CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 novembre 2021
Cassazione n. 11273/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
030/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 532/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13773/2022Numero di raccolta generale 11273/2026Data pubblicazione 27/04/20261. La Corte di Appello di Napoli, con la pronuncia qui impugnata,ha respinto – per quanto ancora in questa sede rilevi – il motivodi gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza del locale Tribunale con cui la società erastata condannata al pagamento di differenze retributive, motivocon cui era stato eccepita «la erroneità del conteggio effettuatodal CTU per aver imputato le ore eccedenti l’ottava ora al lavorostraordinario, non considerando che rientravano invece nelnormale orario di lavoro (130 ore mensili) e che, quindi,dovevano essere soggette solo alle maggiorazioni previste dallalegge».2. La Corte, in sintesi, ha condiviso le risposte del CTU al quesito«in merito al lavoro notturno, considerando le percentuali dimaggiorazione del contratto di categoria [OSCURATO:PERSONA]»,argomentando: «Il servizio a battenti chiusi viene retribuito conla sola maggiorazione del 10% per le prime otto ore di lavoro econ la retribuzione oraria più la maggiorazione del 10% per lerestanti ore. Naturalmente, per le prime 8 ore viene erogata lasola maggiorazione perché queste sono già state retribuite nellostipendio fisso mensile, mentre, superate le 8 ore, vengonoretribuite come se fossero ore di straordinario, e dunque con laretribuzione oraria più la maggiorazione».3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasocietà con due motivi; non ha svolto attività difensival’intimata.Parte ricorrente ha comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.Numero registro generale 13773/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 11273/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 27/04/20261. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesiofferta dalla stessa parte ricorrente:1.1. con il primo si deduce: «violazione e falsa applicazione dinorme di diritto e di accordi e contratti collettivi nazionali (artt.22 e 23 ccnl farmacie private 1/2/94, artt. 20 e 21 ccnl farmacieprivate 5/5/2005 e artt. 20 e 21 ccnl farmacie private26/5/2009; artt. 1322, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1369,1371, 2077 c.c.; artt. 2108 c.c. 1 e 3 d. lgs. 66/2003; art. 115cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)». Si lamenta,ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., che la Corte territoriale avrebbe«violato ed erroneamente valutato ed interpretato le previsionicollettive (anche alla luce dei criteri legali di ermeneuticacontrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.) incidenti sulrapporto e sulla prestazione effettivamente svolta alla luce dellerisultanze acquisite e comunque non oggetto di contestazionenel giudizio»;1.2. il secondo motivo denuncia: «nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cpce dell’art. 111, comma 6, cost., dell’art. 12 disposizioni sullalegge in generale e degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c.». Si sostiene, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., «l’omessa motivazione ovvero lamotivazione “apparente”, non essendo stato minimamenteesplicato il percorso logico attraverso cui la Corte territoriale hainteso riconoscere alla lavoratrice le differenze per lavorostraordinario sì come erroneamente calcolate nell’elaboratodepositato dal CTU nominato in primo grado; nell’esaminare lenorme collettive applicabili alle fattispecie del lavoroNumero registro generale 13773/2022straordinario e del servizio notturno previste dal c.c.n.l. suN umero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 11273/2026straordinario e servizio notturno, la sentenza impugnata non hDaat a pubblicazione 27/04/2026dato in alcun modo conto della lettura testuale delle norme,delle ragioni per cui non sarebbe condivisibile la censura postadagli appellanti e non ha applicato di fatto il criterio ermeneuticocui all’art. 1363 c.c., necessario alla luce delle previsioni che sicombinano tra loro ed escludono addirittura l’applicabilità delleprevisioni dello straordinario all’istituto del servizio notturno».2. I due motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente per connessione in quanto censurano lamedesima statuizione della Corte territoriale e non meritanoaccoglimento.2.1. Il primo presenta pregiudiziali e concorrenti profili diinammissibilità.Innanzitutto, si denuncia la violazione di una serie di norme didiritto, da quelle contenute in plurimi contratti collettivinazionali a tutte quelle che regolano l’interpretazione negoziale,oltre che talune riferite sia al codice di rito che al codice civile ea legge speciale, senza adeguatamente specificare, in relazionea ciascuna di esse, come si sarebbe consumata da parte deigiudici del doppio grado la violazione dedotta.Ciò, quindi, senza l’osservanza del fondamentale principiosecondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione dellasentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e adaffermazioni apodittiche, con le quali la parte non articolispecifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sullesingole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione allafattispecie decisa, avendo il ricorrente l'onere di indicare conprecisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnatain relazione alle singole norme ritenute violate, in quanto, perla natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio diNumero registro generale 13773/2022cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificareN umero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 11273/2026la critica mossa ad una parte ben specificata della decisionDeat a pubblicazione 27/04/2026espressa (tra molte, Cass. n. 2959/2020; Cass. n. 1479/2018);pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l'esistenzadella violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarirea pena di inammissibilità l'errore di diritto imputato al riguardoalla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia(Cass., Sez. Un., n. 21672/2013).In secondo luogo, pur fondandosi le doglianze sulla critica allaCTU alla quale hanno aderito i giudici del merito, in violazionedell’art. 366 c.p.c., n. 6 - che prescrive la specifica indicazionedei documenti sui quali il ricorso si fonda – neanche si riportano,nell’illustrazione del motivo, i contenuti della consulenza nellaparte contabile in modo da dimostrare che la stessa avrebbeliquidato le maggiorazioni per il lavoro straordinario in aggiuntaalla maggiorazioni previste per il lavoro notturno.In realtà la Corte, condividendo l’elaborato peritale, ha volutointendere che, per le ore oltre l’ottava in turno notturno, ilcompenso è pari alla retribuzione oraria, cui si aggiunge lamaggiorazione del 10%, tanto da affermare testualmente chele stesse vengono retribuite «con la retribuzione oraria più lamaggiorazione»; l’inciso «come se fosse lavoro straordinario»non significa necessariamente che sulla retribuzione oraria sianostate aggiunte le maggiorazioni stabilite per il lavorostraordinario o ciò almeno non risulta efficacemente dimostrato.Infine, il primo motivo denuncia impropriamente la violazionedell’art. 115 c.p.c. rispetto alla quale, come ribadito dalleSezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n.20867/2020), è necessario dedurre che il giudice non abbiaposto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti,cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellaNumero registro generale 13773/2022norma, il che significa che per realizzare la violazione deveN umero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 11273/2026avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cuDait a pubblicazione 27/04/2026alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre dettaviolazione non si può ravvisare nella mera circostanza che ilgiudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre).2.2. Da quanto precede deriva anche l’infondatezza del secondomotivo con cui si lamentano vizi motivazionali della sentenzagravata tali da determinarne l’integrale nullità.Come noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto chel’anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile» (Cass., Sez. Un., 8053 e8054/2014).Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» odi «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice» (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016).il che non ricorre nella specie in quanto è certamente perceNpumiberiol ere gistro generale 13773/2022Numero sezionale 530/2026il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriNaulmee rop dei rra ccolta generale 11273/2026confermare quanto già ritenuto in prime cure in adesione alDlaat a pubblicazione 27/04/2026consulenza tecnica e non è sufficiente a determinare il vizioradicale della nullità della sentenza né una eventualeinsufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanzache la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimastosoccombente.3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto; non occorreprovvedere sulle spese in difetto di attività difensivadell’intimata.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; nulla spese.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 13773/2022Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 11273/2026Data pubblicazione 27/04/2026