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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 887/1988

ECLI:IT:COST:1988:887
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ordinanza del 12 novembre 1987, il Tribunale di Catania, chiamato a giudicare di un caso di esercizio abusivo di deposito di oli minerali, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.13, primo comma, del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Osservava al riguardo che la norma impugnata, nel prevedere e punire il reato di omessa denunzia di un deposito di oli minerali, fa riferimento (per quanto riguarda la sanzione) all'imposta relativa ai "prodotti trovati nel deposito".

A tale espressione, secondo il giudice a quo, non potrebbe essere attribuito altro significato se non quello di aver riguardo ai prodotti rinvenuti all'atto di accertamento e non a quelli in precedenza introdotti ma non trovati.

Senonché in questo modo la norma verrebbe a far dipendere la sanzione non dalla gravità del fatto ma dalla circostanza meramente casuale dell'accidentale presenza di una maggiore o minore quantità di prodotto al momento dell'accertamento, con palese violazione del principio d'eguaglianza.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA].

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiesto gradatamente che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, venendosi in sostanza a chiedere una decisione manipolativa additiva che modifichi il criterio adottato dal legislatore, ovvero non fondata in considerazione della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l'art.13 del d.l. n. 271 del 1957 si riferisce a tutti i prodotti immessi nel deposito e non solo a quelli esistenti al momento dell'accertamento del reato.

Come ricorda l'Avvocatura dello Stato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma in maniera costante che l'espressione "prodotti trovati nel deposito", contenuta nel denunziato art.13 d.l. n. 271 del 1957, si riferisce a tutti i prodotti ivi immessi e non soltanto a quelli esistenti al momento dell'accertamento del reato.

A simile risultato interpretativo si perviene considerando, da un lato, che il reato di omessa denunzia di deposito ha natura permanente con conseguente punibilità di tutta la condotta mantenuta nel corso della situazione illecita e, dall'altro, che l'accertamento (il "trovare") può essere espletato anche attraverso riscontri contabili e non solo con la misurazione delle giacenze.

Ulteriore argomento atto a coonestare questo indirizzo consolidato lo offre lo stesso Tribunale di Catania, quando mostra le conseguenze assurde e palesemente contrastanti con il principio d'eguaglianza cui dà luogo un'interpretazione basata sul puro dato letterale impiegato nell'art.13.

In tal modo la coincidenza del diritto vivente con l'interpretazione della norma conforme a Costituzione, conduce questa Corte ad una decisione interpretativa di rigetto.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.13, primo comma, del d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.l. 5 maggio 1957 n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), promossa dal Tribunale di Catania, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza del 12 novembre 1987, il Tribunale di Catania, chiamato a giudicare di un caso di esercizio abusivo di deposito di oli minerali, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.13, primo comma, del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Osservava al riguardo che la norma impugnata, nel prevedere e punire il reato di omessa denunzia di un deposito di oli minerali, fa riferimento (per quanto riguarda la sanzione) all'imposta relativa ai "prodotti trovati nel deposito". A tale espressione, secondo il giudice a quo, non potrebbe essere attribuito altro significato se non quello di aver riguardo ai prodotti rinvenuti all'atto di accertamento e non a quelli in precedenza introdotti ma non trovati. Senonché in questo modo la norma verrebbe a far dipendere la sanzione non dalla gravità del fatto ma dalla circostanza meramente casuale dell'accidentale presenza di una maggiore o minore quantità di prodotto al momento dell'accertamento, con palese violazione del principio d'eguaglianza. 2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]. L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiesto gradatamente che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, venendosi in sostanza a chiedere una decisione manipolativa additiva che modifichi il criterio adottato dal legislatore, ovvero non fondata in considerazione della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l'art.13 del d.l. n. 271 del 1957 si riferisce a tutti i prodotti immessi nel deposito e non solo a quelli esistenti al momento dell'accertamento del reato. Come ricorda l'Avvocatura dello Stato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma in maniera costante che l'espressione "prodotti trovati nel deposito", contenuta nel denunziato art.13 d.l. n. 271 del 1957, si riferisce a tutti i prodotti ivi immessi e non soltanto a quelli esistenti al momento dell'accertamento del reato. A simile risultato interpretativo si perviene considerando, da un lato, che il reato di omessa denunzia di deposito ha natura permanente con conseguente punibilità di tutta la condotta mantenuta nel corso della situazione illecita e, dall'altro, che l'accertamento (il "trovare") può essere espletato anche attraverso riscontri contabili e non solo con la misurazione delle giacenze. Ulteriore argomento atto a coonestare questo indirizzo consolidato lo offre lo stesso Tribunale di Catania, quando mostra le conseguenze assurde e palesemente contrastanti con il principio d'eguaglianza cui dà luogo un'interpretazione basata sul puro dato letterale impiegato nell'art.13. In tal modo la coincidenza del diritto vivente con l'interpretazione della norma conforme a Costituzione, conduce questa Corte ad una decisione interpretativa di rigetto. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.13, primo comma, del d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.l. 5 maggio 1957 n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), promossa dal Tribunale di Catania, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI