CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26158/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona delkAvvocato Generale Piero GAETA, che ha concluso per lé.annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di l'[OSCURATO:PERSONA] non ha convalidato l'arresto in flagranza eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CHAIEB in relazione al delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.), sul rilievo della mancanza della querela; inoltre, il G.I.P. ha ritenuto non legittimo l'arresto facoltativo anche per la particolare tenuità del danno; 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'[OSCURATO:PERSONA] il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell'art. 380 comma terzo, cod. proc. pen., laddove il G.I.P. ha escluso la ravvisabilità del contenuto di querela nella denuncia del responsabile del punto vendita preso di mira dall'agente, sulla base di una valutazione formalistica, in spregio all'orientamento, richiamato, espresso dalla giurisprudenza di questa Corte. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 381 comma quarto, cod. proc. pen., laddove il Giudice a quo ha ravvisato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. senza operare la valutazione ex ante, ovvero rapportandosi alla situazione esistente all'atto dell'arresto, eseguito per un furto pluriaggravato, nei confronti di soggetto senza fissa dimora e recidivo specifico, infraquinquennale. 3. Ha depositato memoria il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'[OSCURATO:PERSONA] è fondato, e l'ordinanza impugnata merita di essere annullata senza rinvio, per essere stato l'arresto legittimamente eseguito dalla polizia giudiziaria. 2. Va, in premessa, ribadito il risalente e condiviso orientamento che ritiene sempre configurabile l'interesse del Pubblico Ministero a ricorrere avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto, in forza del principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legittimità dell'arresto o del fermo da effettuarsi mediante il giudizio di convalida. (Sez. 6, n. 3410 del 17/11/1993 Cc. (dep. 02/03/1994) Rv. 197371). 3. Come evidenziato dal Procuratore ricorrente, sono individuabili, nel provvedimento impugnato, due rationes decidendi a sostegno del provvedimento con il quale il Giudice a quo ha negativamente vagliato la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza: per un verso, a fronte della non obbligatorietà dell'arresto, ha ritenuto insussistente l'istanza di punizione, considerando l'atto - pure predisposto dalla polizia giudiziaria quale "atto di ricezione di querela orale"- sottoscritto dalla persona offesa come non integrante il contenuto della querela; per altro verso, ha ritenuto il fatto non grave in ragione della "particolare tenuità del danno cagionato", in relazione all'impossessamento di due felpe dal modesto valore economico. 4. Quanto al primo profilo, la valutazione del Giudice a quo risulta viziata in modo assorbente.4.1. [OSCURATO:PERSONA] intende affermare che, nella fase precautelare oggetto di scrutinio - riservata all'iniziativa della polizia giudiziaria - rientra negli onere gravanti su quest'ultima anche la valutazione della natura dell'atto di impulso, adeguatamente chiarendo se trattasi di denuncia o di querela, ancor più laddove, come nel caso di specie, venga in rilievo un atto formalmente compilato proprio dalla polizia giudiziaria che, ricevendo le dichiarazioni della persona offesa denunciante, le verbalizzi. Poiché, infatti, in relazione a determinate fattispecie di reato - qui discettandosi, appunto, di un furto procedibile a querela della persona offesa, in ragione delle specifiche circostanze aggravanti contestate - in tanto l'arresto in flagranza può essere eseguito in quanto esista la condizione di procedibilità, la valutazione circa la sussistenza di detto atto di impulso spetta alla p.g., che ne deve dare adeguatamente conto. 4.2. Ora, va ricordato che, per quanto attiene al profilo della legittimità della pre-cautela ed alla 'ragionevolezza' dell'operato della polizia giudiziaria, è costante orientamento giurisprudenziale quello per cui, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Rv. 284596). 4.3. E' nella prospettiva della ragionevolezza e della valutazione ex ante dell'operato della polizia giudiziaria nella fase precautelare che il Giudice della convalida deve condurre lo scrutinio anche del segmento di valutazione che afferisce alla sussistenza della condizione di procedibilità e, quindi, nella specie, alla individuazione dell'atto quel querela. Ponendosi in tale ottica, la sottoscrizione, da parte del rappresentante legale della società offesa, di un atto che rechi la dicitura "atto di ricezione di querela orale" non smentita nel suo contenuto essenziale che, anzi, asseveri tale univoca finalizzazione dell'atto, può considerarsi elemento adeguato e sufficiente per ritenere, del tutto ragionevolmente, nella prospettiva quo ante nella quale deve porsi il giudice della convalida, che l'offeso abbia inteso effettivamente stimolare l'intervento della giurisdizione in ordine al delitto di cui è stato vittima, in tal senso orientando l' atto compiuto dalla p.g. per forma non smentita dal contenuto essenziale. Invero, secondo condiviso approdo ermeneutico di questa Corte, ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito di arresto in flagranza, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato su richiesta della persona offesa, come "verbale di ricezione di querela orale". (Sez. 2, Sentenza n. 9968 del 02/02/2022, Rv. 282816: In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non è dirimente l'indicazione della formale richiesta di punizione, ma la valutazione del contesto fattuale, riservata al giudice di merito).4.4. Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, laddove, per giustificare il rigetto del provvedimento di convalida, ha ritenuto la mera 'apparenza' dell'istanza di querela, tale solo nella forma e non già nella effettiva voluntas della persona offesa. 5. Da ciò consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato ed il suo annullamento secondo la formula "senza rinvio", alla luce di una giurisprudenza, anch'essa costante sul punto, la quale correttamente pone in evidenza che, in tal caso, l'esistenza delle condizioni che avrebbero giustificato la convalida risulta già accertata in sede di legittimità, posto che il giudizio di rinvio, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente esaurita, sarebbe limitato esclusivamente a statuire la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, già oggetto di positiva verifica ad opera del giudice dell'impugnazione (ex multis, v. Sez. 3, Sentenza n. 14971 del 10/11/2022 Cc. (dep. 11/04/2023), PMT/Aliotta, Rv. 284323). P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente