CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05504/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TERNI avverso la sentenza del 23/11/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 22/11/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza in data 08/02/2021 del Tribunale di Napoli, riconoscendo l'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e rideterminando la pena inflittagli per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Nullità della sentenza di primo grado per difetto di assistenza, omessa motivazione sul punto e travisamento del fatto. Il ricorrente fa presente che dalle comunicazioni sul sito del Tribunale di Napoli, imposto dall'emergenza COVID-19, tra i procedimenti che sarebbero stati effettivamente trattati in data 18/01/2021 non risultava quello a carico di [OSCURATO:PERSONA].In ragione di ciò chiedeva la data della nuova udienza sia per iscritto che informalmente, ma la Cancelleria gli comunicava che la decisione era stata introitata dal Tribunale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In realtà la sentenza veniva pronunciata dal Tribunale -nella persona di un giudice diverso da quello che aveva svolto l'istruttoria- all'udienza dell'8 febbraio 2021, che non gli era stata comunicata. Da qui l'eccezione di nullità perché la sentenza veniva pronunciata in difetto di assistenza. Aggiunge che la sentenza era stata pronunciata da un giudice diverso da quello davanti al quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale. A tal proposito la difesa osserva che «dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non veniva data comunicazione al difensore, né del mutamento della persona fisica del giudicante, e la stessa Cancelleria non dava comunicazione, evidenziando che il processo era stato già trattenuto a sentenza, prima verbalmente, e poi su richiesta in forma scritta». Specifica, ancora, che già con l'atto di appello aveva ulteriormente osservato che in ragione del mutamento del giudice si rendeva necessaria la rinnovazione del dibattimento, la qual cosa non è avvenuta. Per tale ragione con il gravame eccepiva la nullità della sentenza, ma la Corte di appello non dava risposta all'eccezione in quanto interpretava le istanze allegate al ricorso quali mere richieste di rinvio, che invece sollecitavano una comunicazione tempestiva della data effettiva in cui si sarebbe tenuta l'udienza. 2. Violazione di legge in riferimento all'art. 8 cod. proc. pen., stante l'incompetenza territoriale del giudice adito. Anche in questo caso il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione da parte della Corte di appello sull'eccezione del vizio di difetto di motivazione delle ordinanze con cui il tribunale aveva rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, Vengono illustrate, dunque, le ragioni e le circostanze per cui deve ritenersi l'incompetenza territoriale. 3. Violazione di legge, inosservanza di norme processuali, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione per omessa valutazione delle risultanze istruttorie e dei motivi di appello. Il ricorrente ricostruisce il fatto e illustra i motivi di appello. Deduce, quindi, l'omessa risposta alle deduzioni difensive. 4. Violazione di legge in relazione alla partecipazione dell'imputato al giudizio di appello. In questo caso la difesa osserva che alla prima udienza eccepiva il mancato rispetto del termine a comparire e che la Corte di appello, rilevata la nullità, rinviava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza tuttavia procedere alla notifica della nuova data di udienza all'imputato. Specifica che alla successiva udienza tale omessa notificazione veniva tempestivamente eccepita. 5. Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen.. Con l'ultimo motivo osserva che già con l'atto di appello era stata dedotta la maturazione della prescrizione già in primo grado. Precisa che il fatto non poteva considerarsi commesso il 20/10/2010, in quanto quella era la data della contestazione del fatto e non -invece- la data della sua commissione. Precisa che il termine di prescrizione non decorre dalla data di accertamento e deve parametrarsi all'ultimo atto interruttivo, costituito dal decreto di citazione a giudizio sottoscritto in data 07/07/2011, con maturazione della prescrizione per la decorrenza del termine breve, non potendosi considerare le cause di sospensione verificatesi in occasione di udienze in cui si erano verificate le nullità contestate. 6. Sono state presentate ulteriori memorie in replica alla requisitoria del Procuratore generale, precedentemente depositate in forma scritta e comunicate alla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. Dall'esame degli atti -consentita in ragione della natura processuale della questione sollevata- risulta -in effetti- che il processo è stato caratterizzato da numerosi rinvii e da vari avvicendamenti di giudici preposti alla sua trattazione. In particolare, dai verbali di udienza emerge che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice [OSCURATO:PERSONA] faceva presente che il processo era già stato incardinato davanti ad altro giudice e perciò disponeva il rinvio alla successiva udienza del 06/04/2020, "per testi difesa e discussione"; il successivo verbale si riferisce all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dove si attesta che il giudice [OSCURATO:PERSONA] (assente l'avvocato di fiducia e con nomina di sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.), rinviava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su istanza di rinvio avanzata dalla difesa per legittimo impedimento; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice [OSCURATO:PERSONA], dava atto che il processo risultava incardinato davanti ad altro magistrato e rinviava all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] "per i testi della difesa e discussione". La giudice disponeva altresì la comunicazione del rinvio all'imputato presso il difensore. Considerava avvisati i presenti. Va rimarcato che il difensore di fiducia ([OSCURATO:PERSONA]) non era presente e che in sua sostituzione era stato nominato un difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice [OSCURATO:PERSONA], rinviava all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per esame dei testi della difesa e per discussione; all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], davanti allo stesso giudice [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era ancora assente e il difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. chiedeva un rinvio per consentire all'[OSCURATO:PERSONA] (difensore di fiducia) di discutere il processo. Il pubblico ministero e la parte civile si opponevano; le parti concludevano e il giudice pronunciava la sentenza di primo grado. Dall'esame dei verbali fin qui indicati emerge come l'istruttoria dibattimentale si fosse svolta davanti al giudice Aliprandi e che i rinvii venivano disposti per l'escussione dei testi della difesa e per la discussione, fino all'udienza dell'8 febbraio 2021, quando il giudice Meo pronunciava la sentenza di primo grado. La sentenza, dunque, veniva pronunciata da un giudice diverso da quello che aveva svolto l'istruttoria, così registrandosi un mutamento della persona del giudice. A tale proposito, questa Corte di cassazione ha spiegato che «nel caso di mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, occorre procedere, a pena di nullità, alla rinnovazione del dibattimento mediante la ripetizione dell'assunzione delle prove ovvero, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen, la lettura dei verbali o la sola specifica indicazione degli atti da intendersi rinnovati, purché, in tale secondo caso, ciò avvenga con il consenso inequivoco - anche solo implicito o per facta concludentia - dell'imputato, che ricorre nel caso in cui il suo atteggiamento acquiescente sia interpretabile come chiara adesione alla decisione del giudice di non procedere ad una nuova assunzione delle prove già raccolte. (In motivazione, la Corte ha affermato che la rinnovazione del dibattimento consiste sempre in un "facere" del giudice, sia nel caso di nuova assunzione delle prove, sia in quello della lettura o della mera indicazione degli atti da intendersi rinnovati, dovendo escludersi che essa possa realizzarsi in assenza di un provvedimento formale, accompagnato dal silenzio delle parti)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 17692 del 14/12/2018 Ud., dep. 29/04/2019 T., Rv. 275172 - 01). Nel caso in esame nessuna di tali evenienze si è verificata: per un canto, invero, né l'imputato, né il suo difensore di fiducia hanno espresso il consenso (in alcuna forma) alla rinnovazione mediante lettura del dibattimento, in quanto non erano presenti all'udienza dove -anzi- il giudice ha disatteso la richiesta di rinvio avanzata dal difensore d'ufficio al fine di consentire al difensore di fiducia di prendere parte alla discussione finale. Il giudice, dal suo canto, non ha in alcuna maniera ripetuto l'assunzione delle prove. Da ciò discende che la decisione di primo grado è stata assunta in violazione dell'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., che stabilisce che alla deliberazione della sentenza (che deve aver luogo subito dopo la chiusura del dibattimento) «concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento». Tanto non è accaduto nel caso in esame, con conseguente nullità della sentenza di primo grado, cui deriva anche la nullità della sentenza di appello. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. 4 /9k. kin k.) Da qui l'annullamento della sentenza impugnata. 2. L'annullamento, tuttavia, va disposto senza rinvio, dovendosi rilevare che il reato è estinto per prescrizione. Infatti, avendo riguardo alla data di commissione del fatto (20/10/2010), al massimo edittale previsto per il reato di ricettazione (otto anni di reclusione), in applicazione dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 161 cod. pen., tenuto conto degli atti interruttivi, il termine di prescrizione è maturato il 20 ottobre 2020, cui vanno aggiunti 812 giorni di sospensione, che portano il perfezionamento della fattispecie alla data del 10 gennaio 2023. Ancor prima la prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen., punito con una pena edittale massima pari a quattro anni di reclusione. 3. La rilevata nullità della sentenza di primo grado importa che non può dirsi pronunciata una valida sentenza di condanna prima della maturazione della prescrizione, così restando preclusa l'applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen.. Da ciò la revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla