Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:T:2025:993
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0530
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
29 ottobre 2025 (
*1
)
[Testo rettificato con ordinanza del 13 novembre 2025]
«Funzione pubblica – Funzionari – Sicurezza sociale – Articolo 73 dello Statuto – Infortunio – Rigetto della dichiarazione d’infortunio – Dichiarazione tardiva – Superamento del termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal verificarsi dell’incidente – Nozione di “motivo legittimo”»
Nella causa T‑530/24,
FU
, rappresentata da S. Orlandi, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
, rappresentato da M. [OSCURATO:PERSONA] e D. Boytha, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da M. Bauer e M. Alver, in qualità di agenti,
e da
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da J.-F. Brakeland e O. Dani, in qualità di agenti,
intervenienti
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto, al momento della deliberazione, da R. da [OSCURATO:PERSONA], presidente, N. Półtorak e T. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), giudici,
cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente, FU, chiede l’annullamento della decisione del 30 novembre 2023 del [OSCURATO:PERSONA] europeo, con la quale quest’ultimo ha respinto, per tardività, la sua dichiarazione d’infortunio del 27 novembre 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2
Il 20 agosto 2023, in occasione di un viaggio in [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente, dipendente del [OSCURATO:PERSONA], ha avvertito un dolore al ginocchio destro atterrando da un salto.
3
Il 21 agosto 2023 la ricorrente si è recata presso un medico in [OSCURATO:PERSONA], il quale le ha segnatamente consigliato di attendere che il ginocchio si sgonfiasse, prima di effettuare un esame per immagini mediante risonanza magnetica (RMI).
4
Il 12 settembre 2023, soffrendo ancora di dolori al ginocchio al ritorno dal viaggio, la ricorrente ha consultato il suo medico di famiglia, il quale le ha chiesto di procedere ad esami medici, effettuati da un altro medico.
5
Il 12 ottobre 2023 la ricorrente si è sottoposta a una RMI.
6
Il 19 ottobre 2023, sulla base dei risultati della RMI, un medico specialista in ortopedia raccomandava alla ricorrente di consultare un chirurgo per ottenere un secondo parere e di prendere in considerazione, se del caso, un intervento chirurgico.
7
Il 24 ottobre 2023 un chirurgo confermava la necessità di un intervento chirurgico.
8
Il 15 novembre 2023 anche un altro medico specialista consigliava un intervento chirurgico.
9
Il 27 novembre 2023 la ricorrente ha dichiarato il suo infortunio presso il [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «dichiarazione d’infortunio»). Nella dichiarazione d’infortunio, il medico di famiglia della ricorrente ha precisato che, il giorno dell’esame, non era possibile stimare la gravità della lesione.
10
Il 30 novembre 2023, con la decisione impugnata, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha informato la ricorrente del rigetto della sua dichiarazione d’infortunio, ritenuta tardiva.
11
Il 27 febbraio 2024 la ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione impugnata, che è stato respinto con decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio 2024, notificata alla ricorrente lo stesso giorno.
Conclusioni delle parti
12
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
13
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal Consiglio dell’Unione europea, chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
14
[OSCURATO:PERSONA] europea chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.
In diritto
15
[Testo rettificato con ordinanza del 13 novembre 2025] A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione nonché dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione di copertura») e su un errore manifesto di valutazione, in secondo luogo, sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità e, in terzo luogo, in subordine, su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura.
Sulla ricevibilità del ricorso
16
Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi per contestare la ricevibilità del ricorso.
Sul primo motivo di irricevibilità, relativo alla mancanza di chiarezza del ricorso
17
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la ricorrente non avrebbe strutturato il suo ricorso intorno a motivi chiaramente individuati, né avrebbe seguito l’ordine indicato all’inizio del ricorso, né avrebbe raggruppato i suoi argomenti sotto un titolo corrispondente al titolo di tali motivi. Inoltre, la ricorrente avrebbe tratto conclusioni anche sulla base di motivi che non sono stati sufficientemente sviluppati, quali la violazione degli artt. 4 e 7 della regolamentazione di copertura, la violazione del dovere di sollecitudine e del diritto ad una buona amministrazione, nonché la violazione dell’obbligo di motivazione.
