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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15366/2022

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ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30278/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54C12 F935U), elettivamente domiciliato in Roma, via Po n. 102, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 91, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, filiale di ANCONA; PROCURATORE generale presso la CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il decreto della Corte d'appello di Roma cron. n. 3365/2018, pubblicato il 15 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con provvedimento adottato con delibera n. 421/2014, prot. n. 783692/2014 del 5 agosto 2014, notificato il 22 agosto 2014, [OSCURATO:PERSONA] d'Italia irrogava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Consigliere del [OSCURATO:SOCIETA]., società controllata di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 54.000,00, in ordine alle infrazioni contestate, che afferivano alle rilevate carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, con particolare riferimento al processo di erogazione del credito. 2.- L'odierno ricorrente proponeva opposizione, davanti alla Corte d'appello di Roma, ai sensi dell'art. 145 TUB, con ricorso notificato il 14 ottobre 2014. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia resisteva all'opposizione, chiedendo che il provvedimento sanzionatorio fosse confermato.

La Corte d'appello di Roma, con il decreto di cui in epigrafe, respingeva l'opposizione.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito sosteneva: a) che nessun rilievo aveva il fatto che l'opponente fosse cessato dalla carica di consigliere del CdA, posto che l'organo di vigilanza nel provvedimento sanzionatorio aveva precisato in modo inconfutabile che le irregolarità contestate si erano verificate durante il suo mandato; b) che tali irregolarità erano appunto riferite all'inadeguato svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo degli organi sociali in carica sino al maggio 2012; c) che, a fronte degli accertamenti effettuati dagli ispettori nel corso dell'attività ispettiva, accertamenti assistiti da particolare attendibilità, l'opponente non aveva in concreto rappresentato alcuna allegazione di fatto o probatoria idonea a confutarne le risultanze; d) che, in sede di verifica ispettiva, erano state constatate irregolarità diffuse e strutturali che involgevano tutte le fasi del processo di erogazione e gestione del credito nella forma della locazione finanziaria e che avevano rilevato l'inosservanza della normativa di settore e l'inadeguatezza organizzativa, gestionale e nei controlli, con conseguente scadimento di tutti i processi aziendali e del portafoglio crediti; e) che significativi, al riguardo, dovevano ritenersi i rapporti Audit relativi al rischio di credito, a carico di [OSCURATO:PERSONA], derivante dalle posizioni [OSCURATO:SOCIETA]. / gruppo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nei quali era ricostruita la gestione delle relative operazioni di finanziamento, caratterizzate da numerose irregolarità e svoltesi interamente nel periodo di permanenza in carica del Bianconi; f) che, fino agli ultimi mesi dell'anno 2012, emergeva un insufficiente vaglio del nucleo tecnico sull'effettiva consistenza delle opere immobiliari realizzate, l'inidoneo processo di selezione dei periti incaricati e l'inadeguato presidio della gestione degli immobili riacquisiti; g) che non era dato comprendere quali sarebbero stati gli interventi di tipo correttivo atti a determinare una revisione profonda del processo di credito, essendosi limitato il Bianconi ad affermare tale suo impegno, senza ricollegarlo a misure concrete e senza fornire la prova del loro impatto positivo, tenuto conto del fatto che tra il 2010 e il 2012 si era registrato un sensibile peggioramento della situazione aziendale, poi sfociata in una crisi irreversibile (con la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al regime di amministrazione straordinaria); h) che le gravi carenze nel processo di erogazione del credito erano confermate, oltre che dagli accertamenti ispettivi e dai rapporti Audit, anche dal rapido e sensibile degrado della qualità del portafoglio crediti, situazione rispetto alla quale i consiglieri del CdA non potevano essere sgravati da responsabilità imputandola alle strutture aziendali ad esso subordinate; i) che non vi erano elementi idonei a graduare al ribasso la sanzione irrogata, attesa la gravità delle violazioni accertate e il ruolo svolto dall'opponente, nonché i riflessi delle violazioni sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale di [OSCURATO:PERSONA]. 3.- Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ha resistito con controricorso.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, filiale di Ancona, e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma. 4.- Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 5 e 23 della legge n. 689/1981 nonché dell'art. 2697 c.c. e dei principi di legalità, tassatività e determinatezza.

Sul punto, la parte istante deduce che la pronuncia impugnata avrebbe confermato il provvedimento sanzionatorio sulla scorta della presunzione secondo cui la partecipazione al consiglio di amministrazione avrebbe comportato la possibilità di conoscere tutti gli accadimenti e le problematiche aziendali, ponendo erroneamente a carico del reclamante l'onere della prova della presenza di esimenti.

Ancora, secondo il ricorrente, l'inversione dell'onere della prova, conseguente al riconoscimento di tale responsabilità di posizione, avrebbe travisato l'esigenza di delimitare la potestà sanzionatoria in ordine all'omesso controllo alle sole manifestazioni evidenti di un comportamento negligente ovvero all'integrazione di un'inerzia colpevole.

In questa prospettiva, l'attribuzione di particolare attendibilità alle valutazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] d'Italia in sede ispettiva avrebbe riversato sul ricorrente l'onere di dimostrare l'infondatezza degli addebiti a lui ascritti.1.1.- Il motivo è infondato. 1.1.1.- In primo luogo, occorre rilevare che la responsabilità del ricorrente è stata imputata alla stregua dell'omesso esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo che competeva specificamente al Bianconi, quale componente del [OSCURATO:SOCIETA]., fino al momento in cui è cessato da tale carica.

Secondo il decreto impugnato, a fronte della verifica del rapido e sensibile degrado della qualità del portafoglio crediti, nessuna giustificazione in concreto è stata addotta dall'incolpato per escludere la sua responsabilità.

Tanto premesso, tali rilievi sono adeguati a integrare gli estremi dell'illecito amministrativo contestato.

Sul piano oggettivo, infatti, le riscontrate irregolarità diffuse e strutturali, che hanno riguardato tutte le fasi del processo di erogazione e gestione del credito nella forma della locazione finanziaria, integrano le fattispecie individuate dal legislatore, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, come cristallizzate ex art. 144 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9546 del 18/04/2018; Sez. 1, 09/11/2015, n. 22848; Sez.

U, 30/09/2009, n. 20930).

Sul piano subiettivo, invece, la rilevata inosservanza della normativa di settore, conseguente alla realizzazione dei menzionati comportamenti omissivi, in quanto tale rivelatrice dell'inadeguatezza organizzativa, gestionale e nei controlli, legittima l'applicazione della presunzione di colpa ex art. 3 della legge n. 689/1981, posta a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 24081 del 26/09/2019; Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 27432 del 09/12/2013).

Senonché nel caso di specie, a fronte dell'ampia ponderazione fornita dalla pronuncia impugnata in ordine alle irregolarità commesse dal Bianconi, nella qualità di consigliere del [OSCURATO:SOCIETA], per l'insufficiente vaglio del nucleo tecnico sull'effettiva consistenza delle opere immobiliari realizzate, l'inidoneo processo di selezione dei periti incaricati e l'inadeguato presidio della gestione degli immobili riacquisiti, sempre secondo la ricostruzione di cui al decreto della Corte d'appello, il Bianconi non ha offerto alcuno specifico elemento a discolpa.

Sul punto il decreto ha, altresì, testualmente rilevato che non è dato comprendere quali sarebbero stati gli interventi di tipo correttivo atti a determinare una revisione profonda del processo di credito, essendosi limitato il Bianconi ad affermare tale suo impegno, senza ricollegarlo a misure concrete e senza fornire la prova del loro impatto positivo, tenuto conto del fatto che tra il 2010 e il 2012 si era registrato un sensibile peggioramento della situazione aziendale, poi sfociata in una crisi irreversibile (con la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al regime di amministrazione straordinaria). 1.1.2.- Deve altresì essere negata la ricorrenza dell'asserita responsabilità di posizione del componente del CdA, poiché le infrazioni contestate si basano sulla puntuale rilevazione dei doveri ricadenti sul Bianconi, che sono stati in concreto violati, determinando lo scadimento di tutti i processi aziendali e del portafoglio crediti.

È utile, in proposito, osservare che il rigoroso regime dei doveri e delle responsabilità incombenti sugli amministratori delle società che operano nel settore bancario o finanziario è valevole anche per gli amministratori non esecutivi, sicché vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui - in difetto di un amministratore delegato o di un comitato esecutivo - tutti i consiglieri di amministrazione erano esecutivi. s Ciò che si imputa a tali componenti, e nel caso di specie al Bianconi, è dunque il fatto di non avere impedito il degrado della qualità del portafoglio crediti, che poi ha condotto ad una crisi irreversibile di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta dovuta o imprevedibile l'evento prodottosi.

Questa impostazione è corroborata dall'ordito normativo che suggella i doveri dei membri del Cda delle società bancarie.

Infatti, in questo settore, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385/1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229/1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale, i cui componenti sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi.

Ne consegue che, in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori, anche non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32135 del 12/12/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9973 del 23/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9546 del 18/04/2018; Sez. 1, Sentenza n. 22848 del 09/11/2015).

Come già anticipato, il decreto impugnato ha dato atto dell'inesistenza o dell'inconsistenza di siffatte condotte inibitorie del pregiudizio dettagliatamente individuato.1.1.3.- Quanto alla particolare attendibilità riconosciuta agli accertamenti compiuti in sede ispettiva, nel caso in esame compiuti tra il 12 novembre 2012 e il 3 aprile 2013 e tra il 13 marzo 2013 e il 6 settembre 2013, sebbene in ordine a irregolarità compiute sino a quando il Bianconi è rimasto in carico in seno al CdA, si rileva che il loro valore probatorio è stato delimitato dal decreto impugnato ai fatti verificati in tale sede mentre, con riguardo ai profili valutativi, risulta compiuto un adeguato vaglio critico.

Sicché la considerazione che la Corte d'appello ha riposto in tali verbali è conforme al principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, l'onere della prova dell'illecito, gravante sull'organo di vigilanza, può essere soddisfatto con la produzione dei verbali ispettivi che, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 11481 del 15/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9385 del 21/05/2020).

Nella fattispecie la Corte d'appello di Roma ha dato atto del particolare significato rivestito dai rapporti Audit relativi al rischio di credito derivante dalle posizioni di [OSCURATO:SOCIETA]. / gruppo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]., nei quali è ricostruita la gestione delle relative operazioni di finanziamento, svoltasi interamente nel periodo di permanenza in carica del Bianconi.

E ha successivamente aggiunto che, nella fase di concessione del credito, i componenti del CdA hanno adottato le loro decisioni adagiandosi sulle relazioni istruttorie redatte dal servizio crediti e sui pareri non vincolanti da essi espressi, condizionandone, poi, il buon esito all'assenso del capogruppo di [OSCURATO:PERSONA].Nei termini anzidetti il decreto impugnato ha debitamente soppesato gli apprezzamenti contenuti negli accertamenti ispettivi, con i quali il Giudice si è criticamente confrontato, senza recepirli aprioristicamente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13679 del 30/05/2018).

Né l'odierno ricorrente ha fornito elementi atti a confutare l'attendibilità intrinseca dei citati verbali in ordine agli aspetti valutativi. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 24, primo e secondo comma, della legge n. 262/2005 e 6 della CEDU, con riferimento ai principi generali della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che la sanzione sarebbe stata irrogata senza consentire al Bianconi di svolgere le proprie difese dopo aver conosciuto il parere dell'Avvocato Generale e la proposta sanzionatoria della Commissione.

Inoltre, non sarebbe stata garantita al ricorrente la possibilità di essere ascoltato prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Né sarebbe stato dato alcun rilievo alle controdeduzioni avanzate dal Bianconi in merito alla genericità delle contestazioni ascrittegli. 2.1.- La doglianza è priva di pregio. 2.1.1.- Premesso che il decreto impugnato dà conto che l'opponente si è limitato a lamentare l'inadeguato esercizio del diritto di difesa in ragione della genericità delle contestazioni sollevate, senza avere allegato altri profili di violazione di tale diritto, in ogni caso, la lesione dedotta con il ricorso non è integrata. 2.1.2.- E ciò perché l'art. 24, primo comma, della legge n. 262/2005 dispone che "i procedimenti sanzionatori sono... svolti nel rispetto dei principi ... della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione".

Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la norma in esame non prescrive che la proposta sanzionatoria della Commissione e il parere dell'Avvocato Generale debbano essere portati a conoscenza degli interessati, affinché questi possano eventualmente contro-dedurre sul loro contenuto prescrittivo.

Infatti, il parere dell'Avvocato Generale e la proposta della Commissione non costituiscono atti istruttori, in quanto con essi i predetti organi esprimono una valutazione sui medesimi "atti istruttori", noti anche all'incolpato, e in ordine ai quali anche quest'ultimo ha avuto modo di esprimere una valutazione, che resta nel fascicolo a disposizione del Direttorio.

La mancata trasmissione dei predetti atti all'incolpato, pertanto, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio in danno di tale soggetto, il cui diritto di difesa è garantito dalla comunicazione dell'inizio del procedimento, dalla contestazione degli addebiti, dalla indicazione degli elementi a carico, dalla facoltà di presentare le controdeduzioni, dall'audizione personale e dalla messa a disposizione delle fonti di prova raccolte in sede istruttoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17210 del 18/08/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9371 del 21/05/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8237 del 22/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 19219 del 28/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 10/03/2016). 2.1.3.- La Corte di legittimità, d'altro canto, ha già avuto modo di affermare che, in tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari, il rispetto dei principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, previsti dall'art. 24 della legge n. 262/2005, non comporta la necessità che gli incolpati vengano ascoltati durante la discussione orale innanzi all'organo decidente (nella specie, Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia), essendo sufficiente che a quest'ultimo siano rimesse le difese scritte degli incolpati e i verbali delle dichiarazioni rilasciate, quando gli stessi chiedano di essere sentiti personalmente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17211 del 18/08/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16518 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9371 del 21/05/2020; Sez. 1, Sentenza n. 2462 del 29/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 27038 del 03/12/2013). 2.1.4.- Si deve aggiungere che il ricorrente non ha neppure specificato quale ulteriore difesa avrebbe potuto espletare nel caso in cui avesse ricevuto la comunicazione della richiesta della Commissione e del parere dell'Avvocato Generale; sicché, anche sotto tale profilo, la doglianza è infondata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19219 del 28/09/2016). 2.1.5.- Allo stesso modo non appaiono ravvisabili, in relazione al procedimento sanzionatorio condotto nella specie dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, profili di contrasto con l'art. 6, par. 1, della CEDU, non partecipando tale procedimento della natura giurisdizionale del processo, che - secondo la normativa citata - è soltanto quello che si svolge davanti ad un giudice, essendo esclusa altresì la natura sostanzialmente penale delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 144 TUB (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19560 del 18/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 17291 del 19/08/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 4 del 03/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 24723 del 08/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 19219 del 28/09/2016; S.U. n. 4429 del 25/02/2014). 3.- Il terzo motivo afferisce alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981 nonché alla violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 1, 3, 5 e 23 della legge n. 689/1981.

Ad avviso del ricorrente, la motivazione adottata dal decreto impugnato, in ordine alla censura relativa alla mancata prova del nesso causale tra il fatto illecito contestato e il suo comportamento omissivo/commissivo, sarebbe stata meramente apparente, non avendo illustrato il percorso logico-giuridico volto a respingere l'opposizione e avendo, viceversa, aderito completamente alla tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia. 3.1.- La doglianza è inammissibile.

Attraverso questo motivo si chiede, infatti, alla Corte di compiere un nuovo apprezzamento di fatto in ordine alla incidenza eziologica della condotta contestata sull'integrazione dell'illecito amministrativo addebitato.

