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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 02440/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15591/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lombardia n. 3786/2023 depositata il 14/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Numero registro generale 15591/2024 Numero sezionale 209/2026 Numero di raccolta generale 2440/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 04/02/2026.

Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15591/2024 Numero sezionale 209/2026 Numero di raccolta generale 2440/2026 Data pubblicazione 05/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15591/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lombardia n. 3786/2023 depositata il 14/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Numero registro generale 15591/2024 Numero sezionale 209/2026 Numero di raccolta generale 2440/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 04/02/2026. Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15591/2024 Numero sezionale 209/2026 Numero di raccolta generale 2440/2026 Data pubblicazione 05/02/2026
Decreto Cassazione n. 02440/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris