CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27194/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1118 /20 2 1 , depositata il24 marzo 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dic embre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] civili — Giudizio di revocazione — Provvedimenti impugnabili – Ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter cod. proc. civ. -Esclusione [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò con ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 3 cod. proc. civ., l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Napoli, in data 22 maggio 2019, aveva dichiarato inammissibile, ex art. 348-biscod. proc. civ., l’appello da lui proposto avverso sentenza di rigetto della domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento dell'indennizzo assic urativo per il furto della sua autovettura (rigetto motivato : dall’inattendibilità delle prove offerte ; dal fatto che una delle due chiavi del veicolo rubato, consegnate dall’Abignente, era risultata frutto di non autorizzata duplicazione; dall’esistenza di procedimenti penali a carico dell’attore per truffa e ricettazione e di plurime analoghe denunce di furto dallo stesso presentate nel medesimo arco temporale). A fondamento del ricorso per revocazione l’Abignente dedusse il rinvenimento, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza impugnata, di documenti , rappresentati dagli atti procedurali conseguenti alla denunzia da lui sporta contro il soggetto che una informazione confidenziale, in data 16 maggio 2020, gli aveva permesso di identificare come autore confesso del furto. 2. Con sentenza n. 1118 /202 1 , depositata il 24 marzo 202 1, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile siffatta impugnazione in quanto fondata su documenti che, indipendentemente da ogni altra valutazione circa la loro decisività, risultavano comunque, per stessa affermazione dell’istante, di formazione successiva al revocando provvedimento. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste la società inti mata depositando controricorso. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 395 n. 3 e 396 cod. proc. civ.. Sostiene che l’affermazione, «ricorrente in giurisprudenza », secondo cui il documento deve preesistere alla pronuncia della sentenza revocanda, poggia su un argomento — il dato letterale degli artt. 396 e 398 cod. proc. civ. che si riferiscono al «recupero» dei documenti— non univoco, ben potendosi immaginare il recupero, successivamente alla pronuncia della sentenza, di un documento formatosi anch'esso successivamente alla decisione stessa. Osserva che il concetto di recupero del documento va valutato anche in relazione alla sua decisività e alla forza maggiore che ne ha impedito la tempestiva produzione. Rileva che, n ella specie , il documento decisivo ai fini della invocata revocazione è stato necessariamente formato a seguito della scoperta dell'autore del furto avvenuta solo in data 16 maggio 2020 e, dunque , in data succ essiva alla pronuncia di inammissibilità dell'appello resa dalla Corte di appello di Napoli. 2. La censura è inammissibile. 2.1. L’inammissibilità del ricorso per revocazione trovava nella specie preliminare e assorbente ragione nel fatto di essere esso diretto avverso ordinanza, quella che dichiara l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 - ter cod. proc. civ. , non compresa tra i provvedimenti avverso i quali un tale rimedio è previsto (la revocazione ordinaria ex art. 395, così come quella straordinaria ex art. 396 cod. proc. civ., è ammessa, per espresso disposto delle medesime disposizioni, rispettivamente : qu ella ordinaria, avverso le «sentenze» pronunciate in grado d'appello o in unico grado ; quella straordinaria, nei casi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dello stesso articolo, avverso le «sentenze»per le quali è scaduto il termine per l'appello, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto). 2.2. Pur prescindendo da tale assorbente rilievo, l’inammissibilità della censura discenderebbe comunque, ex art. 360 - bis n. 1 cod. proc. civ., dall’avere la Corte d’appello, giudice della revocazione, deciso la questione al suo esame facendo applicazione di principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «l'ipotesi di revocazione di cui al n. 3) dell'art. 395 cod. proc. civ. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, atteso l'uso dell'espressione "sono stati trovati" contenuta nel citato n. 3), alla quale fa riscontro il termine "recupero" adottato nei successivi artt.396 e 398 cod. proc. civ., mentre è irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione; ne consegue che detta ipotesi di revocazione non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione» (Cass. n. 7653 del 18/08/1997 ; n. 3362 del 20/02/2015 ; n. 20587 del 13/10/2015). 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri corrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il