Questa valutazione è preclusa in sede di legittimità, poiché implica un sindacato sulle ragioni già esposte nella pronuncia impugnata a supporto dell'integrazione dell'illecito, sulla scorta degli elementi di prova espressamente ponderati (rapporto ispettivo e Audit). 3.2.- In aggiunta, tale obiezione non tiene conto della circostanza che è la stessa condotta contestata ad integrare l'illecito (trattandosi di illecito omissivo di pura condotta), consistito appunto nelle addebitate carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, con particolare riferimento al processo di erogazione del credito.

Ed infatti anche le ipotesi regolate dagli artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385/1993 contemplano illeciti "di mera trasgressione", nel senso che l'azione, esaurendosi nella oggettiva difformità rispetto alla fattispecie astratta, si identifica con la condotta inosservante, che è neutra sotto l'ulteriore profilo del dolo o della colpa del responsabile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 37715 del 01/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16518 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 22/01/2018).

La natura omissiva del contegno addebitato ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385/1993 discende dall'inosservanza dell'obbligo, imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni, di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe.

Detta prescrizione si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19556 del 18/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 24851 del 04/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 2737 del 05/02/2013). 4.- Mediante il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981 nonché della violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 11 della legge n. 689/1981.

In specie, la parte lamenta che la statuizione sulla carenza di elementi idonei ad indurre la Corte di merito a graduare al ribasso la sanzione irrogata, in ragione della gravità delle violazioni accertate e del ruolo svolto dall'opponente, non avrebbe tenuto conto delle condizioni economiche del destinatario del provvedimento e dell'effettiva gravità delle violazioni. 4.1.- Anche questo mezzo è inammissibile.

Infatti, attraverso questa censura si intende in realtà interferire sulla decisione insindacabile del giudice di merito in ordine alla graduazione della sanzione pecuniaria irrogata.

La delibazione attraverso la quale la Corte d'appello ha negato la riduzione della sanzione pecuniaria irrogata, alla luce della gravità del fatto contestato e del ruolo rivestito dall'incolpato, ricade nella discrezionalità del giudice, essendo esente da vizi giuridici e logici.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l'entità, entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della

I. n. 689/1981, quali la gravità della violazione, la personalità dell'agente e le sue condizioni economiche (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17211 del 18/08/2020; Sez. 2, Sentenza n. 5526 del 28/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9126 del 07/04/2017; Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016).

Sicché la scelta di non provvedere alla graduazione al ribasso della sanzione, rispetto alla misura tassata nel provvedimento che l'ha irrogata, non può essere criticata ove congruamente motivata.

E nella specie dalle complessive argomentazioni articolate nel decreto si ricava che la Corte territoriale ha dato conto della gravità dei fatti, in relazione alle violazioni ascritte al Bianconi, del significativo ruolo da costui assolto e della sua "personalità", tenendo altresì in debita considerazione i riflessi di dette violazioni sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale di [OSCURATO:PERSONA].

L'asserita omessa valutazione delle condizioni economiche in cui il Bianconi versava non costituisce un indice di carenza motivazionale, non avendo offerto l'odierno ricorrente adeguati elementi volti a comprovare ( che, nel giudizio davanti alla Corte d'appello di Roma, questi abbia ( allegato specifici e concreti dati attinenti alla sua complessiva situazione reddituale e patrimoniale, che il giudicante abbia colpevolmente trascurato.

Tanto più che nel corpo della motivazione del decreto impugnato si fa riferimento, a conferma della ponderazione della sua personalità, alla recidiva dell'incolpato e segnatamente alla "responsabilità dell'opponente, ove si tenga conto delle criticità aziendali già rilevate all'esito dell'ispezione del 2010" (in ordine alla conferma del decreto che ha rigettato l'opposizione avverso le precedenti sanzioni irrogate, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27709 del 12 ottobre 2021). 5.- Attraverso il quinto motivo il ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Secondo la ricostruzione di cui all'atto introduttivo del giudizio, la Corte d'appello avrebbe omesso l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in ordine al difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato, non essendo stato valutato quale fosse il grado di diligenza impiegato dall'incolpato nell'esercizio delle proprie funzioni. 5.1.- Anche questa censura è inammissibile.

La gravità degli addebiti contestati è stata infatti esaminata dal decreto impugnato, che testualmente riferisce delle gravi carenze nel processo di erogazione del credito, confermate dagli accertamenti ispettivi e dai rapporti Audit, oltre che dal rapido e sensibile degrado della qualità del portafoglio crediti.

Lo stesso decreto soggiunge che gli elementi a discolpa addotti non sono idonei a confutare l'addebito contestato alla luce delle diffuse irregolarità rilevate (uso di false perizie, espletamento delle pratiche creditizie in assenza delle perizie prescritte).

A fronte della ricorrenza di una specifica motivazione sul punto, non può essere compiuta in questa sede una revisione della valutazione del merito della controversia.Ciò vale in termini ancora più pregnanti nella fattispecie, ove - come innanzi anticipato - il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito è circoscritta all'accertamento della "suità" della condotta inosservante (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4638 del 19/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 18469 del 04/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9546 del 18/04/2018).

