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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 33945/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all’art. 16, comma 1, leggen. 3 del 27 gennaio 2012, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto, aisensi dell’art. 175, commi 2 e 2.1., cod. proc. pen., istanza di remissione in terminiper proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a suo caricodalla Corte di appello di Messina in data 15 dicembre 2025.Ha evidenziato a sostegno:- di essere stata giudicata in assenza;- di essere stata assistita nel processo di merito fino al 21 ottobre 2025 daun difensore di fiducia, il quale, in data 2 ottobre 2025, aveva provveduto adepositare istanza di trattazione orale dell’appello, la cui discussione era statafissata nell’udienza del 15 dicembre 2025;- di avere, in data 21 ottobre 2025, revocato il mandato difensivo alsuddetto difensore;- di non avere avuto conoscenza della trattazione orale del gravame, perchéil difensore revocato non aveva comunicato né a lei, né al nuovo difensore difiducia, nominato in data 6 novembre 2025, la formulata istanza di trattazioneorale e neppure il decreto del Presidente della Corte di appello di Messina in data5 novembre 2025, che aveva disposto che il celebrando giudizio di appello a suocarico si svolgesse in forma partecipata;- di non essere stata neppure notiziata dalla Cancelleria della Corte diappello del dispositivo adottato in udienza, che, stando alla norma di cui all’art. 23d.l. 149 del 2020, dovrebbe costituire il dies a quo da cui decorre il termine perimpugnare;- di avere avuto conoscenza della sentenza emessa a suo carico dalla Cortedi appello di Messina solo per effetto della notifica del SIEP in data 11 febbraio2026, a termini per proporre ricorso per cassazione ormai spirati.Ha, quindi, chiesto di essere rimessa in termini per proporre impugnazione,per non avere, senza sua colpa, potuto partecipare al processo di appello e, diconseguenza, per non avere avuto conoscenza in tempo utile della sentenzaadottata in esito ad esso.3.

Con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 24 agosto2026, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito e approfondito le argomentazionisviluppate nell’interesse dell’istante.[OSCURATO:PERSONA]’istanza va rigettata perché infondata.1.

L’esame della richiesta esige una sintetica illustrazione dell’istituto di cuisi invoca l’applicazione, ossia, della fattispecie di restituzione nel termine delineatadall’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen.Invero, con il comma 1, lett. b) n. 1) dell’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2022è stato inserito nel corpo dell’art. 175 cod. proc. pen. il comma 2.1., che cosìdispone «L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termineper proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, neicasi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avutoeffettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporreimpugnazione nei termini senza sua colpa», mentre con la disposizione di cui alcomma 1, lett. b) n. 2) del medesimo articolo è stato modificato il preesistente 2-bis della stessa norma, nel senso che «La richiesta indicata ai commi 2 e

2.1. èpresentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cuil'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento».Dunque, l’ipotesi di restituzione nel termine introdotta dal d.lgs. n. 150 del2022 è nuova e distinta rispetto alle due ipotesi già disciplinate nei primi duecommi dell’art. 175 cod. proc. pen.

Si tratta, infatti, di rimedio restitutorio:- garantito al solo imputato che sia stato giudicato in assenza;- attivabile nei soli casi in cui il giudice abbia proceduto in assenzadell'imputato, quando: abbia ritenuto altrimenti provato che lo stesso abbia avutoeffettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienzasia stata dovuta ad una scelta volontaria e consapevole (art. 420-bis, comma 2,cod. proc. pen., come sostituito); quando l’imputato sia stato dichiarato latitanteo si sia in altro modo sottratto volontariamente alla conoscenza della pendenza delprocesso (art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.);- proponibile soltanto al fine di impugnare la sentenza emessa all’esito delgiudizio celebratosi in assenza dell’imputato;- sottoposto alla condizione che l’imputato dia la duplice prova: di non averavuto effettiva conoscenza della pendenza del processo; di non aver potutoproporre impugnazione nei termini senza sua colpa;- richiedibile a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello incui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] illustrativa della riforma ha spiegato che «I due elementi diammissibilità cui l’istanza di cui all’art. 175, comma 2.1. cod. proc. pen. èsubordinata servono allo scopo di impedire l’utilizzo dello strumento da parte dichi, pur formalmente assente, ha successivamente avuto conoscenza dellapendenza del processo in tempo utile per intervenire e, soprattutto, proporreimpugnazione nei termini ordinari.

In questi casi, infatti, per prima cosa, eglisarebbe potuto intervenire nel processo e avvalersi dei rimedi interni alla fase[ossia quelli di cui all’art. 420-bis, comma 6, lett. a), b), c), cod. proc. pen.] e, insecondo luogo, avrebbe potuto proporre impugnazione nei termini.

Il ritorno,seppure per i soli casi in cui la dichiarazione di assenza non è fondata su elementidi certezza (per i quali, invece, solo una dichiarazione erronea di assenzaconsentirà il rimedio rescissorio), allo strumento della remissione in termini perl’impugnazione discende dalla circostanza che la delega ha contestualmenteintrodotto per l’assente un onere aggiuntivo per proporre appello, ossia il depositodi una procura speciale e di una elezione di domicilio successivi alla sentenza (art.581, comma 1-quater, cod. proc. pen.).

Il rimedio più coerente con questa scelta,che tende a precludere la proposizione dell’impugnazione per l’assente che non simanifesti è, infatti, la rimessione in termini per proporre quella impugnazione, peri casi in cui davvero l’imputato non aveva conoscenza della pendenza del processoe non era nelle condizioni di proporre impugnazione, senza sua colpa».La dottrina ha paventato il rischio che la formulazione della disposizione dicui all’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., riproponendo l’onere della prova, acarico dell’imputato assente del binomio effettiva mancanza di conoscenza dellapendenza del processo/impossibilità senza colpa di proporre impugnazione neitermini, esponga l’ordinamento nazionale nelle stesse censure che la Corte EDUaveva sollevato nei confronti dell’originario rimedio restitutorio avverso lasentenza contumaciale.

Ma a tale timore può opporsi che il nuovo rimedio èfondato su ben altri presupposti rispetto a quello colpito dai rilievi della Corte Edu:il cardine del processo in assenza, come delineato dalla “riforma Cartabia”, è,infatti, la disposizione di cui all’art. 420, comma 2-bis, cod. proc. pen., che, nelprevedere che «In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non èpresente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudiceprocede ai sensi dell'articolo 420-bis», assegna al giudice medesimo, al di là dellaverifica della regolarità delle notifiche, il compito indefettibile di vagliare inconcreto la reale conoscenza del processo da parte del prevenuto, senza basarsiin alcun modo su automatismi, prendendo in considerazione ogni circostanzarilevante del caso, tra cui le modalità di notifica, gli atti compiuti dal prevenuto indata anteriore all’udienza, nonché la nomina di un difensore di fiducia.Compito, questo, che offre ragionevoli garanzie circa la conoscenza delprocesso da parte dell’imputato, che, in caso contrario, è, dunque, tenuto adimostrare di non averne avuto, invece, effettiva conoscenza e di non avere potutoimpugnare nei termini la sentenza senza sua colpa, allegando specificamente glielementi fattuali in tal senso deponenti onde attivare, se del caso, le necessarieverifiche del giudice.2.

Ciò posto, dall’esame degli atti risulta che il decreto di citazione per ilgiudizio di appello era stato regolarmente notificato sia all’imputata che al suodifensore di fiducia, tanto vero che questi aveva tempestivamente avanzatorichiesta di discussione del gravame in udienza pubblica; discussione ritualmenteautorizzata dal Presidente della Corte di appello con decreto regolarmentenotificato al richiedente prima che l’atto di revoca del suo mandato difensivo el’atto di nomina di nuovo difensore di fiducia dell’imputata fossero depositati (indata 5 dicembre 2025) in Cancelleria.3.

La richiesta di restituzione in termini avanzata per conto di [OSCURATO:PERSONA] fonda, dunque, sul presupposto che l’imputata non abbia avuto conoscenza delladecorrenza del termine per impugnare la sentenza di appello pronunciata a suocarico per effetto del ricorrere di un duplice ordine di circostanze; ossia, pereffetto; della mancata comunicazione da parte del precedente difensore di fiduciadel decreto del Presidente della Corte di appello di autorizzazione della trattazioneorale del gravame; della mancata comunicazione da parte della Cancelleria di quelgiudice del dispositivo della sentenza emessa in esito all’udienza pubblica del 15dicembre 2025.Si tratta, tuttavia, di circostanze irrilevanti ai fini della verifica dell’esistenzadei presupposti di attivabilità del rimedio restitutorio invocato.Quanto alla prima, va ribadito che sull’imputato, che abbia avutoconoscenza della celebrazione del processo, incombe l’onere di informarsidiligentemente circa lo sviluppo dello stesso, senza poter invocare a propriadiscolpa di non essere stato informato di tutte o di alcune delle relative scansioniprocessuali per effetto del comportamento negligente del difensore.

Secondo lapacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’inesatto adempimento dellaprestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causaascrivibile, non è idoneo a realizzare quelle ipotesi - di caso fortuito o forzamaggiore – integranti forze impeditive non altrimenti vincibili atte a legittimare larestituzione nel termine, derivando da esso una falsa rappresentazione della realtàsuperabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa,d’altro canto, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esattaosservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimentodefensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadronormativo (Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438 – 01; Sez. 3,n. 39437 del 05/06/2013, Leka, Rv. 257221 - 01).Donde, nel caso in esame, la mancata conoscenza da parte dell’imputata edel suo nuovo difensore di fiducia dell’avvenuta celebrazione in pubblica udienzadel processo di appello e della decisione assunta in esito ad esso è da considerarsiuna conseguenza della loro negligenza.Quanto alla seconda circostanza, va rilevato che la disposizione di cui all'art.23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18dicembre 2020, n. 176, che prevedeva la notifica alle parti del dispositivo dellasentenza emessa all’esito di giudizio cartolare, non è applicabile al giudizio diappello celebrato nei confronti dell’imputata, vuoi perché il relativo attointroduttivo è stato proposto dopo il 30 giugno 2024, che rappresenta l’estremolimite temporale della vigenza della cd.

“disciplina emergenziale”, vuoi perché lanotifica alle parti del dispositivo della sentenza era prevista per il solo caso digiudizio di appello celebrato in forma non partecipata e, quindi, non per il caso ditrattazione orale del gravame in udienza pubblica, come nell’ipotesi al vaglio.Ne viene che il rilievo proteso a valorizzare, onde dimostrare la mancataconoscenza della sentenza di appello, la mancata comunicazione del relativodispositivo, è manifestamente infondato.4.

Per tutto quanto esposto l’istanza di restituzione nel termine va rigettatae l’istante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIRENE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all’art. 16, comma 1, leggen. 3 del 27 gennaio 2012, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto, aisensi dell’art. 175, commi 2 e 2.1., cod. proc. pen., istanza di remissione in terminiper proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a suo caricodalla Corte di appello di Messina in data 15 dicembre 2025.Ha evidenziato a sostegno:- di essere stata giudicata in assenza;- di essere stata assistita nel processo di merito fino al 21 ottobre 2025 daun difensore di fiducia, il quale, in data 2 ottobre 2025, aveva provveduto adepositare istanza di trattazione orale dell’appello, la cui discussione era statafissata nell’udienza del 15 dicembre 2025;- di avere, in data 21 ottobre 2025, revocato il mandato difensivo alsuddetto difensore;- di non avere avuto conoscenza della trattazione orale del gravame, perchéil difensore revocato non aveva comunicato né a lei, né al nuovo difensore difiducia, nominato in data 6 novembre 2025, la formulata istanza di trattazioneorale e neppure il decreto del Presidente della Corte di appello di Messina in data5 novembre 2025, che aveva disposto che il celebrando giudizio di appello a suocarico si svolgesse in forma partecipata;- di non essere stata neppure notiziata dalla Cancelleria della Corte diappello del dispositivo adottato in udienza, che, stando alla norma di cui all’art. 23d.l. 149 del 2020, dovrebbe costituire il dies a quo da cui decorre il termine perimpugnare;- di avere avuto conoscenza della sentenza emessa a suo carico dalla Cortedi appello di Messina solo per effetto della notifica del SIEP in data 11 febbraio2026, a termini per proporre ricorso per cassazione ormai spirati.Ha, quindi, chiesto di essere rimessa in termini per proporre impugnazione,per non avere, senza sua colpa, potuto partecipare al processo di appello e, diconseguenza, per non avere avuto conoscenza in tempo utile della sentenzaadottata in esito ad esso.3. Con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 24 agosto2026, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito e approfondito le argomentazionisviluppate nell’interesse dell’istante.[OSCURATO:PERSONA]’istanza va rigettata perché infondata.1. L’esame della richiesta esige una sintetica illustrazione dell’istituto di cuisi invoca l’applicazione, ossia, della fattispecie di restituzione nel termine delineatadall’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen.Invero, con il comma 1, lett. b) n. 1) dell’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2022è stato inserito nel corpo dell’art. 175 cod. proc. pen. il comma 2.1., che cosìdispone «L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termineper proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, neicasi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avutoeffettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporreimpugnazione nei termini senza sua colpa», mentre con la disposizione di cui alcomma 1, lett. b) n. 2) del medesimo articolo è stato modificato il preesistente 2-bis della stessa norma, nel senso che «La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1. èpresentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cuil'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento».Dunque, l’ipotesi di restituzione nel termine introdotta dal d.lgs. n. 150 del2022 è nuova e distinta rispetto alle due ipotesi già disciplinate nei primi duecommi dell’art. 175 cod. proc. pen. Si tratta, infatti, di rimedio restitutorio:- garantito al solo imputato che sia stato giudicato in assenza;- attivabile nei soli casi in cui il giudice abbia proceduto in assenzadell'imputato, quando: abbia ritenuto altrimenti provato che lo stesso abbia avutoeffettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienzasia stata dovuta ad una scelta volontaria e consapevole (art. 420-bis, comma 2,cod. proc. pen., come sostituito); quando l’imputato sia stato dichiarato latitanteo si sia in altro modo sottratto volontariamente alla conoscenza della pendenza delprocesso (art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.);- proponibile soltanto al fine di impugnare la sentenza emessa all’esito delgiudizio celebratosi in assenza dell’imputato;- sottoposto alla condizione che l’imputato dia la duplice prova: di non averavuto effettiva conoscenza della pendenza del processo; di non aver potutoproporre impugnazione nei termini senza sua colpa;- richiedibile a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello incui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] illustrativa della riforma ha spiegato che «I due elementi diammissibilità cui l’istanza di cui all’art. 175, comma 2.1. cod. proc. pen. èsubordinata servono allo scopo di impedire l’utilizzo dello strumento da parte dichi, pur formalmente assente, ha successivamente avuto conoscenza dellapendenza del processo in tempo utile per intervenire e, soprattutto, proporreimpugnazione nei termini ordinari. In questi casi, infatti, per prima cosa, eglisarebbe potuto intervenire nel processo e avvalersi dei rimedi interni alla fase[ossia quelli di cui all’art. 420-bis, comma 6, lett. a), b), c), cod. proc. pen.] e, insecondo luogo, avrebbe potuto proporre impugnazione nei termini. Il ritorno,seppure per i soli casi in cui la dichiarazione di assenza non è fondata su elementidi certezza (per i quali, invece, solo una dichiarazione erronea di assenzaconsentirà il rimedio rescissorio), allo strumento della remissione in termini perl’impugnazione discende dalla circostanza che la delega ha contestualmenteintrodotto per l’assente un onere aggiuntivo per proporre appello, ossia il depositodi una procura speciale e di una elezione di domicilio successivi alla sentenza (art.581, comma 1-quater, cod. proc. pen.). Il rimedio più coerente con questa scelta,che tende a precludere la proposizione dell’impugnazione per l’assente che non simanifesti è, infatti, la rimessione in termini per proporre quella impugnazione, peri casi in cui davvero l’imputato non aveva conoscenza della pendenza del processoe non era nelle condizioni di proporre impugnazione, senza sua colpa».La dottrina ha paventato il rischio che la formulazione della disposizione dicui all’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., riproponendo l’onere della prova, acarico dell’imputato assente del binomio effettiva mancanza di conoscenza dellapendenza del processo/impossibilità senza colpa di proporre impugnazione neitermini, esponga l’ordinamento nazionale nelle stesse censure che la Corte EDUaveva sollevato nei confronti dell’originario rimedio restitutorio avverso lasentenza contumaciale. Ma a tale timore può opporsi che il nuovo rimedio èfondato su ben altri presupposti rispetto a quello colpito dai rilievi della Corte Edu:il cardine del processo in assenza, come delineato dalla “riforma Cartabia”, è,infatti, la disposizione di cui all’art. 420, comma 2-bis, cod. proc. pen., che, nelprevedere che «In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non èpresente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudiceprocede ai sensi dell'articolo 420-bis», assegna al giudice medesimo, al di là dellaverifica della regolarità delle notifiche, il compito indefettibile di vagliare inconcreto la reale conoscenza del processo da parte del prevenuto, senza basarsiin alcun modo su automatismi, prendendo in considerazione ogni circostanzarilevante del caso, tra cui le modalità di notifica, gli atti compiuti dal prevenuto indata anteriore all’udienza, nonché la nomina di un difensore di fiducia.Compito, questo, che offre ragionevoli garanzie circa la conoscenza delprocesso da parte dell’imputato, che, in caso contrario, è, dunque, tenuto adimostrare di non averne avuto, invece, effettiva conoscenza e di non avere potutoimpugnare nei termini la sentenza senza sua colpa, allegando specificamente glielementi fattuali in tal senso deponenti onde attivare, se del caso, le necessarieverifiche del giudice.2. Ciò posto, dall’esame degli atti risulta che il decreto di citazione per ilgiudizio di appello era stato regolarmente notificato sia all’imputata che al suodifensore di fiducia, tanto vero che questi aveva tempestivamente avanzatorichiesta di discussione del gravame in udienza pubblica; discussione ritualmenteautorizzata dal Presidente della Corte di appello con decreto regolarmentenotificato al richiedente prima che l’atto di revoca del suo mandato difensivo el’atto di nomina di nuovo difensore di fiducia dell’imputata fossero depositati (indata 5 dicembre 2025) in Cancelleria.3. La richiesta di restituzione in termini avanzata per conto di [OSCURATO:PERSONA] fonda, dunque, sul presupposto che l’imputata non abbia avuto conoscenza delladecorrenza del termine per impugnare la sentenza di appello pronunciata a suocarico per effetto del ricorrere di un duplice ordine di circostanze; ossia, pereffetto; della mancata comunicazione da parte del precedente difensore di fiduciadel decreto del Presidente della Corte di appello di autorizzazione della trattazioneorale del gravame; della mancata comunicazione da parte della Cancelleria di quelgiudice del dispositivo della sentenza emessa in esito all’udienza pubblica del 15dicembre 2025.Si tratta, tuttavia, di circostanze irrilevanti ai fini della verifica dell’esistenzadei presupposti di attivabilità del rimedio restitutorio invocato.Quanto alla prima, va ribadito che sull’imputato, che abbia avutoconoscenza della celebrazione del processo, incombe l’onere di informarsidiligentemente circa lo sviluppo dello stesso, senza poter invocare a propriadiscolpa di non essere stato informato di tutte o di alcune delle relative scansioniprocessuali per effetto del comportamento negligente del difensore. Secondo lapacifica giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’inesatto adempimento dellaprestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causaascrivibile, non è idoneo a realizzare quelle ipotesi - di caso fortuito o forzamaggiore – integranti forze impeditive non altrimenti vincibili atte a legittimare larestituzione nel termine, derivando da esso una falsa rappresentazione della realtàsuperabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa,d’altro canto, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esattaosservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimentodefensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadronormativo (Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438 – 01; Sez. 3,n. 39437 del 05/06/2013, Leka, Rv. 257221 - 01).Donde, nel caso in esame, la mancata conoscenza da parte dell’imputata edel suo nuovo difensore di fiducia dell’avvenuta celebrazione in pubblica udienzadel processo di appello e della decisione assunta in esito ad esso è da considerarsiuna conseguenza della loro negligenza.Quanto alla seconda circostanza, va rilevato che la disposizione di cui all'art.23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18dicembre 2020, n. 176, che prevedeva la notifica alle parti del dispositivo dellasentenza emessa all’esito di giudizio cartolare, non è applicabile al giudizio diappello celebrato nei confronti dell’imputata, vuoi perché il relativo attointroduttivo è stato proposto dopo il 30 giugno 2024, che rappresenta l’estremolimite temporale della vigenza della cd. “disciplina emergenziale”, vuoi perché lanotifica alle parti del dispositivo della sentenza era prevista per il solo caso digiudizio di appello celebrato in forma non partecipata e, quindi, non per il caso ditrattazione orale del gravame in udienza pubblica, come nell’ipotesi al vaglio.Ne viene che il rilievo proteso a valorizzare, onde dimostrare la mancataconoscenza della sentenza di appello, la mancata comunicazione del relativodispositivo, è manifestamente infondato.4. Per tutto quanto esposto l’istanza di restituzione nel termine va rigettatae l’istante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIRENE [OSCURATO:PERSONA]
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