CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27910/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PietroMolino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore della società ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del riesame, ha dichiaratoinammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di indagata, e harigettato il ricorso proposto dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] quale terza interessata,avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diMilano in data 2 aprile 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzatoalla confisca ai sensi degli artt. 648-quater cod. pen. e 53, d.lgs. 8 giugno 2001,n. 231, di immobili nella titolarità della società ricorrente, in relazione al reato exartt. 81, 110 e 648-bis cod. pen. di cui al capo 166 (contestato provvisoriamente– in concorso con l’autore dell’autoriciclaggio, [OSCURATO:PERSONA] – a FrancoCarmagnola, amministratore di [OSCURATO:PERSONA], e a [OSCURATO:PERSONA],amministratore di Dommo SA, società di diritto svizzero, socia di maggioranza diDomus) e dell’illecito amministrativo da reato di cui al capo 166-bis (contestatoprovvisoriamente a [OSCURATO:PERSONA]).2. Ricorre per cassazione la suddetta società, a mezzo del proprio difensore,deducendo sei motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 39 e 52, d.lgs. n. 231 del 2001 e 324 cod. proc.pen., in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nellaqualità di indagata.Risulterebbe incoerente con la normativa procedimentale e gravemente lesivadei diritti di difesa l’affermazione del Tribunale in ordine alla inidoneità delladichiarazione di costituzione, tramite il procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] e ildifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], a garantire la partecipazione attiva della società nelmedesimo procedimento in cui è indagato il suo legale rappresentante, dalmomento che il suddetto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato nominato dall’assemblea dei soci,a cui parteciparono gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno, da un lato,la normativa di settore vieterebbe soltanto che il legale rappresentante, qualoraindagato, possa rappresentare l’ente in giudizio, di modo che l’interpretazioneofferta dai giudici milanesi risulterebbe contraria al dato positivo e foriera diirragionevole compromissione delle prerogative processuali della società.Dall’altro, l’asserita carenza di autonomia del procuratore speciale sarebbe statafatta derivare da elementi del tutto neutri ([OSCURATO:PERSONA] era presente non in proprio,ma quale legale rappresentante di altra società, non indagata; Carmagnolapartecipò solo per illustrare l’ordine del giorno e ribadire le proprie dimissioniirrevocabili, senza dare alcun contributo al momento decisionale; il medesimoCarmagnola, sin dalla formale identificazione della polizia giudiziaria, aveva giànominato un altro difensore; il rapporto fiduciario tra [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] solide basi nel primo riesame vittoriosamente proposto contro altroprovvedimento di sequestro).2.2. Violazione degli artt. 178, lett. c), 321 e 324 cod. proc. pen.In subordine rispetto al precedente motivo, si eccepisce che, ammessa, indenegata ipotesi, l’invalidità della nomina del procuratore speciale, neconseguirebbe, come diretta conseguenza, l’impossibilità di ritenerecorrettamente costituito il contraddittorio, posto che la notifica del sequestro erastata effettuata nei confronti della società presso lo studio del difensore, qualedomicilio eletto dal suddetto procuratore speciale (che avrebbe dunque agito intotale carenza dei poteri). Si sarebbe, dunque, dovuto quantomeno provvederealla ripetizione della notifica, previa nomina di un difensore di ufficio.2.3. Violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.Per quel che concerne il rigetto del riesame presentato nella qualità di terzainteressata, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del giudicato cautelare chesarebbe maturato dopo l’annullamento di un precedente sequestro sui medesimibeni per motivi non soltanto formali: in particolare, era stata stigmatizzata, perquel che riguarda il fumus commissi delicti, la mancanza di motivazione e diautonoma valutazione e, in merito al periculum in mora (e alla determinazionedell’oggetto della misura), la carenza di motivazione. Il Pubblico Ministero, lungidal limitarsi a riproporre la richiesta di ablazione sulla base dei medesimi elementi,avrebbe dovuto impugnare il provvedimento del riesame.2.4. Violazione degli artt. 292, lett. c), 309, comma 9, 321 e 324 cod. proc.pen.L’interpretazione secondo cui il terzo interessato non potrebbe contestare lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza contrasterebbe non solo con la piùautorevole giurisprudenza di legittimità, ma anche con un’esegesicostituzionalmente orientata e rispettosa del diritto eurounitario, privandosi incaso contrario il mezzo impugnatorio di effettiva utilità, con ingiustificata disparitàdi trattamento. Peraltro, non essendo stato notificato il decreto al soggettoritenuto il reale proprietario, sarebbe rimasta preclusa ogni possibilità dicontestare la fondatezza della misura reale.Sarebbero, quindi, rimaste irritualmente prive di risposta – essendo statereiterate le medesime considerazioni già poste a fondamento del primo decreto –le deduzioni difensive in merito alla mancata individuazione del profitto e dellemodalità di trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] (vieppiù considerando che tutti gli immobilisottoposti a vincolo, ad eccezione di uno, erano stati acquistati prima dell’unicoaccredito di denaro).2.5. Violazione degli artt. 292, lett. c), 309, comma 9, 321 e 324 cod. proc.pen.Analogamente, ci si duole dell’omessa motivazione, pur a fronte di specifichededuzioni difensive, in tema di sussistenza del periculum (tenuto anche conto delfatto che tra il primo e il secondo sequestro non c’era stata la minima velleità dialienazione), avendo il nuovo provvedimento genetico reiterato l’acriticaimportazione delle richieste accusatorie.2.6. Violazione dell’art. 648-quater cod. pen.Neppure sarebbe mai stato quantificato il profitto illecito (accertamentoindispensabile rispetto alla successiva esecuzione di un sequestro diretto), né ilTribunale avrebbe fornito alcuna giustificazione su punto.2.7. Con memoria in data 26/06/2026, la difesa ha presentato un motivonuovo, collegato al primo motivo tempestivo, diretto a eccepire la violazione degliartt. 39 e 57, d.lgs. n. 231 del 2001 e 324 cod. proc. pen., per quel che riguardala rappresentanza dell’ente in giudizio e, nello specifico, l’omessa notifica a Domusdell’informazione di garanzia (essendo stato notificato il decreto di perquisizione esequestro, quale atto equipollente, non alla società, ma a una dipendente dellostudio professionale del ragionier [OSCURATO:PERSONA]). Dovrebbero, dunque, ritenersivenute meno le asserite ragioni di incompatibilità.3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso comeriportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato dalla società, quale indagata, è inammissibile inquanto proposto da soggetto privo della necessaria legittimazione. Di contro, ilricorso presentato dalla società, quale terza interessata, è inammissibile, in quantoarticolato mediante motivi non consentiti, generici o manifestamente infondati, neitermini illustrati di seguito.2. Le riflessioni esposte nel primo motivo – presentato dalla società, qualeindagata – al fine di sostenere la correttezza del procedimento di nomina delprocuratore speciale e poi del difensore di fiducia non sono fondate, come chiaritoinfra.Deve concludersi, pertanto, per il difetto di legittimazione del proponente, giàaffermato dai giudici dell’impugnazione di merito, con quanto ne consegue ai sensidell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.2.1. Il Tribunale, dopo avere individuato due distinti atti di impugnazionecontenuti nella medesima chartula (uno proposto dalla società in quanto indagataper l’illecito amministrativo di cui al capo 166-bis, l’altro in quanto terza formaleproprietaria dei beni sottoposti a vincolo in relazione ai delitti di cui al capo 166),ha ritenuto che non potesse essere ritenuta valida la dichiarazione di costituzionenel procedimento penale, ai sensi dell’art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001, non essendostato compiutamente risolto, a monte, l’insanabile conflitto di interessi tra Domuse il suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] (coindagato per il delitto diriciclaggio sub 166), anche in difetto di preventiva adozione di adeguati modelliorganizzativi diretti a prevenire una simile antitesi di posizioni.[OSCURATO:PERSONA] i giudici del merito cautelare, il procuratore speciale nominatodall’assemblea dei soci, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe privo della imprescindibileindipendenza soggettiva, tale da garantire l’effettivo esercizio del diritto di difesadella società, in quanto – di fatto – emanazione, se non proprio longa manus, delsuddetto [OSCURATO:PERSONA], seppure formalmente nominato da un soggetto terzo.Non a caso, vi sarebbe continuità anche nel mandato difensivo rilasciatoall’odierno difensore, già a suo tempo nominato, in questa medesima vicendaprocedimentale, dall’amministratore delegato nella pienezza delle sue funzioni.2.2. Occorre muovere dal dato positivo, a mente del quale «L’art. 39, comma1, del d. lgs. n. 231 del 2001 prende atto della possibilità che tra l’ente chiamatoa rispondere del reato commesso dal suo rappresentante e questo si verifichi unconflitto di interessi e per questa ragione, anche se si tratta di una meraeventualità, introduce un’incompatibilità processuale, escludendo che le due parti,imputato ed ente, possano essere impersonate nel processo dallo stesso soggetto;in tal modo viene garantita ad entrambe le parti la facoltà di elaborareautonomamente la propria strategia difensiva» (Corte cost., sent. n. 249 del20/07/2011).Conseguentemente, deve affermarsi, alla stregua dell’insegnamento di questaCorte, nella sua massima espressione nomofilattica, come la partecipazione attivadell’ente al procedimento che lo riguarda sia subordinata alla sua previa ritualecostituzione ai sensi dell’art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001. Tale formalità èindividuata, quale mezzo di esternazione della volontà - diverso e più articolato diquelli attribuiti all’imputato persona fisica - in quanto corrispondente alla strutturacomplessa della persona giuridica e idoneo a far emergere quanto primal’eventuale conflitto di interessi; il legale rappresentante, indagato o imputato delreato da cui dipende l’illecito amministrativo, non può provvedere, a causa di talecondizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell’ente, per il generale eassoluto divieto di rappresentanza posto dal comma 1 del citato art. 39.È, dunque, inammissibile per difetto di legittimazione, la richiesta di riesamedi decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dalrappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecitoamministrativo, poiché «il tema della rappresentanza attraverso la difesa tecnicaè indissolubilmente legato a quello della relativa legittimazione e quindi al temadel procurator suspectus» (così Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv.264310/264311/264312-01, che, in motivazione, ha precisato che la sceltaoperata da un rappresentante legale dell’ente “incompatibile” è, quindi,pienamente sindacabile da parte dell’autorità giudiziaria, sia pure in termini diverifica della effettività del conflitto, apprezzabile anche prima e a prescinderedall’atto di costituzione. Invero, «costituisce principio generale quello in base alquale l’atto del soggetto non legittimato è improduttivo di effetti ed è sanzionatocon la inammissibilità. E quello della non legittimazione, con riferimento allaimputazione degli effetti di atti posti in essere nell’interesse dell’ente indagato, daparte del rappresentante contemporaneamente indagato del reato presupposto,deve intendersi, appunto, principio di carattere generale che permea di sé l’interoprocedimento». La nomina del difensore di fiducia dell’ente indagato da parte delmedesimo legale rappresentante (anch’egli indagato o imputato) si configuracome «un atto sospettato – per definizione legislativa – di essere produttivo dieffetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesadell’ente che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con divergenti strategie delladifesa del legale rappresentante indagato. Il giudice investito dell’atto propulsivodella difesa così officiata non potrebbe esimersi dal sindacare tale condizione sottoil profilo della ammissibilità dell’atto. Non appaiono condivisibili, le obiezionimosse, da una parte della dottrina, a tale genere di sindacato». Il legislatore, atutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, declinato rispetto a unsoggetto non dotato della fisicità propria dell’imputato/indagato, «con valutazionedel tutto ragionevole, ha optato per la necessità di far prevalere il sospetto che lanomina possa essere il frutto di una scelta strategica inquinata del rappresentante– al di là di qualsiasi dovere dimostrativo in concreto da parte del giudice». Cfr.anche, in termini, Sez. 2, n. 44372 del 13/10/2022, Marino, Rv. 284123-01; Sez.3, n. 5447 del 21/09/2016, dep. 2017, Ciervo, Rv. 269754-01; Sez. 2, n. 51654del 13/10/2017, Siclari, Rv. 271360-01).In tal modo, l’ordinamento assicura alla persona giuridica sottoposta aprocedimento per responsabilità derivante da reato le stesse facoltà e garanziericonosciute dal codice di rito alla persona fisica sottoposta a procedimento penale,tenendo debitamente conto delle peculiarità legate alla natura impersonaledell’ente (che postula la necessaria rappresentanza da parte di una persona fisicadeputata ad agire per suo conto), per come incide sulla struttura antropomorficadell’ordinaria disciplina processuale penale (Sez. 3, n. 35849 del 23/09/2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288815-01).La giurisprudenza successiva ha sviluppato questo orientamento, affermandoche il conflitto di interessi tra legale rappresentante ed ente deve ritenersipresunto iuris et de iure, senza che sia necessario un concreto accertamento delgiudice, che non ha un onere motivazionale sul punto (Sez. 2, n. 13003 del31/01/2024, Dell’Erba, Rv. 286095-01), e valorizzando sistematicamente lepotenzialità di un modello organizzativo che preveda regole cautelari per lepossibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato peril reato presupposto, valevoli a munire l’ente di un difensore, nominato da soggettospecificamente delegato, che tuteli i suoi interessi (Sez. 3, n. 35387 del13/05/2022, Capano, Rv. 283551-01).Un ulteriore passaggio argomentativo è stato poi illustrato da una recentepronuncia, in ordine all’inammissibilità della richiesta di riesame presentata daldifensore dell’ente nominato da un procuratore ad litem, designato, a sua volta,dal legale rappresentante dello stesso, indagato o imputato per il reato da cuidipende l’illecito amministrativo; una simile translatio potestatis non èassolutamente in grado di assolvere la funzione sua propria di scissione degliinteressi dell’ente collettivo da quelli dell’indagato, in quanto effettuata perperpetuare, e non per evitare, il controllo della società da parte di chi necontinuava a essere il legale rappresentante. Non essendosi scongiurato, tramiteun adeguato modello organizzativo, il rischio di una simile situazione di conflittoche precluda all’ente un’autonoma tutela dei propri diritti di difesa, dovrebbequantomeno essere esplicitato il meccanismo con cui si è procedutoall’individuazione di un soggetto in grado di garantire la necessaria indipendenzasoggettiva rispetto al legale rappresentante, non sussistendo altrimenti alcunostrumento, nelle mani dell’autorità giudiziaria procedente, per effettuare taleessenziale verifica (Sez. 2, n. 23910 del 07/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288227-01).2.3. Le conclusioni in iure a cui è pervenuto il Tribunale di Milano – sulla basedella ricostruzione del contesto retroscenico in cui si collocano le dinamichesocietarie, intangibile allo scrutinio di legittimità, ai sensi degli artt. 325 e 606 cod.proc. pen. – risultano pienamente coerenti con questa linea esegetica.La premessa fattuale da cui prende le mosse l’ordinanza impugnata è che lanomina di [OSCURATO:PERSONA] come procuratore speciale – «per assumere iniziative atutela della società e per provvedere alla nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale legaledi fiducia» – è stata deliberata formalmente dall’assemblea in data 14 marzo 2025dei soci di [OSCURATO:PERSONA] («società a ristretta base partecipativa»). A questa assemblea,presero parte, di fatto, soltanto i due indagati per la condotta di riciclaggioprovvisoriamente loro ascritta al capo 166: [OSCURATO:PERSONA] (allora «e ancoraoggi […] legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], a dispetto della rilevata urgenza diprovvedere alla sua sostituzione») e [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante diDommo SA, già socio unico di [OSCURATO:PERSONA] e poi socio di maggioranza con il 51%); nonconsta la partecipazione del socio di minoranza, la società di diritto singaporianoPinvestment PTE Ltd (il cui legale rappresentante per l’Italia, peraltro, parrebbepersonalmente coinvolto nell’autoriciclaggio di [OSCURATO:PERSONA]).Anche in questo caso, dunque, seppure all’esito di un meccanismo ancora piùsofisticato (ma di fatto chiaramente elusivo del divieto di cui all’art. 39, d.lgs. n.231 del 2001), dietro lo schermo soggettivo, meramente apparente,dell’assemblea dei soci, la nomina del procuratore speciale e, a cascata, deldifensore di fiducia, risultano espressione diretta della vecchia struttura di vertice(e, in particolare, dell’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], soloapparentemente dimissionario, ma in realtà rimasto in carica nella pienezza deipoteri).Si è, dunque, in presenza di una permanente compenetrazione tra il soggettoa cui compete la rappresentanza e l’amministrazione della società e la personagiuridica stessa, sistematicamente, se non addirittura stabilmente, asservita conla sua compagine e il suo patrimonio alla commissione di attività criminose e allasuccessiva protezione dei profitti così conseguiti, anche in sede giudiziaria (cfr.Sez. 2, n. 44372 del 13/10/2022, Marino, Rv. 284123-01).Risulta, pertanto, concretamente accertato, per quanto attiene quantomenoal presente procedimento, il difetto di effettiva indipendenza di [OSCURATO:PERSONA] e,conseguentemente, della tutela e delle garanzie apprestate dall’ordinamento perl’ente societario; a tal proposito, il Tribunale stigmatizza correttamente il caratteredel tutto anodino dell’intervento assembleare, che non ha eliminato alla radice laproblematica con la nomina di un nuovo legale rappresentante, né ha potutoservirsi di adeguati modelli di organizzazione e gestione (tali da risolvere, a priorie in via generale, ogni rischio di indebite sovrapposizioni soggettive, prevedendo,a mero titolo esemplificativo, la nomina di un procuratore speciale da parte di unsoggetto di garanzia, quale il presidente del tribunale o di un ordine professionale)o di qualsiasi altro idoneo strumento del diritto societario. Nel caso di specie,l’artificiosa nomina, operata di concerto tra i due indagati, non è minimamente ingrado di presidiare l’imprescindibile alterità tra le posizioni dell’amministratore edell’ente (ridotto a mero simulacro, totalmente ancillare rispetto alle attivitàdell’indagato) e risulta non rispettosa della nitida voluntas legis.Una simile opzione ermeneutica – siccome diretta a rimarcare la concretaportata precettiva dell’art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001, salvaguardando leprerogative procedimentali dell’ente e non gli interessi personali dei suoiamministratori – non viola il criterio di stretta interpretazione del dettatonormativo in tema di rappresentanza dell’ente (cfr. Sez. 2, n. 16932 del14/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288030-01, che infatti si focalizza sullanecessaria permanenza della qualità di indagato/imputato). Opinando altrimenti,infatti, si facoltizzerebbero gli organi apicali a interporre soggettività fittizie estrumentali, mediante le quali sterilizzare le preclusioni di legge.2.4. La questione – inerente alla ammissibilità del ricorso per difetto dilegittimazione – ben poteva essere decisa anche d’ufficio e senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33041 del28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264311-01).2.5. L’inammissibilità dei motivi originari travolge, ai sensi dell’art. 585,comma 4, cod. proc. pen., anche le deduzioni difensive espresse nel motivoaggiunto.Peraltro, le nuove doglianze risulterebbero anch’esse prive di fondamento.Non è infatti in dubbio che, in astratto, la richiesta di riesame reale possaessere depositata dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’entesecondo il disposto dell’art. 96 cod. proc. pen. e in assenza di un previo attoformale di costituzione a norma dell’art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001, allorquando,precedentemente o contestualmente all’esecuzione del sequestro, non sia statacomunicata l’informazione di garanzia prevista dal successivo art. 57 (Sez. U, n.33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264309-01; Sez. 3, n. 9243 del23/01/2025, Italiano, Rv. 287678-01). Nondimeno, l’ente titolare dei benisequestrati che non abbia alcuna notizia della pendenza di un procedimento a suocarico ex d.lgs. n. 231 del 2001, legittimamente assume allora la distinta posizionedi “terzo” di cui agli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 9244 del23/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv.286321-01).La giurisprudenza ha, poi, condivisibilmente specificato che il giudice di meritoche dichiari l’inammissibilità dell’istanza di riesame ex art. 39 cit. devepreliminarmente accertare cosa sia stato effettivamente comunicato all’ente e sel'ente, in concreto, al momento della proposizione della richiesta di riesame, fosseconsapevole di essere indagato e, dunque, fosse consapevole della incompatibilitàassoluta del suo legale rappresentante, indagato a sua volta, in quanto autore delreato presupposto (Sez. 2, n. 20659 del 22/05/2026, DGLC [OSCURATO:PERSONA].,non mass.; Sez. 6, n. 34476 del 23/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).Nel caso di specie, anche a prescindere dalla ritualità della notifica del verbaledi perquisizione e sequestro disposto dall’Ufficio inquirente alla società in data 25febbraio 2025 – il cui verbale è allegato al motivo aggiunto – effettuata nello“[OSCURATO:PERSONA]”, in via Besana n. 10 (peraltro, medesimo indirizzodella sede sociale), va evidenziato che:- l’ordinanza impugnata aveva dato atto della piena consapevolezza degliorgani sociali della «”situazione di incompatibilità alla luce dei noti provvedimentidel Tribunale oltre che nell’impossibilità di procedere alla nomina di un legale chepossa intervenire nelle sedi opportune a difesa degli interessi aziendali” rilevatadallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’assemblea della società tenutasi in data14.3.2025»;- la nomina e la procura speciale in favore di [OSCURATO:PERSONA] sono staterilasciate nella suddetta assemblea;- il successivo decreto del Giudice per le indagini preliminari in data 2 aprile2025, che non convalidava il sequestro di urgenza e disponeva il sequestropreventivo, è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] – secondo quanto esposto nel primo motivotempestivo – il 5 marzo 2026;- la nomina, la procura ex art. 100 cod. proc. pen. e l’elezione di domicilio daparte di [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sono state rilasciate in data28 aprile 2025 e, in pari data, è avvenuta la costituzione ex art. 39, d.lgs. n. 231del 2001.Al momento della proposizione della richiesta di riesame, dunque, gli organisocietari erano perfettamente consapevoli dell’intera vicenda procedimentale, inogni suo risvolto, oggettivo e soggettivo, rilevante.3. Conseguentemente, anche il secondo motivo è, pertanto, proposto dasoggetto non legittimato, e risulterebbe, in ogni caso, manifestamente infondato,laddove sovrappone gli incombenti connessi alla notifica delle informative previstedagli artt. 369 cod. proc. pen. e 57 d.lgs. n. 231 del 2001 e l’imprescindibile ritualecostituzione nelle forme prescritte dal precedente art. 39, comma 2, necessaria –salvo gli atti urgenti, nella fase iniziale del procedimento – per la partecipazione3, n. 35849 del 23/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288815-01). A fronte di una sceltapartecipativa che l’ordinamento – con le cautele già illustrate – rimette all’enteinteressato, non può imporsi al giudicante alcun onere di integrazione delcontraddittorio.4. Per quel che attiene alle doglianze articolate da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità diterzo, non si ravvisa, innanzitutto, nessuna violazione del giudicato cautelare,posto che, con ogni evidenza, le carenze di autonoma valutazione e di specificamotivazione costituiscono motivi di annullamento meramente formali, privi divalutazioni sul merito della domanda cautelare, affatto inidonei a dar luogo allainvocata preclusione endoprocedimentale e a inibire la nuova richiesta e la nuovaapplicazione della misura (Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183-01; Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, Bellomo, Rv. 286171-01, in tema dimancanza di motivazione sul periculum in mora; Sez. 6, n. 8695 del 09/01/2018,Toriello, Rv. 272217-01, in tema di mancanza di un’autonoma valutazione da partedel giudice per le indagini preliminari).Invero, la preclusione processuale opera solo nel caso in cui via sia stato uneffettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio edell’imputazione provvisoria, non conseguendo, invece, tale effetto alle decisioniche definiscono l’incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali(Sez. 3, n. 8669 del 25/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285962-01. [OSCURATO:PERSONA]. 4, n.13817 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Marchetta, Rv. 284562-01, addirittura, il giudicatocautelare non si formerebbe neppure quando, in sede di annullamento per vizioformale del primo provvedimento il giudice abbia affermato l’insussistenza delfumus del reato).Il terzo motivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella veste di soggetto terzo, è, pertanto,manifestamente infondato.5. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, anch’essi presentati nella qualità diterza interessata in quanto formale proprietaria dei beni sequestrati, possonoessere esaminati congiuntamente.5.1. L’orientamento maggioritario, da cui il Collegio non ha ragioni perdistaccarsi, sostiene che il terzo che impugni una misura cautelare reale,assumendo di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestropreventivo, non può contestare la sussistenza dei presupposti del provvedimentoablativo, potendo unicamente dedurre l’effettiva titolarità o disponibilità del benee l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato; peraltro, se si ritenesse ilterzo fosse legittimato a contestare il fumus commissi delicti o il periculum inmora, il suo ricorso risulterebbe in ogni caso viziato da aspecificità dei motivi, nellaconcreta impossibilità di confrontarsi compiutamente con la vicenda cautelare,data proprio la posizione di terzietà (Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 289384-01; Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Yang, Rv.288683-01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396-01;Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01).Limitando in questa sede le riflessioni al solo tema dell’ablazione anticipatoriadella futura confisca, sembra sufficiente ribadire come la legittimazione ad agire(e, nel caso di specie, la possibilità di intervenire nell’incidente cautelare) nonpossa che essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto delgiudizio, non essendo ipotizzabile una sorta di intervento ad adiuvandum del terzoin favore del destinatario della misura (nella cui sfera rientra in via esclusiva ognivalutazione attinente ai presupposti applicativi della cautela reale). Né puòsottacersi come la verifica della legittimazione preceda sistematicamente ogniulteriore accertamento in punto di interesse a rimuovere una situazionepregiudizievole derivante dal provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 3, n.5445 del 17/12/2025, cit. Cfr. anche, sulle caratteristiche dell’interesse concretoe attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla posizionedell’impugnante, e in particolare dell’indagato, Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025,dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319-01).Il punto di caduta di questa indagine della latitudine della facoltà diimpugnazione del terzo risulta scolpito da Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025,Putignano, Rv. 288300-01, che, pronunciando in tema di confisca di prevenzione(ma con argomenti di ordine sistematico spendibili anche nella presente sede),non solo ha ribadito che il terzo possa rivendicare esclusivamente la propriaeffettiva titolarità dei beni ritenuti a lui intestati solo fittiziamente, senza poterprospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibilesoltanto dal proposto, ma ha precisato, in motivazione, a piena tutela dei diritti didifesa, come il terzo abbia un onere di allegazione che consiste nel confutare latesi accusatoria, senza incontrare, rispetto a questo specifico thema probandum,limitazioni di sorta, poiché, «in un giudizio che coinvolge la proprietà, uno dei dirittifondamentali del sistema giuridico italiano e convenzionale, emerge, infatti, nitidala necessità di un accertamento esaustivo che, in ossequio anche al principio dieffettività del diritto di difesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi probatori e sifondi su un quadro circostanziato che renda legittima e proporzionata laprivazione, nei confronti del proposto e dei terzi che non abbiano un valido dirittosui beni da confiscare, dei profitti derivanti da attività criminali».Non a caso, dopo la netta presa di posizione del massimo consessonomofilattico, l’indirizzo minoritario favorevole all’ampiamento delle deduzioniformulabili dal terzo avente diritto alla restituzione consta aver per oggetto soloaltre tipologie di sequestro, non equiparabili alla misura di cui all’art. 321, comma2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 9193 del 14/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289560-01, riguardante un sequestro probatorio; Sez. 3, n. 38442 del 29/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288806-01, concernente un sequestro impeditivo).5.2. Inoltre, quale ulteriore parametro ordinamentale tramite cui declinare nelcaso di specie la posizione della società terza interessata, l’art. 648-quater, primocomma, cod. pen. prevede che, quando si procede per taluno dei reati di cui agliartt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. «è sempre ordinata la confisca deibeni che ne costituiscono il prodotto o il profitto».Il sequestro con funzione anticipatoria della confisca, ai sensi della suddettadisposizione, può, dunque, legittimamente ricadere anche su beni riconducibili aterzi, purché non appartenenti «a persone estranee al reato» (primo comma,relativo al sequestro diretto).Questa nozione di “estraneità” assume una funzione esegeticamenteassorbente rispetto al più ampio concetto di “terzietà del soggetto nonindagato/imputato”.Deve considerarsi persona estranea al reato, nei confronti della quale lamisura di sicurezza patrimoniale non può essere disposta ex art. 240, commisecondo e terzo, cod. pen., il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilitàdal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l’uso della diligenzarichiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti (Sez. 3, n.34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207-02; Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 284054-02; Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, C., Rv. 270250-01; Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Italfondiario, Rv. 250804-01).Di conseguenza, occorre affermare che il terzo intestatario del benesottoposto a sequestro preventivo, non estraneo al reato per il quale il vincolorisulta disposto, è legittimato a dedurre l’insussistenza del fumus commissi delicti,esclusivamente sotto il profilo dell’assenza del proprio consapevole contributo allarealizzazione del reato (Sez. 2, n. 9960 del 04/03/2026, Condello, non mass.; Sez.2, n. 20393 del 22/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288156-01).5.3. Non vi è, quindi, luogo per censurare ritualmente, nei terminiconcretamente esposti nel ricorso, la sussistenza dei «gravi indizi di colpevolezza»(rectius, la “serietà” del concreto quadro indiziario, cosiddetto fumus commissidelicti, quale verifica puntuale e coerente degli elementi in base ai quali desumerel’esistenza del reato astrattamente configurato, senza limitarsi a un astrattoscrutinio della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa; cfr.Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966-01) o il rischiodi dispersione dei beni sottoposti a sequestro.L’apparato argomentativo in ordine a entrambi gli elementi – e, prima ancora,all’impossibilità di affermare la terzietà di [OSCURATO:PERSONA] – ha una sua innegabileconsistenza grafica e logica, richiamando, da un lato, il reinvestimento dei profittidelle frodi Iva transfrontaliere e degli altri delitti contro il patrimonio realizzati dadirottamento all’estero di buona parte dei capitali introitati, anche previoriciclaggio in beni di lusso; la conclusione che ne traggono i giudici del meritocautelare è, dunque, quella della qualità di indiscusso dominus di [OSCURATO:PERSONA] (e diDommo e di Pinvestment) in capo a [OSCURATO:PERSONA] e la piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA],per il tramite dei suoi organi societari, del proprio pieno coinvolgimentonell’articolata attività di money laundering transfrontaliero.Queste conclusioni non sono suscettibili di contestazioni, ai sensi dell’art. 325cod. proc. pen. (e, peraltro, le considerazioni difensive in ordine alla tempisticadelle operazioni riciclatorie rispetto agli accrediti derivanti dalle attività diad ogni singolo cespite).5.4. Risultano, dunque, non consentite le doglianze articolate nel quarto e nelquinto motivo.6. Il sesto motivo, infine, risulta anch’esso insuperabilmente generico, inquanto privo di adeguato confronto con l’effettivo contenuto dell’ordinanzaimpugnata.La società, infatti, senza distinguere tra “prodotto” e “profitto”, si duole dellamancata quantificazione del profitto dei reati ascritti provvisoriamente a [OSCURATO:PERSONA],laddove, al contrario, i giudici milanesi hanno – chiaramente e assai ampiamente– dato atto che tutto il vasto compendio immobiliare formalmente riconducibile aDomus, sottoposto a vincolo in quanto prodotto dell’attività riciclatoria, rientra, sinda ciascun singolo acquisto, nella esclusiva sfera operativa del medesimomutui accesi per il versamento del corrispettivo della compravendita); tutti i cespitidi cui trattasi, in estrema sintesi, fanno parte di un composito e fluido unicumpatrimoniale nella piena disponibilità, in ultima istanza, di [OSCURATO:PERSONA] («i cui redditierano interamente legati alle remunerative attività criminali»)7. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la società ricorrente deve esserecondannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria,di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente,valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000,n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]