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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39742/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 28/10/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo n. 1 ed art. 4 commi 2 e 3 L. 110/1975.

Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con i quali viene contestata l'erronea applicazione delle aggravanti di cui all' art. 628 commi 1 e 3 c.p. ed alla erronea applicazione dell'art. 4 commi 2 e 3 L. 110/1975 attengono a profili in fatto che non risultano previamente adeguatamente dedotti e specificati in appello; Rilevato che il terzo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza ovvero di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate è manifestamente infondato avendo la corte di appello, sul punto, adottato una motivazione adeguata e corretta in diritto (v. f. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 28/10/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi primo e terzo n. 1 ed art. 4 commi 2 e 3 L. 110/1975. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con i quali viene contestata l'erronea applicazione delle aggravanti di cui all' art. 628 commi 1 e 3 c.p. ed alla erronea applicazione dell'art. 4 commi 2 e 3 L. 110/1975 attengono a profili in fatto che non risultano previamente adeguatamente dedotti e specificati in appello; Rilevato che il terzo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza ovvero di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate è manifestamente infondato avendo la corte di appello, sul punto, adottato una motivazione adeguata e corretta in diritto (v. f. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Estensore
Sentenza Cassazione n. 39742/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris