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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 16235/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29700/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] è elet- tivamente domiciliato - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dr. [OSCURATO:PERSONA] e del dr. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 302/2019 del [OSCURATO:PERSONA], de- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 29700/2019 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16235/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Telecom Italia (oggi, TIM) S.p.A. proponeva opposizione all’ese- cuzione presso terzi (n. 1284/2013 R.G. [OSCURATO:PERSONA] del Tribu- nale di Potenza) promossa nei suoi confronti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto valere il residuo credito derivante dalla sentenza n. 535/2006 del Giudice di Pace di Bella, per il cui recupero il creditore aveva precedentemente esercitato un’altra azione esecutiva, solo par- zialmente fruttuosa.

2. Sospesa l’espropriazione, nel giudizio di merito la predetta oppo- sizione veniva accolta con sentenza n. 473 del 6/7/2015 del Giudice di Pace di Potenza.

3. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con appello la decisione.

4. Il Tribunale di Potenza, con la sentenza n. 302 del 2/4/2019, ri- formava parzialmente la decisione e dichiarava il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per la somma, inferiore a quella indi- cata nell’atto di precetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di «Euro 85,22 a titolo di sorta capitale, maggiorata degli interessi legali dalla data dell’ordinanza di as- segnazione rep. 1317 cron. 2946 del 17/10/2008 e sino all’effettivo sod- disfo ed Euro 87,55 per compensi di precetto (ivi inclusi il rimborso for- fettario delle spese generali, Iva e Cpa)».

5. Per quanto qui ancora rileva, il giudice d’appello rilevava che il ricavato della procedura precedentemente esperita dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era di Euro 710,15 e che – imputando ad esso le spese dell’esecuzione (Euro 304,95) secondo il principio della “tara del ricavato” (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 24571 del 05/10/2018, espressamente menzionata nella sen- tenza) e, poi, gli interessi maturati (Euro 18,22) – il credito soddisfatto (originariamente indicato in Euro 472,10 nell’atto di precetto) era pari ad Euro 386,88, sicché il creditore aveva diritto di agire per il residuo credito e, cioè, per l’importo di Euro 85,22 (sorta capitale). 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. Il Tribunale riteneva indimostrate le ulteriori spese successive all’esecuzione – anch’esse (nella tesi dell’appellante) da imputare al ri- cavato, con conseguente incremento dell’ammontare del credito residuo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – in quanto i documenti erano stati depositati, solo in copia cartacea e senza l’attestazione del cancelliere circa il loro depo- sito, soltanto nel grado d’appello, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e, inoltre, in difetto della prova dell’impossibilità di una produzione in giudizio nel primo grado per causa non imputabile alla parte; aggiun- geva il giudice di merito che la dimostrazione del previo deposito non poteva desumersi nemmeno dal fascicolo della procedura esecutiva, ac- quisito dal Tribunale, dato che il fascicolo del creditore era stato ritirato il 2/5/2018 e non ridepositato successivamente.

7. Il giudice d’appello respingeva anche gli ulteriori motivi dell’impu- gnazione riguardanti l’applicabilità del D.M.

Giustizia n. 140 del 2012 alle spese (autoliquidate) del precetto notificato il 26/8/2013: contra- riamente a quanto sostenuto dall’appellante, che invocava le precedenti tariffe del D.M. n. 127 del 2004 in ragione della data di pubblicazione della sentenza azionata come titolo esecutivo, il Tribunale statuiva che – stante l’autonomia dell’atto di precetto rispetto al giudizio precedente e la sua natura di atto prodromico all’esecuzione – doveva trovare ap- plicazione la disciplina vigente al momento della notificazione dell’inti- mazione ad adempiere.

8. Avverso la predetta decisione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si osserva che l’intero giudizio di opposizione si è svolto tra il creditore e il debitore, senza la partecipazione del terzo pignorato; tuttavia, il Tribunale di Potenza ha espressamente statuito (pagg. 3-4 della sentenza) che «il terzo pignorato (Comune di Potenza) 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale decisione, difforme dal principio espresso da Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, non è attinta dal ricorso e, dunque, il giudicato interno preclude il rilievo, in sede di legittimità, della non integrità del contraddittorio.

2. Col primo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115, 169, 190, 347, cod. proc. civ., 74 disp. att. cod. proc. civ., 1194, 2719 e 2697 cod. civ., per avere il giudice di merito ritenuto che l’appellante avesse mancato di assolvere all’onere di dimostrare le spese successive all’esecuzione forzata conclusasi con l’ordinanza di assegnazione del 17/10/2008 (anch’esse da imputare al ricavato), perché depositate solo nel grado d’appello, in copia cartacea e priva di attestazione di deposito della cancelleria.

Afferma il ricorrente che i documenti attestanti le predette spese (diritti di copia, spese di notifica, spese di registrazione) erano stati de- positati nel fascicolo della successiva esecuzione presso terzi (n. 1284/2013), acquisito al fascicolo dell’opposizione innanzi al Giudice di Pace e nuovamente allegati nell’appello innanzi al Tribunale, di talché – non trattandosi di documenti nuovi, bensì di prove già ritualmente ac- quisite nel grado precedente – il giudice d’appello avrebbe dovuto con- siderarle ai fini della decisione, risultando del tutto irrilevante la loro produzione in formato analogico e in copia (stante l’equiparazione, ex art. 2719 cod. civ., della copia all’originale in assenza di disconosci- mento).

3. Indipendentemente dalla correttezza del vizio dedotto (che va propriamente ricondotto all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), dalla sentenza impugnata si evince che il giudice di merito ha ritenuto inammissibili (e, dunque, inutilizzabili per la decisione) i documenti pro- dotti dall’appellante, in quanto depositati per la prima volta in grado 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A tali motivazioni l’odierno ricorrente contrappone argomenti in fatto, sostenendo di aver depositato la prova delle ulteriori spese (diritti di copia, spese di notifica, spese di registrazione) già nel fascicolo dell’esecuzione presso terzi (n. 1284/2013), poi acquisito dal Giudice di Pace, e che quanto allegato in appello corrispondeva alla precedente produzione.

La censura non supera le obiezioni del Tribunale di Potenza.

4. In primis, nel fascicolo dell’esecuzione («acquisito da questo Giu- dice», si legge nella sentenza impugnata) i menzionati documenti non erano stati reperiti, perché il fascicolo di parte era stato precedente- mente ritirato e non ridepositato e, dunque, «il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente deposi- tato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accer- tamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consen- tire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti» (Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 2264 del 26/01/2022, Rv. 663863-01).

5. In secondo luogo, come ritenuto dal Tribunale, sarebbe spettato all’appellante dimostrare la coincidenza tra i documenti precedente- mente versati in atti e quelli ripresentati al giudice d’appello.

In proposito si osserva che la produzione dei documenti è discipli- nata dall’art. 87 disp. att. cod. proc. civ. («I documenti offerti in comu- nicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante depo- sito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall’articolo 170 ultimo comma del codice. 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In relazione alle citate disposizioni, questa Corte ha ritenuto che «Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la co- stituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elen- cati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur aven- done preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tem- pestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzi- dette norme sono dirette ad assicurare.» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14661 del 29/05/2019, Rv. 654267-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010, Rv. 611789-01).

6. Nella fattispecie in esame non viene in rilievo la violazione del principio del contraddittorio, che può essere sanata dall’inerzia della 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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In proposito, questa stessa Sezione ha statuito che «Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., quale ri- sulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modifi- cazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 set- tembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’”indispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017, Rv. 646466-01).

7. In definitiva, il mancato rispetto delle formalità prescritte dagli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ. ha impedito al Tribunale di verifi- care la coincidenza tra i documenti presentati in appello e quelli asseri- tamente depositati in precedenza e, conseguentemente, secondo quanto disposto dall’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. (la cui applica- bilità non dipende dalla condotta processuale dell’appellato), il giudice di merito ha correttamente ritenuto inammissibile la produzione.

8. Col secondo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 D.M. n. 140 del 2012, 9 D.L. 1 del 2012, convertito dalla Legge n. 27 del 2012, 11 preleggi, 3, 24, 25, 111 Cost., 91 e 112 cod. proc. civ., 75 disp. att. cod. proc. civ., 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002, per avere il Tribunale ritenuto che la normativa sui parametri forensi ai sensi del 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Con la terza censura (anch’essa formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si denuncia la violazione e falsa applica- zione degli artt. 11 preleggi, 3, 24, 25, 111 Cost., 91, 112, 480 e 491 cod. proc. civ., 75 disp. att. cod. proc. civ., 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002, D.M. n. 127 del 2004, 41 D.M. n. 140 del 2012, 9 D.L. 1 del 2012, convertito dalla Legge n. 27 del 2012, per avere il Tribunale ritenuto che l’atto di precetto prodromico all’esecuzione forzata e il processo ese- cutivo siano autonomi rispetto al giudizio di cognizione e non già una fase (ovvero un diverso grado) di quest’ultimo, conseguentemente ap- plicando all’autoliquidazione delle spese dell’atto di intimazione la nor- mativa in vigore al momento della sua notifica.

9. Entrambe le censure sono manifestamente infondate ex art. 360- bis cod. proc. civ., perché attribuiscono all’atto di precetto e finanche al processo esecutivo la qualificazione di “fasi” o “gradi successivi” del pro- cesso di cognizione in cui si è formato il titolo.

Al contrario, come ritenuto anche dal Tribunale di Potenza, si deve ribadire che l’esecuzione forzata costituisce un autonomo processo ri- spetto a quello di cognizione e che il precetto non è una “appendice” di quest’ultimo, bensì un atto, stragiudiziale, prodromico all’esecuzione.

Ne consegue che è del tutto irrilevante che il titolo esecutivo (nella specie, di formazione giudiziale) sia stato formato nella vigenza delle tariffe forensi di cui al D.M. n. 127 del 2004; al contrario, assume rilievo, al fine della determinazione delle spese (ivi comprese quelle autoliqui- date nel precetto), il momento in cui l’atto di intimazione è stato formato e notificato. 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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10. In conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la con- danna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura in- dicata nel dispositivo.

11. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso arti- colo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 aprile 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29700/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] è elet- tivamente domiciliato - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dr. [OSCURATO:PERSONA] e del dr. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 302/2019 del [OSCURATO:PERSONA], de- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 29700/2019 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16235/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Telecom Italia (oggi, TIM) S.p.A. proponeva opposizione all’ese- cuzione presso terzi (n. 1284/2013 R.G. [OSCURATO:PERSONA] del Tribu- nale di Potenza) promossa nei suoi confronti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva fatto valere il residuo credito derivante dalla sentenza n. 535/2006 del Giudice di Pace di Bella, per il cui recupero il creditore aveva precedentemente esercitato un’altra azione esecutiva, solo par- zialmente fruttuosa. 2. Sospesa l’espropriazione, nel giudizio di merito la predetta oppo- sizione veniva accolta con sentenza n. 473 del 6/7/2015 del Giudice di Pace di Potenza. 3. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con appello la decisione. 4. Il Tribunale di Potenza, con la sentenza n. 302 del 2/4/2019, ri- formava parzialmente la decisione e dichiarava il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per la somma, inferiore a quella indi- cata nell’atto di precetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di «Euro 85,22 a titolo di sorta capitale, maggiorata degli interessi legali dalla data dell’ordinanza di as- segnazione rep. 1317 cron. 2946 del 17/10/2008 e sino all’effettivo sod- disfo ed Euro 87,55 per compensi di precetto (ivi inclusi il rimborso for- fettario delle spese generali, Iva e Cpa)». 5. Per quanto qui ancora rileva, il giudice d’appello rilevava che il ricavato della procedura precedentemente esperita dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era di Euro 710,15 e che – imputando ad esso le spese dell’esecuzione (Euro 304,95) secondo il principio della “tara del ricavato” (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 24571 del 05/10/2018, espressamente menzionata nella sen- tenza) e, poi, gli interessi maturati (Euro 18,22) – il credito soddisfatto (originariamente indicato in Euro 472,10 nell’atto di precetto) era pari ad Euro 386,88, sicché il creditore aveva diritto di agire per il residuo credito e, cioè, per l’importo di Euro 85,22 (sorta capitale). 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 29700/2019 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16235/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 6. Il Tribunale riteneva indimostrate le ulteriori spese successive all’esecuzione – anch’esse (nella tesi dell’appellante) da imputare al ri- cavato, con conseguente incremento dell’ammontare del credito residuo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – in quanto i documenti erano stati depositati, solo in copia cartacea e senza l’attestazione del cancelliere circa il loro depo- sito, soltanto nel grado d’appello, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e, inoltre, in difetto della prova dell’impossibilità di una produzione in giudizio nel primo grado per causa non imputabile alla parte; aggiun- geva il giudice di merito che la dimostrazione del previo deposito non poteva desumersi nemmeno dal fascicolo della procedura esecutiva, ac- quisito dal Tribunale, dato che il fascicolo del creditore era stato ritirato il 2/5/2018 e non ridepositato successivamente. 7. Il giudice d’appello respingeva anche gli ulteriori motivi dell’impu- gnazione riguardanti l’applicabilità del D.M. Giustizia n. 140 del 2012 alle spese (autoliquidate) del precetto notificato il 26/8/2013: contra- riamente a quanto sostenuto dall’appellante, che invocava le precedenti tariffe del D.M. n. 127 del 2004 in ragione della data di pubblicazione della sentenza azionata come titolo esecutivo, il Tribunale statuiva che – stante l’autonomia dell’atto di precetto rispetto al giudizio precedente e la sua natura di atto prodromico all’esecuzione – doveva trovare ap- plicazione la disciplina vigente al momento della notificazione dell’inti- mazione ad adempiere. 8. Avverso la predetta decisione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si osserva che l’intero giudizio di opposizione si è svolto tra il creditore e il debitore, senza la partecipazione del terzo pignorato; tuttavia, il Tribunale di Potenza ha espressamente statuito (pagg. 3-4 della sentenza) che «il terzo pignorato (Comune di Potenza) 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 29700/2019 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16235/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 non è litisconsorte necessario del presente giudizio, in quanto non si discute della validità o della legittimità del pignoramento». Tale decisione, difforme dal principio espresso da Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, non è attinta dal ricorso e, dunque, il giudicato interno preclude il rilievo, in sede di legittimità, della non integrità del contraddittorio. 2. Col primo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115, 169, 190, 347, cod. proc. civ., 74 disp. att. cod. proc. civ., 1194, 2719 e 2697 cod. civ., per avere il giudice di merito ritenuto che l’appellante avesse mancato di assolvere all’onere di dimostrare le spese successive all’esecuzione forzata conclusasi con l’ordinanza di assegnazione del 17/10/2008 (anch’esse da imputare al ricavato), perché depositate solo nel grado d’appello, in copia cartacea e priva di attestazione di deposito della cancelleria. Afferma il ricorrente che i documenti attestanti le predette spese (diritti di copia, spese di notifica, spese di registrazione) erano stati de- positati nel fascicolo della successiva esecuzione presso terzi (n. 1284/2013), acquisito al fascicolo dell’opposizione innanzi al Giudice di Pace e nuovamente allegati nell’appello innanzi al Tribunale, di talché – non trattandosi di documenti nuovi, bensì di prove già ritualmente ac- quisite nel grado precedente – il giudice d’appello avrebbe dovuto con- siderarle ai fini della decisione, risultando del tutto irrilevante la loro produzione in formato analogico e in copia (stante l’equiparazione, ex art. 2719 cod. civ., della copia all’originale in assenza di disconosci- mento). 3. Indipendentemente dalla correttezza del vizio dedotto (che va propriamente ricondotto all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), dalla sentenza impugnata si evince che il giudice di merito ha ritenuto inammissibili (e, dunque, inutilizzabili per la decisione) i documenti pro- dotti dall’appellante, in quanto depositati per la prima volta in grado 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 29700/2019 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16235/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 d’appello, e, soprattutto, perché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la loro precedente produzione nel corso del giudizio, dato che gli stessi erano privi di attestazione del cancelliere e non erano stati rinvenuti nel fascicolo dell’esecuzione in cui era stata proposta l’opposizione. A tali motivazioni l’odierno ricorrente contrappone argomenti in fatto, sostenendo di aver depositato la prova delle ulteriori spese (diritti di copia, spese di notifica, spese di registrazione) già nel fascicolo dell’esecuzione presso terzi (n. 1284/2013), poi acquisito dal Giudice di Pace, e che quanto allegato in appello corrispondeva alla precedente produzione. La censura non supera le obiezioni del Tribunale di Potenza. 4. In primis, nel fascicolo dell’esecuzione («acquisito da questo Giu- dice», si legge nella sentenza impugnata) i menzionati documenti non erano stati reperiti, perché il fascicolo di parte era stato precedente- mente ritirato e non ridepositato e, dunque, «il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente deposi- tato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accer- tamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consen- tire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti» (Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 2264 del 26/01/2022, Rv. 663863-01). 5. In secondo luogo, come ritenuto dal Tribunale, sarebbe spettato all’appellante dimostrare la coincidenza tra i documenti precedente- mente versati in atti e quelli ripresentati al giudice d’appello. In proposito si osserva che la produzione dei documenti è discipli- nata dall’art. 87 disp. att. cod. proc. civ. («I documenti offerti in comu- nicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante depo- sito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall’articolo 170 ultimo comma del codice. 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 29700/2019 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16235/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Possono anche essere prodotti all’udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale») e dall’art. 74, comma 4, disp. att. cod. proc. civ. («Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento»), norme che – seppure dettate per il processo di cognizione (quale è la fase di merito delle opposizioni esecutive) – trovano applicazione anche nella fase en- doesecutiva dell’opposizione, nella quale le parti anticipano le proprie difese innanzi al giudice dell’esecuzione, eventualmente depositando fa- scicoli di parte contenenti prove precostituite. In relazione alle citate disposizioni, questa Corte ha ritenuto che «Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la co- stituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elen- cati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur aven- done preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tem- pestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzi- dette norme sono dirette ad assicurare.» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14661 del 29/05/2019, Rv. 654267-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010, Rv. 611789-01). 6. Nella fattispecie in esame non viene in rilievo la violazione del principio del contraddittorio, che può essere sanata dall’inerzia della 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 29700/2019 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16235/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 controparte (come affermato nei citati precedenti), bensì la violazione della regola – di ordine pubblico processuale – sancita dall’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., secondo cui è radicalmente inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non impu- tabile (circostanza esplicitamente esclusa dal Tribunale di Potenza). In proposito, questa stessa Sezione ha statuito che «Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., quale ri- sulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modifi- cazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 set- tembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’”indispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017, Rv. 646466-01). 7. In definitiva, il mancato rispetto delle formalità prescritte dagli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ. ha impedito al Tribunale di verifi- care la coincidenza tra i documenti presentati in appello e quelli asseri- tamente depositati in precedenza e, conseguentemente, secondo quanto disposto dall’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. (la cui applica- bilità non dipende dalla condotta processuale dell’appellato), il giudice di merito ha correttamente ritenuto inammissibile la produzione. 8. Col secondo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 D.M. n. 140 del 2012, 9 D.L. 1 del 2012, convertito dalla Legge n. 27 del 2012, 11 preleggi, 3, 24, 25, 111 Cost., 91 e 112 cod. proc. civ., 75 disp. att. cod. proc. civ., 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002, per avere il Tribunale ritenuto che la normativa sui parametri forensi ai sensi del 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 29700/2019 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16235/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 D.M. n. 140 del 2012 dovesse trovare applicazione anche per la autoli- quidazione delle spese di un precetto riferito ad una sentenza passata in giudicato nella vigenza del D.M. n. 127 del 2004. Con la terza censura (anch’essa formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si denuncia la violazione e falsa applica- zione degli artt. 11 preleggi, 3, 24, 25, 111 Cost., 91, 112, 480 e 491 cod. proc. civ., 75 disp. att. cod. proc. civ., 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002, D.M. n. 127 del 2004, 41 D.M. n. 140 del 2012, 9 D.L. 1 del 2012, convertito dalla Legge n. 27 del 2012, per avere il Tribunale ritenuto che l’atto di precetto prodromico all’esecuzione forzata e il processo ese- cutivo siano autonomi rispetto al giudizio di cognizione e non già una fase (ovvero un diverso grado) di quest’ultimo, conseguentemente ap- plicando all’autoliquidazione delle spese dell’atto di intimazione la nor- mativa in vigore al momento della sua notifica. 9. Entrambe le censure sono manifestamente infondate ex art. 360- bis cod. proc. civ., perché attribuiscono all’atto di precetto e finanche al processo esecutivo la qualificazione di “fasi” o “gradi successivi” del pro- cesso di cognizione in cui si è formato il titolo. Al contrario, come ritenuto anche dal Tribunale di Potenza, si deve ribadire che l’esecuzione forzata costituisce un autonomo processo ri- spetto a quello di cognizione e che il precetto non è una “appendice” di quest’ultimo, bensì un atto, stragiudiziale, prodromico all’esecuzione. Ne consegue che è del tutto irrilevante che il titolo esecutivo (nella specie, di formazione giudiziale) sia stato formato nella vigenza delle tariffe forensi di cui al D.M. n. 127 del 2004; al contrario, assume rilievo, al fine della determinazione delle spese (ivi comprese quelle autoliqui- date nel precetto), il momento in cui l’atto di intimazione è stato formato e notificato. 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 29700/2019 Numero sezionale 849/2022 Numero di raccolta generale 16235/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Nel caso de quo il precetto era stato notificato il 26/8/2013 e, dun- que, correttamente le spese indicate dal creditore sono state ridetermi- nate in base alla disciplina all’epoca vigente, costituita dal D.M. n. 140 del 2012. 10. In conclusione, il ricorso va respinto; ne consegue la con- danna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura in- dicata nel dispositivo. 11. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso arti- colo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m
Sentenza Cassazione n. 16235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris