Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 887/1988
ECLI:IT:COST:1988:887
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza del 12 novembre 1987, il Tribunale di Catania,
chiamato a giudicare di un caso di esercizio abusivo di deposito di
oli minerali, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art.13, primo comma, del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Osservava al riguardo che la norma impugnata, nel prevedere e
punire il reato di omessa denunzia di un deposito di oli minerali, fa
riferimento (per quanto riguarda la sanzione) all'imposta relativa ai
"prodotti trovati nel deposito". A tale espressione, secondo il
giudice a quo, non potrebbe essere attribuito altro significato se
non quello di aver riguardo ai prodotti rinvenuti all'atto di
accertamento e non a quelli in precedenza introdotti ma non trovati.
Senonché in questo modo la norma verrebbe a far dipendere la
sanzione non dalla gravità del fatto ma dalla circostanza meramente
casuale dell'accidentale presenza di una maggiore o minore quantità
di prodotto al momento dell'accertamento, con palese violazione del
principio d'eguaglianza.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]. L'Avvocatura dello Stato,
intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiesto
gradatamente che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile, venendosi in sostanza a chiedere una decisione
manipolativa additiva che modifichi il criterio adottato dal
legislatore, ovvero non fondata in considerazione della costante
giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l'art.13 del
d.l. n. 271 del 1957 si riferisce a tutti i prodotti immessi nel
deposito e non solo a quelli esistenti al momento dell'accertamento
del reato.
Come ricorda l'Avvocatura dello Stato, la giurisprudenza della
Corte di Cassazione afferma in maniera costante che l'espressione
"prodotti trovati nel deposito", contenuta nel denunziato art.13 d.l.
n. 271 del 1957, si riferisce a tutti i prodotti ivi immessi e non
soltanto a quelli esistenti al momento dell'accertamento del reato. A
simile risultato interpretativo si perviene considerando, da un lato,
che il reato di omessa denunzia di deposito ha natura permanente con
conseguente punibilità di tutta la condotta mantenuta nel corso
della situazione illecita e, dall'altro, che l'accertamento (il
"trovare") può essere espletato anche attraverso riscontri contabili
e non solo con la misurazione delle giacenze.
Ulteriore argomento atto a coonestare questo indirizzo consolidato
lo offre lo stesso Tribunale di Catania, quando mostra le conseguenze
assurde e palesemente contrastanti con il principio d'eguaglianza cui
dà luogo un'interpretazione basata sul puro dato letterale impiegato
nell'art.13.
In tal modo la coincidenza del diritto vivente con
l'interpretazione della norma conforme a Costituzione, conduce questa
Corte ad una decisione interpretativa di rigetto.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art.13, primo comma, del d.l. 5
maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957, n. 474
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.l. 5 maggio 1957 n.
271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione
delle frodi nel settore degli oli minerali), promossa dal Tribunale
di Catania, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI