CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2021
Cassazione n. 36478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ECUADOR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO .La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 17/12/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 09/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 629 CP Ritenuto che il motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato quanto alla coartazione psicologica ed all'ingiusto profitto è aspecifico e reiterativo avendo la corte di appello chiarito in maniera conforme al giudice di primo grado che la rappresentazione della perdita dei beni dati in pegno ove non fosse stata versata la somma costituì motivo di pressione della libera determinazione della vittima integrante la ritenuta fattispecie di estorsione; considerato che anche le doglianze in punto di pena ed omessa concessione delle generiche sono inammissibili avendo la corte fondato le ragioni della decisione su tali punti in forza di argomenti privi di illogicità; Considerato pertanto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso