo statuto della stipulazione di contratti di appalto non deliberati dall’assemblea”. Codesta frase integra una valutazione in fatto che, rispetto all’art. 2476 cod.civ., rende assolutamente irrilevante la notarile obiezione di avere Catani firmato i contratti in rappresentanza della committenza. La posizione formale nel contratto non esclude infatti la responsabilitàdel sottoscrivente (peraltro in conflitto di interessi) quale amministratore della controparte contrattuale. Nel motivo di ricorso è poi affermato che un fatto d ecisivo contrario si sarebbe dovuto desumere dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], terzo chiamato quale amministratore di fatto , in ordine all’essere avvenuta l’approvazione preventiva dei due contratti da parte di tutti i soci della Giorgiani costruzioni [OSCURATO:SOCIETA] da questo punto di vista la censura è inammissibile, perché di nuovo presuppone una critica di merito. Dalla trascrizione (parziale) dell’atto di costituzione del chiamato si comprende che egli aveva alluso semplicemente al fatto che “le condizioni economiche ed i riferimenti tecnici fissati nei due contratti di appalto [fossero stati ] la risultante di più riunioni plena rie dei soci e degli amministratori delle due società”. Ma tale fatto è stato considerato dalla Corte territoriale in un’ottica interpretativa distinta, quale quella per cui in nessun modo il coinvolgimento nella determinazione del contenuto dei contratti poteva ritenersi equipollente alla determinazione assembleare; la quale in vero era (essa stessa ) necessaria a termini statutari per legittimare gli amministratori alla stipulazione. La conclusione è ben p lausibile perché riflette l’esegesi della limitazione dei poteri amministrativi in base allo statuto. Rimane quindi insindacabile in questa sede di legittimità. VII. –Nel sesto motivo è dedotta - d i nuovo nell’interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] - la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. “ con riferimento alla ritenuta inammissibilità e conseguente improcedibilità della domanda risarcitoria” da lui svolta nei confronti del chiamato [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello, facendo applicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 5 del 2003 sul processo societario (secondo il quale l’appello “deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata”), ha rilevato che Catani ave va riproposto nelle conclusioniin appello la domanda di condanna fatta mediante l’atto di chiamata; e tuttavia non aveva censurato con impugnazione incidentale la motivazione che aveva condotto il Tribunale a rigettare la domanda.Il ricorrente afferma che invece quella domanda in modo solo parvente era stata respinta dal Tribunale, perché era mancata al riguardo ogni motivazione. Da ciò egli deduce che la Corte d’appello avrebbe errato, e l’errore si sarebbe tradotto “in una omessa pronuncia sulla domanda formulata (..) nei confronti del chiamatoGiorgiani, in violazione dell’art. 112”. Questa conclusione non possiede fondamento perché l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art.112 cod. proc. civ., ricorre solo quando vi sia omissione “di qualsiasi decisione”su di una domanda o su un suo capo - intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta a ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore (o al convenuto) e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. ex aliis Cass. Sez. 6 - 1 n. 18797-18, Cass. Sez. 6-5 n. 28308-17 e moltissime altre ) . Nel caso concreto la Corte d’appello ha ritenuto espressamente che sul capo della sentenza di primo grado, reiettivo della domanda formulata dal chiamante, si fosse formato il giudicato, e in ciò è da rinvenire giustappunto la pronuncia, giusta o sbagliata che sia. Sicché la pronuncianon può affermarsi esser stata omessa. VIII. –Un vizio di omessa pronuncia è dedotto anche nel settimo motivo. Viene eccepita la nullità della sentenza per violazione degli artt.106 e 112 cod. proc. civ., “per erronea qualificazione ed omessa pronuncia circa la domanda di accertamento della responsabilità del chiamato in causa”. Il motivo è manifestamente infondato per una ragione analoga a quella esposta con riguardo al motivo che precede.La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la domanda in questione perché formulata contro il terzo chiamato in difetto di estensione della domanda principale. Specificamente la Corte territoriale si è determinata invocando l’orientamento secondo il quale, in ipotesi di chiam ata per causa comune, il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore in posizione alternativa con il convenuto e in relazione a un unico rapporto;mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti; tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo medesimo(indicativamente Cass. Sez. 2 n. 8411-16). In questo senso la decisione ha integrato la pronuncia sulla domanda di accertamento della responsabilità del chiamato. Ne segue che erra la parte ricorrente nell’addebitare – in fine - alla Corte d’appello di aver “mancato di pronunciare” (art. 112 cod. proc. civ.). Statuendo nel senso sopra riferito, la Corte territoriale ha reso la pronuncia implicitamente , ravvisando l’inammissibilità della domanda del chiamante in difetto di estensione di quella dell’attrice. L’implicita declaratoria di inammissibilità di una domanda, esattamente come il rigetto implicito, impedisce di ravvisare il vizio di omissione di pronuncia (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 1 n. 21612-13, Cass. Sez. 1 n. 24155-17, Cass. Sez. 3 n. 24953-20).IX. – Con l’ottavo mezzo è dedotta la v iolazione dell’art. 6 e la falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 5 del 2003 con riferimento al rapporto processuale instauratosi tra i convenuti-chiamanti Catani e Spitilli e il chiamato in causa Giorgiani, in relazione alla decisione di inammissibilità della domanda subordinata di graduazione di colpa tra i medesimi soggetti. Il motivo è infondato e in parte assorbito dalla ragione dirigetto del precedente. Esso postula, esattamente come l’altro, che la distinta affermazione della Corte d’appello circa il non essere stata la detta domanda formulata con la comparsa di risposta e con l’atto di chiamata conferisca alla decisione il vizio di omissione di pronuncia. Codesta tesi non solo è erratasul piano concettuale, per quanto già osservato in relazione all’ambito del vizio di omessa pronuncia, ma è anche inutileper difetto di aderenza alla situazione data. L’assunto dell’impugnata sentenza circa la necessità di ravvisare nel caso concreto una volontà degli attori esplicitamente contraria a ogni estensione di domanda nei riguardi del chiamato, e soprattutto l’intendimento di aderire alla tesi che reputa ciò ostativo all’esame della eventuale diversa pretesa di accertamento della corresponsabilità fatta valere dal chiamante, integra una statuizione implicita di rigetto anche del profilo di graduazione delle colpe, perché la pretesa così avanzata è incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. Il vizio di omessa pronuncia in casi del genere non ricorre. X. – Vanno adesso esaminati motivi residui, tutti concernenti la sentenza definitiva. XI. –Il nono mezzo denunzia un omesso esame di fatto decisivo (risolto in motivazione perplessa o apparente) quanto alla eccepita inammissibilità o infondatezza dell’azione risarcitoria in conseguenza dell’avvenuta copertura delle perdite degli esercizi 2003, 2004, 2005 e 2006.La tesi che sostiene il mezzo , già parzialmente anticipata nell’anteriorequarto motivo di ricorso, è questa: -la sentenza definitiva non avrebbe considerato il presupposto di fatto dell’avvenuto versamento da parte dei soci di somme a coperture delle perdite di esercizio,fatto di contro rappresentato dalla perdita che, quale posta passiva, aveva assorbito e neutralizzato l’increme nto patrimoniale; poiché i soci avevano versato spontaneamente le somme non in conto aumento di capitale, ma allo specifico fine di ripianare le perdite stesse, se ne sarebbe dovuto inferire che era stato con ciò altresì eliminato il danno patrimoniale rivendicato dalla società con l’azione risarcitoria verso gli amministratori. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, nell’affermare che i citati versamenti dei soci avevano avuto il distinto fine di ripianare le perdite degli esercizi in questione a fronte dei risultati negativi dei medesimi, senza tuttavia reintegrare la lesione patrimoniale cagionata dalle condotte degli amministratori (volta che, come de l resto è anche ovvio, senza gli effetti dannosi di quelle condotte l’entità del patrimonio sociale, anche a seguito dei versamenti dei soci, sarebbe stata maggiore, perché avrebbe ricompreso anche le risorse impiegate nella esecuzione dei contratti illegittimamente sottoscritti), ha considerato per l’appunto il fatto storico al quale i ricorrenti alludono, e semplicemente gli ha attribuito una valenza neutra ai fini del danno imputabile agli amministratori con l’azione di responsabilità. La censura tende alla mera rivisitazione della risultante del ragionamento che ha condotto la Corte a tale conclusione , e quindi si risolve in critica di merito, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in cassazione. Può osservarsi inoltre che il motivo è pure infondato, perché l’assunto che ne costituisce base argomentativa è in contrasto con le caratteristiche dell’istituto che rileva.L’azione ex art. 2476 cod. civ. concerne una responsabilità risarcitoria di natura contrattuale , che grava in solido su tutti gli amministratori. Si tratta sempre di responsabilità per il danno scaturente da un fatto proprio di essi, come ben si trae (oltre tutto) dalla clausola di esenzione di cui al primo comma, ultima parte, della stessa norma. Cosa del tutto diversa, e niente affatto interferente, è che i soci spontaneamente decidano di ripianare le perdite di esercizio della società. Anche se alcune di tali perdite siano conseguenza di fatti imputabili agli amministratori, e si collochino negli esercizi interessati dalle condotte illecite, è un dato incontestabile che altre sono le perdite da ripianare per consentire alla società di proseguire l’attività, altri i danni risarcibili daparte degli amministratori. In altre parole, il ripianamento delle perdite serve a ricapitalizzare la società, non a eliminare il danno. Né al fondo di una simile pratica può ravvisarsi l’ equivalenza tra la volontà dei soci di ripianare le perdite e la volontà di rinunciare al risarcimento del danno. Ciò non sarebbe consentito neppure in astratto, perché la configurazione dell’azione risarcitoria come azione propriamente sociale presuppone che solo la società possa poi disporne, oltre tutto con le maggioranze qualificate di cui all’art. 2476, quinto comma, cod. civ. In altre parole, è consentito solo alla società rinunciare o transigere l’azione, mentre a tanto non poss o no pervenire i soci singolarmente intesi, men che meno perfatti concludenti. Discorrendosi di azione sociale, il potere dispositivo è sempre della società, e può essere esercitato solo nelle forme di legge, mediante cioè l’approvazione dei soci rappresentanti i due terzi del capitale unitamente alla mancata opposizione della minoranza pari al decimo del capitale stesso (art. 2476, quinto comma, cod. civ.).XII. –Col decimo mezzo è dedotta la v iolazione degli artt. 1223 e 2476 cod. civ. nella parte relativa al nesso causale tra l’inosservanza dei doveri imposti agli amministratori e il danno derivato alla società. Il motivo è inammissibile perché concretizza una censura sul merito della determinazione del danno discendente dalla condotta illecita degli amministratori; danno che la Corte d’appello ha quantificato sulla base di una motivata adesione alle risultanze della c.t.u.nella parte relativa alla differenza tra i costi, diretti e indiretti, sopportati dalla società in conseguenza della pregiudizievole stipulazione e del successivo andamento degli appalti di cui si discute e i ricavi in effetti conseguiti. XIII. – Possono essere esaminati congiuntamente i motivi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo. Rispettivamente si sostiene: -che la sentenza sarebbe affetta da nullità per violazione o falsa applicazione degli artt. 279 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., essendo stata riferita a danni non prevedibili al tempo in cui era sorta l’obbligazione contrattuale riconducibile agli appalti; questo perché la sentenza non definitiva aveva qualificato come colposa, e non come dolosa, la responsabilità degli amministratori, con affermazione insuscettibile di essere rivista nella sentenza definitiva; - che sarebbero state altresì violate le norme degli artt. 1223, 1225, 2393 e 2476 cod. civ., essendo state poste a carico degli amministratori conseguenze patrimoniali non prevedibili al momento dell’inadempimentodei doveri amministrativi; - che ulteriormente sarebbe ro state viol a ti gli artt. 1225, 1362, 1363 e 1661 cod. civ. perché per giustificare la statuizione risarcitoria sarebbe stata trasformata la responsabilità da colposa in dolosa, in violazione di quanto affermato con la sentenza non definitiva. I motivi, che replicano tutti la stessa tesi, sono inparte infondati e in parte inammissibili.La sentenza definitiva ha risposto in modo articolato a quanto gli amministratori avevanosostenuto circa l’imprevedibilità del danno. In sintesi ha ritenuto non impediente la regola dell’art. 1225cod. civ. per due ragioni: (a) perché la stipulazione di contratti senza previa autorizzazione assembleare aveva integrato una condotta consapevolmente contraria allo statuto, sicché gli amministratori erano da considerare “dolosamente inadempienti” ai propri doveri; (b) perché comunque i danni si erano concretizzati ancor più durante l’esecuzione degli appalti, attraverso modifiche dei lavori colpevolmente non accompagnate da alcun accordo scritto modificativo dei quelli iniziali. Invero la C orte territoriale ha ravvisato che “era del tutto prevedibile che l’esecuzione dei contratti stessi avrebbe determinato uno sperpero di risorse patrimoniali della società appaltatrice (a tutto vantaggio di quella appaltante, della quale gli amministratori della prima erano socio ed amministratore)”. Il significato complessivo è univoco: nel la sentenza è stato dichiarato volontario il fatto della stipulazione in contrasto con lo statuto esono stati ritenuti altresì prevedibili i danni in considerazione del nesso tra l’originaria stipulazione degli appalti “chiavi in mano” e le modifiche apportate in corso d’opera senza variazione dei patti contrattuali. Ora nessun contrasto intercorre con quanto al riguardo si legge nella sentenza non definitiva, perché l’uso in codesta dell’avverbio “colpevolmente”, su cui in sostanza il ricorso fa leva, ha trovato ragione nel semplice fatto di avere la sentenza escluso che gli amministratori avessero a loro volta adempiuto all’onere della prova liberatoria, mediante la dimostrazione di fatti sintomaticidella mancanza di colpa. Di contro l’insistito riferimento delle menzionate censure alla non prevedibilità dei danni fa sconfinare la critica in una difforme valutazione complessiva, che è valutazione di meritoe come tale è inammissibile in cassazione.XIV. –Il quattordicesimo mezzo nuovamente denunzia un omesso esame di fatto decisivo a proposito del danno emergente e del lucro cessante. Il motivo è inammissibile perché, nel prospettare che la Corte del merito avrebbe deciso sulla scorta di mere ipotesi alternative formulate dal c.t.u., inadeguate a fornire una risposta plausibile per lo specifico quesito demandato, si risolve in una critica generica, in netto contrasto col limite del sindacato indiretto della Corte di cassazione sulla motivazione in fatto (v. Cass. Sez. U n. 8053-14). XV. – Egualmente non supera un vaglio pre liminare di ammissibilità il quindicesimo motivo. E’ dedotto l’omesso esame di fatto decisivo e la motivazione apparente con riferimento alla pronuncia di condanna al risarcimento dell’ulteriore importo di 20.970,15 EUR. Ma il motivo è inammissibile per derivazione dal rigetto del nono. Nella parte che rappresenta il cuore della censura i ricorrenti perseverano nella tesi che il fatto decisivo anche in tal caso sarebbe dato “dall’integrale refusione di tutte le perdite di esercizio, ivi compresa quella (ipotetica) di E. 20.970,15, e quindi del danno risarcibile alla società attrice”. Sennonché, in disparte che la voce di danno in questione non è affatto ipotetica, essendo stata dalla sentenza ritenuta di nuovo in considerazione delle risultanze della c.t.u., e che nessun fatto storico contrario è concretamente indicato nel ricorso come omesso a tal riguardo, va osservato che non può affermarsi (come già s’è detto)che la copertura delle perdite di esercizio mediante i versamenti spontanei dei soci abbia potuto avere (e che finanche in astratto possa avere) una qualche minima influenza sul distinto problema dell’entità delle conseguenze patrimoniali della condotta illecita degli amministratori. XVI. –In conclusione, il ricorso principale è rigettato.Tanto comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, del quale per tale ragione non è necessario riportare i motivi. Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna i ricorrenti principali, in solido, alle spese processuali, che liquida per ciascuna parte controricorrente in complessivi 12.200,00 EUR,