18
La ricorrente contesta tale argomento.
19
In proposito, occorre ricordare che l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale prevede che il ricorso presentato in primo grado debba contenere i «motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi». Pertanto, secondo una giurisprudenza costante, non spetta al giudice dell’Unione europea rispondere agli argomenti invocati da una parte che non siano sufficientemente chiari e precisi, qualora essi non siano oggetto di alcun altro sviluppo e non siano accompagnati da un’argomentazione specifica a loro sostegno. (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2024, FFPE sezione Consiglio/Consiglio,
T‑179/23
,
EU:T:2024:897
, punto
128
e giurisprudenza citata).
20
Nel caso di specie, sebbene la ricorrente affermi di sollevare i tre motivi menzionati al precedente punto 15, è vero che il ricorso non si basa sull’invocazione successiva di tali motivi e che questi ultimi non sono presentati sotto titoli distinti. Tuttavia, la presentazione degli argomenti nel testo del ricorso consente di individuare, in modo sufficientemente comprensibile, i tre motivi annunciati e gli argomenti dedotti a loro sostegno.
21
Inoltre, per quanto riguarda gli argomenti relativi all’asserita violazione degli articoli 4 e 7 della regolamentazione di copertura, la ricorrente fa valere che i casi di dichiarazione tardiva d’infortunio non costituiscono un caso di esclusione della copertura o delle prestazioni previste in detti articoli. A tal riguardo, occorre constatare che, sebbene l’argomento non sia suffragato da considerazioni proprie, esso sembra tuttavia ricollegarsi all’asserita erronea interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura invocata nell’ambito del primo motivo vertente su una violazione di detto articolo e su un errore manifesto di valutazione.
22
Lo stesso vale per l’asserita violazione del principio di sollecitudine e di quella del diritto ad una buona amministrazione. A tal riguardo, la ricorrente fa valere che un’interpretazione restrittiva dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura sarebbe contraria al diritto a una buona amministrazione, che avrebbe imposto all’amministrazione di trattare equamente le questioni di ogni persona, nonché al dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi agenti, che l’avrebbe costretta ad un esame approfondito di tutte le circostanze del caso di specie.
23
Infine, per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione, la ricorrente fa valere che l’APN ha violato il suo obbligo di motivazione non precisando la nozione di «motivo legittimo» né i criteri applicabili al caso di specie. A tal riguardo, l’argomentazione è strettamente connessa a quella vertente sulla nozione di «motivo legittimo» prevista all’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura sviluppata nell’ambito del primo motivo, cosicché si deve ritenere che essa vi si ricolleghi.
24
Questo primo motivo d’irricevibilità deve, pertanto, essere respinto.
Sul secondo motivo di irricevibilità, relativo all’inosservanza della regola della concordanza
25
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la ricorrente non si è conformata alla regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso. Nel suo reclamo, la ricorrente non avrebbe sollevato alcun argomento relativo all’asserita violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, all’asserita violazione degli articoli 4 e 7 della regolamentazione di copertura e all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione nonché all’eccezione di illegittimità dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura.
26
La ricorrente contesta tale argomento.
27
A tal riguardo, occorre ricordare che la regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso esige, a pena di irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice dell’Unione lo sia già stato nell’ambito del procedimento precontenzioso, affinché l’amministrazione sia stata in grado di conoscere le censure che l’interessato formula contro la decisione contestata. Nelle cause introdotte da funzionari, la domanda formulata dinanzi al giudice dell’Unione può contenere solo i capi di impugnazione basati su una causa identica a quella su cui si basano i capi di impugnazione elencati nel reclamo, fermo restando che detti capi di impugnazione possono essere sviluppati, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi. Va inoltre sottolineato, da un lato, che, avendo il procedimento precontenzioso un carattere informale ed agendo gli interessati, in tale fase, generalmente senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura, e, dall’altro, che l’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») non ha lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa (v., in questo senso, sentenza del 13 novembre 2024, WS/EUIPO,
T‑221/23
, non pubblicata,
EU:T:2024:820
, punti da
47
a
49
e giurisprudenza ivi citata).