Spetta dunque all'incolpato, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, onere probatorio che nel caso in esame - come riportato nel decreto impugnato - non è stato assolto. 6.- Il ricorso in esame va perciò dichiarato inammissibile quanto ai motivi dal terzo al quinto e va rigettato con riferimento ai restanti motivi dedotti.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30278/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54C12 F935U), elettivamente domiciliato in Roma, via Po n. 102, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale n. 91, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, filiale di ANCONA; PROCURATORE generale presso la CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il decreto della Corte d'appello di Roma cron. n. 3365/2018, pubblicato il 15 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con provvedimento adottato con delibera n. 421/2014, prot. n. 783692/2014 del 5 agosto 2014, notificato il 22 agosto 2014, [OSCURATO:PERSONA] d'Italia irrogava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Consigliere del [OSCURATO:SOCIETA]., società controllata di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 54.000,00, in ordine alle infrazioni contestate, che afferivano alle rilevate carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, con particolare riferimento al processo di erogazione del credito. 2.- L'odierno ricorrente proponeva opposizione, davanti alla Corte d'appello di Roma, ai sensi dell'art. 145 TUB, con ricorso notificato il 14 ottobre 2014. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia resisteva all'opposizione, chiedendo che il provvedimento sanzionatorio fosse confermato. La Corte d'appello di Roma, con il decreto di cui in epigrafe, respingeva l'opposizione. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito sosteneva: a) che nessun rilievo aveva il fatto che l'opponente fosse cessato dalla carica di consigliere del CdA, posto che l'organo di vigilanza nel provvedimento sanzionatorio aveva precisato in modo inconfutabile che le irregolarità contestate si erano verificate durante il suo mandato; b) che tali irregolarità erano appunto riferite all'inadeguato svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo degli organi sociali in carica sino al maggio 2012; c) che, a fronte degli accertamenti effettuati dagli ispettori nel corso dell'attività ispettiva, accertamenti assistiti da particolare attendibilità, l'opponente non aveva in concreto rappresentato alcuna allegazione di fatto o probatoria idonea a confutarne le risultanze; d) che, in sede di verifica ispettiva, erano state constatate irregolarità diffuse e strutturali che involgevano tutte le fasi del processo di erogazione e gestione del credito nella forma della locazione finanziaria e che avevano rilevato l'inosservanza della normativa di settore e l'inadeguatezza organizzativa, gestionale e nei controlli, con conseguente scadimento di tutti i processi aziendali e del portafoglio crediti; e) che significativi, al riguardo, dovevano ritenersi i rapporti Audit relativi al rischio di credito, a carico di [OSCURATO:PERSONA], derivante dalle posizioni [OSCURATO:SOCIETA]. / gruppo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nei quali era ricostruita la gestione delle relative operazioni di finanziamento, caratterizzate da numerose irregolarità e svoltesi interamente nel periodo di permanenza in carica del Bianconi; f) che, fino agli ultimi mesi dell'anno 2012, emergeva un insufficiente vaglio del nucleo tecnico sull'effettiva consistenza delle opere immobiliari realizzate, l'inidoneo processo di selezione dei periti incaricati e l'inadeguato presidio della gestione degli immobili riacquisiti; g) che non era dato comprendere quali sarebbero stati gli interventi di tipo correttivo atti a determinare una revisione profonda del processo di credito, essendosi limitato il Bianconi ad affermare tale suo impegno, senza ricollegarlo a misure concrete e senza fornire la prova del loro impatto positivo, tenuto conto del fatto che tra il 2010 e il 2012 si era registrato un sensibile peggioramento della situazione aziendale, poi sfociata in una crisi irreversibile (con la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al regime di amministrazione straordinaria); h) che le gravi carenze nel processo di erogazione del credito erano confermate, oltre che dagli accertamenti ispettivi e dai rapporti Audit, anche dal rapido e sensibile degrado della qualità del portafoglio crediti, situazione rispetto alla quale i consiglieri del CdA non potevano essere sgravati da responsabilità imputandola alle strutture aziendali ad esso subordinate; i) che non vi erano elementi idonei a graduare al ribasso la sanzione irrogata, attesa la gravità delle violazioni accertate e il ruolo svolto dall'opponente, nonché i riflessi delle violazioni sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale di [OSCURATO:PERSONA]. 3.- Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ha resistito con controricorso. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, filiale di Ancona, e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma. 4.- Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 5 e 23 della legge n. 689/1981 nonché dell'art. 2697 c.c. e dei principi di legalità, tassatività e determinatezza. Sul punto, la parte istante deduce che la pronuncia impugnata avrebbe confermato il provvedimento sanzionatorio sulla scorta della presunzione secondo cui la partecipazione al consiglio di amministrazione avrebbe comportato la possibilità di conoscere tutti gli accadimenti e le problematiche aziendali, ponendo erroneamente a carico del reclamante l'onere della prova della presenza di esimenti. Ancora, secondo il ricorrente, l'inversione dell'onere della prova, conseguente al riconoscimento di tale responsabilità di posizione, avrebbe travisato l'esigenza di delimitare la potestà sanzionatoria in ordine all'omesso controllo alle sole manifestazioni evidenti di un comportamento negligente ovvero all'integrazione di un'inerzia colpevole. In questa prospettiva, l'attribuzione di particolare attendibilità alle valutazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] d'Italia in sede ispettiva avrebbe riversato sul ricorrente l'onere di dimostrare l'infondatezza degli addebiti a lui ascritti.1.1.- Il motivo è infondato. 1.1.1.- In primo luogo, occorre rilevare che la responsabilità del ricorrente è stata imputata alla stregua dell'omesso esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo che competeva specificamente al Bianconi, quale componente del [OSCURATO:SOCIETA]., fino al momento in cui è cessato da tale carica. Secondo il decreto impugnato, a fronte della verifica del rapido e sensibile degrado della qualità del portafoglio crediti, nessuna giustificazione in concreto è stata addotta dall'incolpato per escludere la sua responsabilità. Tanto premesso, tali rilievi sono adeguati a integrare gli estremi dell'illecito amministrativo contestato. Sul piano oggettivo, infatti, le riscontrate irregolarità diffuse e strutturali, che hanno riguardato tutte le fasi del processo di erogazione e gestione del credito nella forma della locazione finanziaria, integrano le fattispecie individuate dal legislatore, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, come cristallizzate ex art. 144 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9546 del 18/04/2018; Sez. 1, 09/11/2015, n. 22848; Sez. U, 30/09/2009, n. 20930). Sul piano subiettivo, invece, la rilevata inosservanza della normativa di settore, conseguente alla realizzazione dei menzionati comportamenti omissivi, in quanto tale rivelatrice dell'inadeguatezza organizzativa, gestionale e nei controlli, legittima l'applicazione della presunzione di colpa ex art. 3 della legge n. 689/1981, posta a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 24081 del 26/09/2019; Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 27432 del 09/12/2013). Senonché nel caso di specie, a fronte dell'ampia ponderazione fornita dalla pronuncia impugnata in ordine alle irregolarità commesse dal Bianconi, nella qualità di consigliere del [OSCURATO:SOCIETA], per l'insufficiente vaglio del nucleo tecnico sull'effettiva consistenza delle opere immobiliari realizzate, l'inidoneo processo di selezione dei periti incaricati e l'inadeguato presidio della gestione degli immobili riacquisiti, sempre secondo la ricostruzione di cui al decreto della Corte d'appello, il Bianconi non ha offerto alcuno specifico elemento a discolpa. Sul punto il decreto ha, altresì, testualmente rilevato che non è dato comprendere quali sarebbero stati gli interventi di tipo correttivo atti a determinare una revisione profonda del processo di credito, essendosi limitato il Bianconi ad affermare tale suo impegno, senza ricollegarlo a misure concrete e senza fornire la prova del loro impatto positivo, tenuto conto del fatto che tra il 2010 e il 2012 si era registrato un sensibile peggioramento della situazione aziendale, poi sfociata in una crisi irreversibile (con la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] al regime di amministrazione straordinaria). 1.1.2.- Deve altresì essere negata la ricorrenza dell'asserita responsabilità di posizione del componente del CdA, poiché le infrazioni contestate si basano sulla puntuale rilevazione dei doveri ricadenti sul Bianconi, che sono stati in concreto violati, determinando lo scadimento di tutti i processi aziendali e del portafoglio crediti. È utile, in proposito, osservare che il rigoroso regime dei doveri e delle responsabilità incombenti sugli amministratori delle società che operano nel settore bancario o finanziario è valevole anche per gli amministratori non esecutivi, sicché vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui - in difetto di un amministratore delegato o di un comitato esecutivo - tutti i consiglieri di amministrazione erano esecutivi. s Ciò che si imputa a tali componenti, e nel caso di specie al Bianconi, è dunque il fatto di non avere impedito il degrado della qualità del portafoglio crediti, che poi ha condotto ad una crisi irreversibile di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta dovuta o imprevedibile l'evento prodottosi. Questa impostazione è corroborata dall'ordito normativo che suggella i doveri dei membri del Cda delle società bancarie. Infatti, in questo settore, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385/1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229/1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale, i cui componenti sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue che, in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori, anche non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32135 del 12/12/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9973 del 23/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 9546 del 18/04/2018; Sez. 1, Sentenza n. 22848 del 09/11/2015). Come già anticipato, il decreto impugnato ha dato atto dell'inesistenza o dell'inconsistenza di siffatte condotte inibitorie del pregiudizio dettagliatamente individuato.1.1.3.- Quanto alla particolare attendibilità riconosciuta agli accertamenti compiuti in sede ispettiva, nel caso in esame compiuti tra il 12 novembre 2012 e il 3 aprile 2013 e tra il 13 marzo 2013 e il 6 settembre 2013, sebbene in ordine a irregolarità compiute sino a quando il Bianconi è rimasto in carico in seno al CdA, si rileva che il loro valore probatorio è stato delimitato dal decreto impugnato ai fatti verificati in tale sede mentre, con riguardo ai profili valutativi, risulta compiuto un adeguato vaglio critico. Sicché la considerazione che la Corte d'appello ha riposto in tali verbali è conforme al principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, l'onere della prova dell'illecito, gravante sull'organo di vigilanza, può essere soddisfatto con la produzione dei verbali ispettivi che, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022; Sez. 2, Sentenza n. 11481 del 15/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9385 del 21/05/2020). Nella fattispecie la Corte d'appello di Roma ha dato atto del particolare significato rivestito dai rapporti Audit relativi al rischio di credito derivante dalle posizioni di [OSCURATO:SOCIETA]. / gruppo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]., nei quali è ricostruita la gestione delle relative operazioni di finanziamento, svoltasi interamente nel periodo di permanenza in carica del Bianconi. E ha successivamente aggiunto che, nella fase di concessione del credito, i componenti del CdA hanno adottato le loro decisioni adagiandosi sulle relazioni istruttorie redatte dal servizio crediti e sui pareri non vincolanti da essi espressi, condizionandone, poi, il buon esito all'assenso del capogruppo di [OSCURATO:PERSONA].Nei termini anzidetti il decreto impugnato ha debitamente soppesato gli apprezzamenti contenuti negli accertamenti ispettivi, con i quali il Giudice si è criticamente confrontato, senza recepirli aprioristicamente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13679 del 30/05/2018). Né l'odierno ricorrente ha fornito elementi atti a confutare l'attendibilità intrinseca dei citati verbali in ordine agli aspetti valutativi. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 24, primo e secondo comma, della legge n. 262/2005 e 6 della CEDU, con riferimento ai principi generali della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che la sanzione sarebbe stata irrogata senza consentire al Bianconi di svolgere le proprie difese dopo aver conosciuto il parere dell'Avvocato Generale e la proposta sanzionatoria della Commissione. Inoltre, non sarebbe stata garantita al ricorrente la possibilità di essere ascoltato prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio. Né sarebbe stato dato alcun rilievo alle controdeduzioni avanzate dal Bianconi in merito alla genericità delle contestazioni ascrittegli. 2.1.- La doglianza è priva di pregio. 2.1.1.- Premesso che il decreto impugnato dà conto che l'opponente si è limitato a lamentare l'inadeguato esercizio del diritto di difesa in ragione della genericità delle contestazioni sollevate, senza avere allegato altri profili di violazione di tale diritto, in ogni caso, la lesione dedotta con il ricorso non è integrata. 2.1.2.- E ciò perché l'art. 24, primo comma, della legge n. 262/2005 dispone che "i procedimenti sanzionatori sono... svolti nel rispetto dei principi ... della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione". Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la norma in esame non prescrive che la proposta sanzionatoria della Commissione e il parere dell'Avvocato Generale debbano essere portati a conoscenza degli interessati, affinché questi possano eventualmente contro-dedurre sul loro contenuto prescrittivo. Infatti, il parere dell'Avvocato Generale e la proposta della Commissione non costituiscono atti istruttori, in quanto con essi i predetti organi esprimono una valutazione sui medesimi "atti istruttori", noti anche all'incolpato, e in ordine ai quali anche quest'ultimo ha avuto modo di esprimere una valutazione, che resta nel fascicolo a disposizione del Direttorio. La mancata trasmissione dei predetti atti all'incolpato, pertanto, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio in danno di tale soggetto, il cui diritto di difesa è garantito dalla comunicazione dell'inizio del procedimento, dalla contestazione degli addebiti, dalla indicazione degli elementi a carico, dalla facoltà di presentare le controdeduzioni, dall'audizione personale e dalla messa a disposizione delle fonti di prova raccolte in sede istruttoria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17210 del 18/08/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9371 del 21/05/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8237 del 22/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 19219 del 28/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 10/03/2016). 2.1.3.- La Corte di legittimità, d'altro canto, ha già avuto modo di affermare che, in tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385/1993, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari, il rispetto dei principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, previsti dall'art. 24 della legge n. 262/2005, non comporta la necessità che gli incolpati vengano ascoltati durante la discussione orale innanzi all'organo decidente (nella specie, Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia), essendo sufficiente che a quest'ultimo siano rimesse le difese scritte degli incolpati e i verbali delle dichiarazioni rilasciate, quando gli stessi chiedano di essere sentiti personalmente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17211 del 18/08/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16518 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9371 del 21/05/2020; Sez. 1, Sentenza n. 2462 del 29/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 27038 del 03/12/2013). 2.1.4.- Si deve aggiungere che il ricorrente non ha neppure specificato quale ulteriore difesa avrebbe potuto espletare nel caso in cui avesse ricevuto la comunicazione della richiesta della Commissione e del parere dell'Avvocato Generale; sicché, anche sotto tale profilo, la doglianza è infondata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19219 del 28/09/2016). 2.1.5.- Allo stesso modo non appaiono ravvisabili, in relazione al procedimento sanzionatorio condotto nella specie dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, profili di contrasto con l'art. 6, par. 1, della CEDU, non partecipando tale procedimento della natura giurisdizionale del processo, che - secondo la normativa citata - è soltanto quello che si svolge davanti ad un giudice, essendo esclusa altresì la natura sostanzialmente penale delle sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 144 TUB (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19560 del 18/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 17291 del 19/08/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 4 del 03/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 24723 del 08/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 19219 del 28/09/2016; S.U. n. 4429 del 25/02/2014). 3.- Il terzo motivo afferisce alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981 nonché alla violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 1, 3, 5 e 23 della legge n. 689/1981. Ad avviso del ricorrente, la motivazione adottata dal decreto impugnato, in ordine alla censura relativa alla mancata prova del nesso causale tra il fatto illecito contestato e il suo comportamento omissivo/commissivo, sarebbe stata meramente apparente, non avendo illustrato il percorso logico-giuridico volto a respingere l'opposizione e avendo, viceversa, aderito completamente alla tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia. 3.1.- La doglianza è inammissibile. Attraverso questo motivo si chiede, infatti, alla Corte di compiere un nuovo apprezzamento di fatto in ordine alla incidenza eziologica della condotta contestata sull'integrazione dell'illecito amministrativo addebitato. Questa valutazione è preclusa in sede di legittimità, poiché implica un sindacato sulle ragioni già esposte nella pronuncia impugnata a supporto dell'integrazione dell'illecito, sulla scorta degli elementi di prova espressamente ponderati (rapporto ispettivo e Audit). 3.2.