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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1995

Cassazione n. 19898/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1973 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi con unico atto) ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, n. 2, 612, comma 2, 56, 610 cod. pen. (capo 1), commessi in concorso tra loro, il solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'ad. 581 cod. pen. (capo 2), e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. (capo 3); considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - il primo motivo, con il quale sono stati prospettati la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione per omessa disamina dei motivi prospettati con l'atto di appello, lungi dal contenere una critica di legittimità nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), si limita irritualmente a trascrivere i motivi di appello senza argomentare effettivamente; - il secondo motivo, con il quale sono state denunciate la violazione della legge processuale e della penale in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, in quanto non proposta dai legittimi proprietari dei beni, è manifestamente infondato poiché in contrasto con il dato normativo, dal momento che il delitto di furto in abitazione è procedibile d'ufficio; considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: -il primo motivo, con cui si lamentano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, è inammissibile per la medesima ragione appena esposta, il che esime dall'immorare oltre; - il secondo motivo, con cui si deducono la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo 1) ai sensi degli artt. 56, 614 cod. pen., in particolare per erroneo accertamento dell'elemento soggettivo, prospetta irritualmente con assedi del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il terzo motivo, con cui si adducono la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'ad. 625, n. 2 cod. pen., parimenti contiene mere doglianze in punto di fatto, senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova; - il quarto motivo, con cui si denunciano la violazione di legge penale e l'insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'ad. 116 cod. pen., in ragione del ruolo marginale ricoperto dallo stesso durante il fatto, si limita a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, la quale ha fondato la decisione sulla specifica condotta dell'imputato (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), rendendo una motivazione congrua e logica, che non può dirsi ritualmente censurata dal ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1973 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi con unico atto) ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, n. 2, 612, comma 2, 56, 610 cod. pen. (capo 1), commessi in concorso tra loro, il solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'ad. 581 cod. pen. (capo 2), e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. (capo 3); considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - il primo motivo, con il quale sono stati prospettati la violazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione per omessa disamina dei motivi prospettati con l'atto di appello, lungi dal contenere una critica di legittimità nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), si limita irritualmente a trascrivere i motivi di appello senza argomentare effettivamente; - il secondo motivo, con il quale sono state denunciate la violazione della legge processuale e della penale in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, in quanto non proposta dai legittimi proprietari dei beni, è manifestamente infondato poiché in contrasto con il dato normativo, dal momento che il delitto di furto in abitazione è procedibile d'ufficio; considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: -il primo motivo, con cui si lamentano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, è inammissibile per la medesima ragione appena esposta, il che esime dall'immorare oltre; - il secondo motivo, con cui si deducono la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo 1) ai sensi degli artt. 56, 614 cod. pen., in particolare per erroneo accertamento dell'elemento soggettivo, prospetta irritualmente con assedi del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il terzo motivo, con cui si adducono la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'ad. 625, n. 2 cod. pen., parimenti contiene mere doglianze in punto di fatto, senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova; - il quarto motivo, con cui si denunciano la violazione di legge penale e l'insufficienza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'ad. 116 cod. pen., in ragione del ruolo marginale ricoperto dallo stesso durante il fatto, si limita a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, la quale ha fondato la decisione sulla specifica condotta dell'imputato (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), rendendo una motivazione congrua e logica, che non può dirsi ritualmente censurata dal ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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