28
Come precisato ai precedenti punti da 21 a 23, gli argomenti relativi alla violazione degli articoli 4 e 7 della regolamentazione di copertura, al dovere di sollecitudine e al diritto ad una buona amministrazione nonché all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione sono dedotti dalla ricorrente a sostegno del primo motivo. Tale motivo si basa sulla stessa causa su cui si fondano le censure dedotte nel reclamo. Per quanto riguarda l’asserita violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, la contestazione si ricollega alla stessa causa su cui si fondano le censure dedotte nel reclamo. Pertanto, non si deve ritenere che tali argomenti costituiscano motivi nuovi alla luce del reclamo.
29
Riguardo all’eccezione di illegittimità sollevata nell’ambito del terzo motivo, risulta dalla giurisprudenza che, in linea di principio, l’economia del rimedio giuridico incidentale costituito dall’eccezione di illegittimità giustifica che sia dichiarata ricevibile una siffatta eccezione invocata per la prima volta dinanzi al giudice dell’Unione, in deroga alla regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo (v. sentenza del 16 dicembre 2020, RN/[OSCURATO:PERSONA],
T‑442/17 RENV
,
EU:T:2020:618
, punto
60
).
30
Pertanto, il semplice fatto che l’eccezione di illegittimità dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura sia stata sollevata per la prima volta nella fase del ricorso non comporta l’irricevibilità di tale eccezione.
31
In considerazione di quanto precede, occorre respingere il motivo di irricevibilità relativo all’inosservanza della regola della concordanza.
Nel merito
Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione nonché dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura e su un errore manifesto di valutazione
32
Da un lato, la ricorrente fa valere che il
dies a quo
del termine entro il quale deve essere fatta la dichiarazione d’infortunio dovrebbe essere fissato con riferimento al momento in cui l’assicurato si rende conto di essere stato vittima di un infortunio. Orbene, essa avrebbe preso progressivamente coscienza dell’importanza della sua lesione a causa del carattere minore dell’infortunio e della comparsa tardiva dei sintomi. Il ritardo nella sua dichiarazione d’infortunio sarebbe stato quindi involontario. Il termine per procedere alla dichiarazione d’infortunio sarebbe stato ragionevole alla luce della mancata conoscenza del pregiudizio alla sua integrità fisica fino al 15 novembre 2023.
33
Dall’altro lato, la ricorrente sostiene che il ritardo nella dichiarazione d’infortunio è giustificato anche dal fatto che le era impossibile consultare un medico idoneo a procedere agli accertamenti richiesti. Orbene, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura e ai termini stessi del modulo di dichiarazione d’infortunio, la dichiarazione d’infortunio deve essere accompagnata da un referto medico che specifichi la natura delle lesioni e le probabili conseguenze dell’infortunio.
34
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomentazione.
35
La regolamentazione di copertura è stata adottata dalle istituzioni dell’Unione sul fondamento dell’articolo 73, paragrafo 1, dello Statuto.
36
L’articolo 2, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura definisce la nozione di «infortunio» come «qualsiasi evento improvviso che abbia leso l’integrità fisica o psichica dell’assicurato, avente causa, o una delle cause, all’esterno dell’organismo dell’assicurato».
37
Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, intitolato «Dichiarazione d’infortunio», prevede che «[l’]assicurato che ha subito un infortunio, o i suoi aventi diritto, devono dichiarare l’infortunio all’amministrazione dell’istituzione di appartenenza dell’assicurato». Dal paragrafo 2 della medesima disposizione risulta quanto segue:
«La dichiarazione va presentata entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data dell’infortunio. Il termine può essere tuttavia superato in caso di forza maggiore o per qualsiasi altro motivo legittimo, purché l’assicurato fornisca prova dell’infortunio e dimostri il nesso di causalità tra esso e le lesioni alla sua integrità fisica e psichica».
38
Dall’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura risulta che è la data in cui l’infortunio si è verificato che fa decorrere il termine di dieci giorni lavorativi entro il quale deve essere presentata la dichiarazione, e non la data in cui l’assicurato si rende conto del suo infortunio. Inoltre, l’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura prevede che l’assicurato possa superare il termine di dieci giorni per effettuare la dichiarazione in caso di forza maggiore o per qualsiasi altro motivo legittimo, purché l’assicurato fornisca la prova dell’infortunio e dimostri il nesso di causalità tra tale infortunio e le lesioni alla sua integrità fisica e psichica.
39
La nozione di «motivo legittimo» per una dichiarazione tardiva d’infortunio non è definita dalla regolamentazione di copertura o dalla giurisprudenza. Tale nozione dovrebbe essere applicata in modo restrittivo per due motivi: da un lato, perché costituisce un’eccezione a un obbligo consolidato di presentare la dichiarazione d’infortunio entro dieci giorni lavorativi e, dall’altro, perché si tratta di una nozione relativa a disposizioni del diritto dell’Unione che danno diritto a prestazioni finanziarie (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2023, OP/[OSCURATO:PERSONA],
T‑143/22
,
EU:T:2023:313
, punto
99
e giurisprudenza citata). Secondo la giurisprudenza relativa a una domanda di trasferimento dei diritti a pensione maturati, al fine di giustificare l’inosservanza del termine in una situazione che non può essere considerata un caso di forza maggiore, il funzionario deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause che non gli sono imputabili. Le condizioni richieste per giustificare una siffatta situazione sono meno rigorose di quelle richieste per giustificare un caso di forza maggiore e spetta al soggetto di cui trattasi provare l’esistenza o il verificarsi di eventi esterni che gli impediscano di rispettare un obbligo, mentre, per giustificare l’esistenza di un caso di forza maggiore, tale persona deve dimostrare non solo il verificarsi di eventi anormali ed estranei alla sua volontà, ma anche che ha adottato un comportamento diligente per premunirsi contro le conseguenze di tali eventi (v., in tal senso, ordinanza del 9 ottobre 2024, CF/[OSCURATO:PERSONA],
T‑51/24
, non pubblicata,
EU:T:2024:686
, punto
77
).
40
A tal riguardo, la nozione di «motivo legittimo» deve essere interpretata nel senso che l’assicurato deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause che non gli sono imputabili e che rientrano nella sua incapacità di presentare una dichiarazione d’infortunio entro i dieci giorni lavorativi successivi all’infortunio.
41
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente vertente su un difetto di motivazione, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non precisa la nozione di «motivo legittimo» e i criteri applicabili. Tuttavia, da tale decisione risulta che la dichiarazione d’infortunio è stata respinta in quanto tardiva e che il termine per dichiarare un infortunio fa riferimento al giorno dell’infortunio, e non al giorno in cui l’assicurato ha subito un aggravamento del suo stato di salute né al giorno in cui è stata ottenuta una diagnosi completa. In esso si constata altresì che la ricorrente ha preso coscienza dell’infortunio lo stesso giorno e che essa non ha fornito alcuna prova di un caso di forza maggiore né di alcun motivo legittimo che le impedisse di presentare la dichiarazione d’infortunio entro il termine previsto. Pertanto, la decisione impugnata contiene una spiegazione chiara e non equivoca delle ragioni per le quali i motivi dedotti dalla ricorrente non costituiscono un motivo legittimo per giustificare il ritardo nella presentazione della dichiarazione d’infortunio, il che le ha consentito di conoscere le giustificazioni di tale decisione e al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità di quest’ultima. Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’obbligo di motivazione sancito all’articolo 296, secondo comma, TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑180/15
,
EU:T:2017:795
, punto
287
e giurisprudenza citata).
42
In secondo luogo, in considerazione del precedente punto 40, la ricorrente ritiene a torto che la mera produzione della prova dell’incidente sarebbe sufficiente a giustificare il ritardo nella dichiarazione d’infortunio. Ne consegue altresì che, in assenza di giustificazione per un caso di forza maggiore o per un altro motivo legittimo, la tardività di una dichiarazione d’infortunio comporta il rifiuto della copertura dell’infortunio. Tuttavia, come precisato dal [OSCURATO:PERSONA], dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], anche se l’assicurato non può beneficiare della copertura complementare dell’assicurazione contro gli infortuni in mancanza di prova di un caso di forza maggiore o di qualsiasi altro motivo legittimo, quest’ultimo resta ammissibile al rimborso delle sue spese mediche da parte del regime comune di assicurazione malattia.
43
Nel caso di specie, per quanto riguarda la questione se il ritardo nella dichiarazione d’infortunio potesse essere giustificato da motivi legittimi, occorre rilevare che la ricorrente, nella sua dichiarazione d’infortunio, ha descritto i sintomi, vale a dire il ginocchio gonfio e difficoltà a camminare, che essa ha potuto constatare sin dal giorno successivo all’infortunio. Essa ha spiegato che il medico da lei consultato presso il centro medico lo stesso giorno le ha consigliato di fare una RMI al suo ritorno dal viaggio. Afferma anche che i dolori sono continuati al suo ritorno. In tali circostanze, essa non poteva ignorare prima della scadenza del termine di dieci giorni lavorativi successivi alla data dell’infortunio che aveva subito un infortunio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura. Essa non può quindi sostenere di aver preso coscienza tardiva della gravità delle sue lesioni al fine di dimostrare che il ritardo nella sua dichiarazione d’infortunio era giustificato da un motivo legittimo.
44
Peraltro, è vero che dal modulo di dichiarazione d’infortunio risulta che quest’ultima deve essere accompagnata da un parere medico emesso da un medico. Tuttavia, non è affatto necessaria una diagnosi completa per poter dichiarare un infortunio. Infatti, l’articolo 15, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura prevede soltanto un certificato medico «che specifichi la natura delle lesioni e le probabili conseguenze dell’infortunio». Orbene, dalla dichiarazione d’infortunio risulta che la ricorrente si è recata, entro il termine di dieci giorni prescritto dall’articolo 15, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, in un centro medico e non dimostra che il medico da lei consultato abbia rifiutato di fornirle un certificato medico.
45
In considerazione di quanto precede, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un caso di forza maggiore o di un motivo legittimo che le avrebbe impedito di rispettare il termine di dieci giorni lavorativi prescritto dall’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura. Nel considerare che essa non ha sollevato un motivo legittimo che giustificasse il ritardo con cui ha presentato la sua dichiarazione d’infortunio, il [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso né un errore di valutazione né un’applicazione inesatta dell’articolo 15 della regolamentazione di copertura. A tal riguardo, la decisione impugnata non è viziata da errore.
46
Una siffatta constatazione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti supplementari invocati dalla ricorrente.
47
La ricorrente sostiene che i casi di dichiarazione tardiva d’infortunio non costituiscono un caso di esclusione della copertura o delle prestazioni previste dagli articoli 4 e 7 della regolamentazione di copertura. A tale riguardo, va osservato che gli articoli 4 e 7 della regolamentazione di copertura stabiliscono condizioni sostanziali per l’accettazione di un infortunio che sono indipendenti dal termine previsto all’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura.
48
Inoltre, secondo la ricorrente, l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura contenuta nella decisione impugnata è contraria al diritto a una buona amministrazione, che impone all’amministrazione di trattare equamente le questioni di ogni persona, nonché al dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi agenti, che la costringe ad un esame approfondito di tutte le circostanze del caso di specie. Come risulta dal precedente punto 41, l’APN ha proceduto a un esame approfondito delle circostanze del caso di specie e, senza ulteriori spiegazioni fornite dalla ricorrente, non è stato dimostrato che l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura fosse contraria al principio di buona amministrazione e al dovere di sollecitudine.
49
Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità
50
Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che sarebbero stati violati i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.
51
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal Consiglio, ritiene che il secondo motivo sia irricevibile.
52
A tal riguardo, a sostegno del presente motivo, la ricorrente si limita ad affermare, da un lato, che il [OSCURATO:PERSONA] ha applicato arbitrariamente il criterio del «motivo legittimo» previsto all’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura e, dall’altro, che il rigetto della sua dichiarazione d’infortunio viola il principio di proporzionalità, in quanto il superamento del termine non risulta da negligenza, senza ulteriori spiegazioni.
53
Pertanto, nei limiti in cui la ricorrente non sviluppa la sua argomentazione, occorre respingere il secondo motivo in quanto irricevibile in applicazione della giurisprudenza richiamata al precedente punto 19.
Sul terzo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 15 della regolamentazione di copertura
54
In subordine, la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura. Se tale articolo dovesse essere interpretato nel senso che impone rigorosamente un termine di dieci giorni lavorativi per la dichiarazione d’infortunio, tale disposizione dovrebbe essere dichiarata illegittima alla luce del pregiudizio ingiustificabile e sproporzionato arrecato al diritto statutario ad una copertura contro il rischio d’infortunio, di cui all’articolo 73 dello Statuto. La formulazione di tale disposizione osterebbe ad un’interpretazione restrittiva per quanto riguarda i motivi che possono essere presi in considerazione per esaminare il carattere giustificato del superamento del termine per la dichiarazione. La clausola, interpretata come fa l’APN, sarebbe assimilabile a una clausola abusiva comportante uno squilibrio tra i rispettivi diritti degli assicurati e dell’assicuratore e violerebbe il diritto alla previdenza sociale sancito dall’articolo 73 dello Statuto.
55
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], contesta tale argomentazione.
56
L’eccezione di illegittimità invocata dalla ricorrente riguarda l’inapplicabilità dell’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura a causa della mancata conformità di detto articolo con l’articolo 73 dello Statuto, e ciò nella parte in cui prevede che la dichiarazione d’infortunio debba essere presentata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l’infortunio si è verificato.
57
A tal riguardo, anzitutto, risulta chiaramente dall’articolo 73, paragrafo 1, dello Statuto che il funzionario è coperto contro i rischi d’infortunio «[a]lle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni». Tale articolo è servito da base giuridica per l’adozione della regolamentazione di copertura e la fissazione delle condizioni di rimborso delle spese sostenute rientra quindi nella competenza attribuita dall’articolo 73 dello Statuto alle istituzioni.
58
Inoltre, il termine previsto all’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura prevede eccezioni, vale a dire i casi di forza maggiore e l’esistenza di motivi legittimi.
59
Inoltre, come sostengono il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, la fissazione di una condizione temporale per la presentazione di una dichiarazione d’infortunio costituisce una misura necessaria al fine di prevenire gli abusi di diritto e le frodi. Infatti, una siffatta condizione mira a consentire alle istituzioni di verificare, con sufficiente certezza, l’effettività dell’incidente dichiarato nonché l’esistenza di un nesso di causalità tra quest’ultimo e le lesioni.
60
Infine, poiché gli assicurati possono allegare un certificato medico di prima constatazione alla loro dichiarazione d’infortunio, che può essere successivamente completata, un termine di dieci giorni non è irragionevole.
61
Pertanto, il termine fissato all’articolo 15, paragrafo 2, della regolamentazione di copertura e entro il quale, salvo casi di forza maggiore o motivi legittimi, occorre dichiarare un infortunio al fine di beneficiare del rimborso delle spese sostenute non può essere contrario all’articolo 73, paragrafo 1, dello Statuto.
62
Di conseguenza, occorre respingere l’eccezione di illegittimità in quanto infondata, cosicché il ricorso è integralmente respinto.
Sulle spese
63
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultimo.
64
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno pertanto le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
FU sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] europeo.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] europea sopporteranno le proprie spese.
da [OSCURATO:PERSONA]
Półtorak
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 ottobre 2025.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.