CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 34589/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato a (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di Nardo che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza di ammissione della messa alla prova e della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 464-septies cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'esito positivo della messa alla prova disposta in suo favore con ordinanza del 6 febbraio 2025 (non comunicata alla Procura ricorrente che, pertanto, la impugna in uno alla citata sentenza). Il ricorso deduce vizio della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 168-bis comma secondo cod. pen e dell'art. 464-bis cod. proc. pen., poiché il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe assunto alcun impegno al versamento delle imposte evase, né altrimenti motivato in ordine alla insussistenza in capo al predetto delle necessarie risorse economiche, con ciò violandosi le richiamate disposizioni nella parte in cui impongono la prestazione di condotte finalizzate all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. L'udienza per la trattazione del ricorso, originariamente fissata alla data del 16 giugno 2026, è stata rinviata per omessa notifica al difensore dell'avviso di udienza: nelle more della celebrazione dell'odierna udienza, è pervenuta memoria della difesa, con richiesta di rigetto del ricorso della Procura Generale. La Procura Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento della sentenza impugnata e dell'ordinanza di ammissione alla messa alla prova, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va, infatti, richiamato l'orientamento di questa Corte per il quale in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell'ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, Pg, Rv. 284247 - 01). Tale conclusione risulta fondata sul dato letterale dell'art. 168-bis cod. pen., il quale precisa quale deve essere il contenuto della messa alla prova. In particolare, l'art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., prevede: «La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'ejiminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché e.ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'inosservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali». Il successivo com 2terzo del medesimo art. 168-bis citato, dispone poi che: «La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità»; nei successivi periodi, indica contenuto e modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Dal tenore della disposizione si ricava, chiaramente, che per il legislatore, «la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato» siano elementi necessari ed indefettibili per la concessione della messa alla prova, non surrogabili da altri. Conclusioni conformi si traggono dalle disposizioni processuali dettate in materia dall'art. art. 464-bis, comma 4, lett. b), cod. proc. pen., relativa al contenuto del programma di trattamento, e dall'art. 464-quinquies, comma 1, del codice di rito, relativo al termine previsto dal giudice per l'esecuzione delle condotte riparatorie o risarcitorie imposte. Nel caso di specie tali condotte riparatorie o risarcitorie, come dedotto dall'Ufficio ricorrente e non contestato, non risultano oggetto né del programma né, ancor prima, di valutazione. Per l'effetto, il ricorso va accolto: dall'accoglimento del ricorso discende l'annullamento dell'ordinanza ammissiva della messa alla prova e della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bergamo, Ufficio GIP, per nuova valutazione sul punto. P.Q.M. P.Q.M