- In aggiunta, tale obiezione non tiene conto della circostanza che è la stessa condotta contestata ad integrare l'illecito (trattandosi di illecito omissivo di pura condotta), consistito appunto nelle addebitate carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, con particolare riferimento al processo di erogazione del credito. Ed infatti anche le ipotesi regolate dagli artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385/1993 contemplano illeciti "di mera trasgressione", nel senso che l'azione, esaurendosi nella oggettiva difformità rispetto alla fattispecie astratta, si identifica con la condotta inosservante, che è neutra sotto l'ulteriore profilo del dolo o della colpa del responsabile (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 37715 del 01/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16518 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 1529 del 22/01/2018). La natura omissiva del contegno addebitato ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385/1993 discende dall'inosservanza dell'obbligo, imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni, di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe. Detta prescrizione si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19556 del 18/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 24851 del 04/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 2737 del 05/02/2013). 4.- Mediante il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981 nonché della violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 11 della legge n. 689/1981. In specie, la parte lamenta che la statuizione sulla carenza di elementi idonei ad indurre la Corte di merito a graduare al ribasso la sanzione irrogata, in ragione della gravità delle violazioni accertate e del ruolo svolto dall'opponente, non avrebbe tenuto conto delle condizioni economiche del destinatario del provvedimento e dell'effettiva gravità delle violazioni. 4.1.- Anche questo mezzo è inammissibile. Infatti, attraverso questa censura si intende in realtà interferire sulla decisione insindacabile del giudice di merito in ordine alla graduazione della sanzione pecuniaria irrogata. La delibazione attraverso la quale la Corte d'appello ha negato la riduzione della sanzione pecuniaria irrogata, alla luce della gravità del fatto contestato e del ruolo rivestito dall'incolpato, ricade nella discrezionalità del giudice, essendo esente da vizi giuridici e logici. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l'entità, entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689/1981, quali la gravità della violazione, la personalità dell'agente e le sue condizioni economiche (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17211 del 18/08/2020; Sez. 2, Sentenza n. 5526 del 28/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9126 del 07/04/2017; Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016). Sicché la scelta di non provvedere alla graduazione al ribasso della sanzione, rispetto alla misura tassata nel provvedimento che l'ha irrogata, non può essere criticata ove congruamente motivata. E nella specie dalle complessive argomentazioni articolate nel decreto si ricava che la Corte territoriale ha dato conto della gravità dei fatti, in relazione alle violazioni ascritte al Bianconi, del significativo ruolo da costui assolto e della sua "personalità", tenendo altresì in debita considerazione i riflessi di dette violazioni sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale di [OSCURATO:PERSONA]. L'asserita omessa valutazione delle condizioni economiche in cui il Bianconi versava non costituisce un indice di carenza motivazionale, non avendo offerto l'odierno ricorrente adeguati elementi volti a comprovare ( che, nel giudizio davanti alla Corte d'appello di Roma, questi abbia ( allegato specifici e concreti dati attinenti alla sua complessiva situazione reddituale e patrimoniale, che il giudicante abbia colpevolmente trascurato. Tanto più che nel corpo della motivazione del decreto impugnato si fa riferimento, a conferma della ponderazione della sua personalità, alla recidiva dell'incolpato e segnatamente alla "responsabilità dell'opponente, ove si tenga conto delle criticità aziendali già rilevate all'esito dell'ispezione del 2010" (in ordine alla conferma del decreto che ha rigettato l'opposizione avverso le precedenti sanzioni irrogate, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27709 del 12 ottobre 2021). 5.- Attraverso il quinto motivo il ricorrente contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Secondo la ricostruzione di cui all'atto introduttivo del giudizio, la Corte d'appello avrebbe omesso l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in ordine al difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato, non essendo stato valutato quale fosse il grado di diligenza impiegato dall'incolpato nell'esercizio delle proprie funzioni. 5.1.- Anche questa censura è inammissibile. La gravità degli addebiti contestati è stata infatti esaminata dal decreto impugnato, che testualmente riferisce delle gravi carenze nel processo di erogazione del credito, confermate dagli accertamenti ispettivi e dai rapporti Audit, oltre che dal rapido e sensibile degrado della qualità del portafoglio crediti. Lo stesso decreto soggiunge che gli elementi a discolpa addotti non sono idonei a confutare l'addebito contestato alla luce delle diffuse irregolarità rilevate (uso di false perizie, espletamento delle pratiche creditizie in assenza delle perizie prescritte). A fronte della ricorrenza di una specifica motivazione sul punto, non può essere compiuta in questa sede una revisione della valutazione del merito della controversia.Ciò vale in termini ancora più pregnanti nella fattispecie, ove - come innanzi anticipato - il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito è circoscritta all'accertamento della "suità" della condotta inosservante (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4638 del 19/02/2021; Sez. 2, Sentenza n. 18469 del 04/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16517 del 31/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9546 del 18/04/2018). Spetta dunque all'incolpato, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, onere probatorio che nel caso in esame - come riportato nel decreto impugnato - non è stato assolto. 6.- Il ricorso in esame va perciò dichiarato inammissibile quanto ai motivi dal terzo al quinto e va rigettato con riferimento ai restanti motivi dedotti. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presup
Decreto Cassazione n. 15366/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris