CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 agosto 1965
Cassazione n. 15106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la ordinanza del 08.09.2025 del tribunale di Roma;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il tribunale del riesame di Roma, adito nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] srls avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal gipdel tribunale di Tivoli in ordine a manufatti edilizi di proprietà della societàricorrente, in relazione al reato articolo 44 lett. B) del d.p.r. numero 380 del2001 con ordinanza del 8 settembre 2025, rigettava la domanda.2. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazioneAlpha immobiliare [OSCURATO:PERSONA] srls mediante i propri difensori deducendo tre motivi diimpugnazione.3. Con il primo deduce il vizio di violazione di legge per carenza dimotivazione ovvero quello motivazione apparente in relazione al periculum inmora. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato ad affermare in maniera generica che la misurasarebbe necessaria per impedire la prosecuzione del reato e il completamentodelle opere abusive e questa motivazione sarebbe apparente, atteso che le operesequestrate sarebbero già completamente ultimate. Da parte sua il tribunaleavrebbe operato una integrazione postuma di questa motivazione, sostituendo lapropria valutazione in ordine all’aggravio del carico urbanistico a quellainesistente del gip. Si sarebbe quindi adottato un nuovo provvedimento disequestro fondato su un pericolo derivante da carico urbanistico mai menzionatonel titolo originario. Tuttavia, il riesame non può fondare la misura cautelarereale su un titolo diverso da quello della ordinanza genetica, E quindi si sarebbeconfermato un provvedimento privo dei requisiti motivazionali minimi richiestiper le opere ultimate, sanandosi tale vizio con un’inammissibile attività disurroga motivazionale.4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge pertardività della decisione e perdita efficacia della misura cautelare in relazioneall’articolo 324 comma cinque del codice di rito e all’articolo 309 comma 10 delmedesimo codice. Si rappresenta che gli atti del procedimento sarebberopervenuti al tribunale il 21 agosto del 2025, la camera di consiglio è stata fissataper l’8 settembre e dla decisione dell’8.9.2025 sarebbe stata seguita da depositodelle motivazioni ad ottobre, con mancato rispetto del termine di legge di 10giorni.5. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione illogicanonché apparente in ordine alla valutazione del fumus commissi delicti e iltravisamento della prova. Il tribunale con riguardo all’intervenuta produzione, daparte della difesa, di una concessione edilizia in sanatoria numero 215/C del 22marzo 2002 riferita al manufatto principale tra le opere oggetto di sequestro, ècaduto in un travisamento totale della prova, laddove ha sostenuto che lapredetta concessione farebbe riferimento ad opere diverse da quelle di cui allacontestazione, alla luce dei dati catastali. In realtà, la discrasia dei dati catastalisarebbe frutto di un errore commesso nella redazione del permesso di costruireove si indica il foglio 21 anziché 24. Tale errore materiale sarebbe confermatodall’atto di compravendita del 20 luglio del 2011 menzionato nella richiesta diriesame e allegato a tale richiesta. Si formulano altre notazioni per confermarela corrispondenza tra concessione in sanatoria prodotta e le opere incontestazione. Il tribunale si sarebbe soffermato sulla mera constatazione delladiversità dei dati catastali senza valutare la spiegazione fornita a sostegno dellacorrispondenza tra atto ed opere.6. Preliminarmente, si osserva che tra gli atti disponibili per questa Corte,quanto allo specifico procedimento di riesame, si rinviene solo, in data 5.8.2025,la nomina, in proprio da parte dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] dei propri difensori,oltre a un riferimento al rilascio di procura speciale, senza altra specificazione, néin ordine alla qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] srls né inordine all’attività da compiersi nell’interesse della stessa, così da impedire ognieffettiva rilevazione della procura speciale da parte di terzo interessato,necessariamente da presentarsi da parte della società, posto che il riesame e ilsuccessivo ricorso per cassazione mirano alla restituzione di beni della stessa. Inproposito, si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo,chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati ildifensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimatoa proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv.255186). E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per isoggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dellaricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p. secondo cui "stanno ingiudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale"analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 c.p.c. (sez. 6 n.13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404;sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Difatti, solo all'indagato oall'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligodi munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed inforza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favoredell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, previstasoltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativapersonale dell'imputato. Dunque, innanzitutto era inammissibile la richiesta diriesame, pur in assenza di dichiarazione in tal senso del tribunale, e ne conseguela inammissibilità del ricorso.7. In ogni caso, e per completezza, si aggiunge che non possono cheribadirsi i limiti che incontra comunque il terzo, che assume di avere diritto allarestituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo: egli, infatti, come giàsostenuto da questa corte (da ultimo Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep.2026, Rv. 289384 – 01) in linea con il prevalente orientamento, non puòcontestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, ma solo puòdedurre l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamentoconcorsuale con l'indagato (tra le più recenti, cfr. Sez. 2, n. 34332 del24/09/2025, Rv. 288683 - 01; Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Rv. 288674 -01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Rv. 287396 - 01; Sez. 2, n.41861 del 03/10/2024, Rv. 287165 - 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Rv.286439 - 01). Di conseguenza, tutti gli aspetti che concernono i presuppostiapplicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo, e quindi,ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere ilfondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essereindividuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, nonpotendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favoredel destinatario della misura.Tale opzione interpretativa, in primo luogo, è conforme al fondamentaleprincipio, secondo cui la legittimazione ad agire (e, segnatamente, la possibilitàdi intervenire nella procedura cautelare reale) precede logicamente ogni ulterioreinteresse a rimuovere una situazione pregiudizievole derivante dalprovvedimento impugnato e comporta che chi agisce debba innanzitutto esseretitolare di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela(nella specie, l'effettiva titolarità o disponibilità di quanto sottoposto asequestro).In secondo luogo, è coerente con il fatto per cui la contestazione del fumuscome del periculum del reato è elemento che attiene alla sfera dell'indagato, chesolo quest'ultimo può avere concreto interesse a far valere.In altri termini, la società ove anche fosse legittimata al riesame, in quantoterzo interessato non avrebbe potuto comunque avanzare in sede di merito, enon può riproporre in sede di legittimità, profili di critica relativi alla sussistenzadella concreta configurabilità del reato e al pericolo cautelare che sono statiinvece dedotti nel primo e terzo motivo. Che entro tali limiti di riferimentocondividono, ulteriormente, il giudizio di inammissibilità alla luce delle suesposteconsiderazioni.Del resto, e sempre in un quadro di assoluta completezza, quanto alpericulum, posto il ben noto principio di unitarietà della valutazione dell’abusoedilizio, emerge anche che solo parte delle opere erano state ultimate, per cui lamotivazione, sia del Gip che del tribunale, in punto di pericolo di reiterazione eaggravio delle conseguenze del reato è adeguata e corretta.8. A completamento di tali rilevazioni, e in ogni caso, si osserva quantosegue circa il secondo motivo di ricorso: diversamente da quanto sostenuto dallaricorrente anche in sede di memoria di replica, non si dà atto nella ordinanza quiimpugnata che gli atti siano stati trasmessi in data 21.8.2025. In mancanza ditale dato, non può non condividersi quanto pure rilevato dal ProcuratoreGenerale quanto alla genericità del motivo per cui, pur emergendo un profiloprocedurale rispetto al quale questa corte opera come giudice del fatto, tuttaviain tema di ricorso per cassazione, la parte che deduca un vizio correlato ad unha l'onere di indicare ed allegare al ricorso gli atti sui quali l'eccezione si fonda(in tal senso in tema di nullità, Sez. 6, n. 37074 del 01/10/2020, Rv. 280551 -01). Ancora, in tema di giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazionedi controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti adasseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specificaindicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen.,degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto, anche quando vengaallegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilità dell'atto stesso (Fattispecie incui il ricorrente, pur avendo dedotto l'inutilizzabilità dei verbali delle dichiarazionidi collaboratori di giustizia inviati al giudice per le indagini preliminari con"omissis", non aveva fornito alcun elemento dal quale desumere la trasmissioneparziale di tali atti). (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Rv. 280121 - 01). Afronte quindi, della inesistente attestazione della data di ricezione degli atti nellaordinanza che qui si impugna, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ealtresì della inesistenza di una adeguata e autonoma attestazione e allegazionedella predetta data da parte della ricorrente, anche la censura in esame apparedel tutto infondata.Piuttosto, si rinviene: l’avviso recante la data del 23.8.2025, alla Procura diTivoli, con richiesta di trasmissione degli atti, inviato dal tribunale circal’avvenuta presentazione, in data 23.8.2025, della domanda di riesamenell’interesse della società: date queste incompatibili con la tesi dellatrasmissione atti in data 21.8.2025.Si rinviene, altresì, in cartaceo, una pec [OSCURATO:EMAIL] del 1.9.2025, inviata al tribunale delriesame, avente ad oggetto: rgnr 4702/25 mod. 21 – 633/2025 rg sequestri(stesso numero che compare sulla epigrafe della prima pagina della ordinanzaimpugnata). Il documento reca il timbro di pervenuto del tribunale del 2.9.2025,vergato dal Funzionario competente. Non può che ribadirsi allora, a fronte dellagenericità e erroneità in punto cronologico del motivo oltre che carente anche intermini di allegazione come sopra precisato, nonché a fronte della presenza,piuttosto, dei documenti prima citati, che depongono per date di ricezione attiben diverse dal 21.8.2025 (al più 1.9.2025), la inammissibilità dei motivo; oltreche, alfine, il rispetto del termine decisionale, a fronte del decorso, dal 1.9.2025,fino alla data di decisione del 8.9.2025, di meno di 10 giorni. Né sarebbepossibile valorizzare date riferite al distinto e quasi parallelo procedimentocautelare proposto dall’indagato in proprio, cui si fa cenno a pagina 2 dellamedesima ordinanza impugnata.9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere perla ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì è deciso, 11/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]