CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05009/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria presentata nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui è stata richiesta l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Firenze, con ordinanza del 12 marzo 2024, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione dal medesimo subita (dal 5 aprile 2018 sino al 8 agosto 2018) in forza di un mandato d'arresto internazionale, emesso dall'autorità albanese per fini estradizionali. Nella istanza di riparazione per ingiusta detenzione, il Papucci aveva osservato che, in sede di giudizio di Cassazione dinanzi alla Corte Suprema albanese, egli era stato definitivamente assolto da( reato per cui cui aveva subito la misura restrittiva, sicché in relazione alla sua carcerazione nessun rimprovero gli poteva essere mosso, posto nel corso di tutto il procedimento aveva sempre dichiarato la propria innocenza; aveva inoltre dedotto che la formazione del titolo esecutivo presuppone necessariamente la formazione del giudicato. La Corte distrettuale, nel suddetto provvedimento reiettivo, ha ricostruito la procedura di estradizione ed i suoi sviluppixnei seguenti termini. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato in data 5 aprile 2018 presso l'aeroporto di Fiumicino, in esecuzione di un mandato internazionale di arresto emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Albania. Convalidato l'arresto, lo stesso era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere sino all'8 agosto 2018, data in cui la misura veniva sostituita con il divieto di espatrio. Con sentenza del 8 gennaio 2019, la Corte di appello di Roma riconosceva sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta di estradizione; tale decisione era oggetto di ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere, dopo che il Ministero dell'Interno dell'Albania aveva ritirato la richiesta di estradizione e chiesto l'esecuzione della pena in Italia, poiché il Papucci era stato condannato con sentenza di secondo grado, esecutiva per l'ordinamento albanese, seppur non irrevocabile. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 30 gennaio 2020, riconosceva la sentenza emessa dalla Corte di appello di Tirana del 5 aprile 2017, con cui il Capucci era stato condannato per il reato di furto di energia elettrica alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Il Procuratore Generale presso la Corte fiorentina, in data 21 dicembre 2020, emetteva l'ordine di esecuzione, A seguito dell'annullamento pronunciato da questa Corte per vizio di notifica della sentenza di riconoscimento, il giudice del rinvio dichiarava la nullità dell'ordine di esecuzione, sul rilievo che il titolo di eseguire era venuto meno a seguito della pronuncia di una sentenza di assoluzione emessa dalla Corte suprema albanese in data 26 gennaio 2023. Il Procuratore Generale, conseguentemente, sospendeva l'ordine di esecuzione.Tanto premesso, il giudice della riparazione ha rigettato l'istanza, osservando che il periodo di carcerazione sofferto riguardava esclusivamente la fase relativ a procedimento di f t estradizione e che i motivi avanzati dal ricorrente, concernenti il fatto che la sentenza straniera posta in esecuzione non fosse passata in giudicato, sono risultati infondati, atteso che per la richiesta di estradizione era sufficiente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché suscettibile di impugnazione; ha osservato che la procedura di estradizione, avviata con l'arresto provvisorio seguito dalla convalida e dall'applicazione della custodia in carcere ed esitato nella sentenza di consegna fosse stata del tutto legittima, sulla base di una condanna, dotata di efficacia esecutiva per lo Stato che aveva formulato la richiesta, ancorché non passata in giudicato; ha rilevato inoltre che non ricorrevano i presupposti richiesti dall'articolo 314 del codice di procedura penale per il riconoscimento dell'indennizzo, trattandosi di un processo rimesso alla competenza dell'autorità straniera innanzi alla quale era state celebrato. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione/ nei seguenti termini. Il ricorrente osserva che la domanda di estradizione era stata rinunciata dall'Albania che, a seguito della rinuncia, aveva chiesto il riconoscimento della sentenza di condanna, esecutiva ancorchè non definitiva, e la sua esecuzione nello Stato italiano; evidenzia che quel procedimento si era concluso con la sentenza della Corte Suprema dell'Albania che lo aveva \O',M assolto. Tale riconoscimento non avrebbe potuto essere adottato poiché l'articolo 733 cod. proc. pen. lo subordina alla irrevocabilità della decisione straniera. L'errore era stato rimediato soltanto il 16 maggio 2023, con l'ordinanza che dichiarava la nullità dell'ordine di esecuzione. Rileva il ricorrente che è certamente ravvisabile una continuità fra estradizione, poi rinunziata, ed esecuzione della pena detentiva nello Stato, come dimostrato dal fatto che l'Albania aveva rinunziato all'estradizione, motivando questa scelta con la richiesta di riconoscimento della sua sentenza. Sulla base di tali circostanze, il giudice della riparazione avrebbe dovuto trarre la conseguenza che la detenzione provvisoriamente sofferta dal ricorrente ( era rimasta priva di un valido titolo detentivo, con le conseguenze previste dalla legge in tema di riparazione. 3. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Si evidenzia innanzitutto che la custodia cautelare in carcere a cui è stato sottoposto il Papucci è antecedente al riconoscimento della sentenza dell'Autorita giudiziaria Albanese ed è stata adottata in relazione all'avvio della procedura di estradizione. Il principale riferimento giurisprudenziale da cui prende avvio l'indirizzo più accreditato sulle condizioni per la riparazione per ingiusta detenzione in tema di estradizione è costituito da Sezioni Unite "Marinaj" che, prendendo in esame la questione "se la misura coercitiva a fini estradizionali perda efficacia nel caso in cui lo Stato richiedente non prenda in consegna l'estradando nel termine di legge a causa della sospensione dell'efficacia, disposta dal giudice amministrativo, del provvedimento ministeriale di concessione dell'estradizione", hanno espresso a chiare lettere l'adesione alla prospettiva interpretativa indicata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 231/2004, ribadendo come nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l'estradizione gli estremi dell'ingiusta detenzione possono e debbono comunque essere valutati, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione; ma non sulla base dei parametri ricavabili dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., la cui applicabilità è esclusa esplicitamente dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., bensì "verificando se risulta ex post accertata l'insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, per tali soggetti individuate a norma del comma 3 dell'art. 714 cod. proc. pen. nelle "condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione". Per le Sezioni Unite "al di fuori del limite indicato, non v'è ulteriore spazio per l'esperimento dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione a fini estradizionali. Il canone indicato dalle SU, per il riconoscimento del diritto alla riparazione, è costituito dalla insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. Quando alle misure pre-cautelari sia seguita la prosecuzione del vincolo perché è stata presentata la domanda di estradizione, o quando la misura venga adottata ai sensi dell'art.714 cod. proc. pen., si determina una situazione speculare a quella prevista dall'art. 314, co. 1 cod. proc. pen. e il diritto alla riparazione è condizionato alla pronuncia di una sentenza sfavorevole alla estradizione (ferma restando la ipotizzabilità di un'ingiustizia formale nel caso in cui la misura adottata venga ritenuta illegittima con decisione irrevocabile). 1.2 Nel caso di specie, si deve evidenziare che, con sentenza del 8 gennaio 2019, la Corte di appello di Roma riconosceva sussistenti le condizioni per accogliere la richiesta di estradizione; tale decisione era oggetto di ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere, dopo che il Ministero dell'Interno dell'Albania aveva ritirato la richiesta di estradizione. E' evidente pertanto che difetti il presupposto della riparazione per ingiusta detenzione costituito, in subiecta materia, dalla pronuncia di una sentenza sfavorevole alla estradizione.Nel caso di specie, infatti, è stata pronunciata sentenza favorevole all'estradizione ed il ricorso avverso la stessa decisione è stato dichiarato inammissibile, ancorchè per cessazione della matera del contendere a seguito del ritiro della richiesta da parte dello Stato estero. E' indubbio pertanto che non sia stata accertata l'insussistenza delle condizioni per l'estradizione, a cui, secondo la richiamata decisione delle Sezioni Unite, è subordinata l'ammissibilità dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita in relazione alla menzionata procedura. D'altro canto, l'istanza è da ritenersi aspecifica nella parte in cui fa riferimento alla fase successiva del riconoscimento della sentenza straniera e al conseguente ordine di esecuzione, atteso che lo stesso ordine è stato sospeso e perciò non ha assunto rilevanza causale rispetto alla privazione della liberta. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dal Ministero resistente, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione de