CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 29953/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 34770-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 1733 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3196/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2019 R.G.N. 2285/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. , RG. n. 34770/2019 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 3196/2019 aveva accolto parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato nullo il contratto di lavoro instaurato tra le parti il 1.7.2008 , in quanto frutto di violazione di norme imperative quali l'art. 18 DL n. 112/2008 ( entrato in vigore il 25.6.2008), per le quali era intervenuta sentenza penale di condanna (n.18619/2016) degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente amministratore delegato e direttore delle risorse umane di [OSCURATO:SOCIETA] ( cui era subentrata [OSCURATO:SOCIETA]) , per aver proceduto ad assumere personale in violazione dell'art. 10 All.A del Regolamento attuativo del RD n. 148/1931. La Corte territoriale aveva ritenuto che l'assunzione del [OSCURATO:PERSONA], già autista per oltre 10 anni dell'amministratore delegato Bertucci , fosse stata adottata in conformità al disposto dell'art. 10 del RD N. 148/1931, che, non prevedendo prove selettive e di comparazione con altri candidati, richiede invece la valutazione del lavoratore quanto a "capacità, operosità, moralità caratteristiche risultanti da attestati e referenze..." . Il giudice infatti valutava che tali requisiti, alla data dell'assunzione " fossero ben noti all'azienda" e fossero cosi' integrativi della valutazione richiesta. La Corte riteneva inoltre che il Codice di disciplina, che pure conteneva una parte relativa alle procedure di assunzione e selezione, asseritamente violate, non era stato prodotto dalla società, in tal modo non consentendo una valutazione dello stesso. La Corte di merito infine escludeva l'applicabilità dell'art. 18 del DL n. 112/2008, dispositivo di regole in caso di assunzione del personale, in quanto fino al sessantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione (ottobre 2008), non avrebbe potuto imporre alcun nuovo vincolo nella selezione dei dipendenti . Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. RAGIONI della [OSCURATO:PERSONA]. n. 34770/2019 1)- Con primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 18 decreto legge n. 112/2008 e 35, comma tre, del decreto legislativo n. 165/2001 in relazione all'articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c. Con tale motivo l'[OSCURATO:PERSONA] assume che al momento dell'assunzione (1 luglio 2008) del ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA] ( cui era subentrata) fosse comunque sottoposta a precise regole in materia di assunzioni, stante l'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008 in data 25 giugno 2008. In particolare rilevava che la società era assoggettata al disposto dell'art. 18 in tema di criteri per l'assunzione del personale sin dalla data di sua entrata in vigore al 25 giugno 2008 poiché, il termine di sessanta giorni riconosciuti dalla medesima norma, era solo finalizzato ad adottare un regolamento rispettoso dei criteri di cui all'articolo 35 del d.lvo n. 165/2001. Il motivo risulta infondato. Questa Corte ha già avuto modo di confrontarsi con fattispecie analoghe alla presente con riferimento ai tempi di entrata in vigore delle disposizioni richiamate. Da ultimo, (Cass.n.4571/2022), ha espressamente specificato che "in tema di reclutamento del personale da parte di società cd. "in house", l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif, dalla I. n. 133 del 2008 - nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla I. n. 102 del 2009, di conversione del d.l. n. 78 del 2009 -, che ha disposto che, ai fini del reclutamento in questione, le predette società adottino, entro un preciso limite temporale - "id est": sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione -, criteri che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, è norma immediatamente precettiva, in quanto il successivo d.P.R. n. 168 del 2010, adottato sulla base dell'art. 23 bis, comma 10, lett. A), del citato d.l. n. 112 del 2008, non ha integrato il precetto dettato dalla fonte primaria, essendosi limitato a richiamare detto precetto senza aggiungervi alcun contenuto sostanziale'.RG. n. 34770/2019 L'ordinanza ha poi ulteriormente precisato che "Non può, dunque, rinvenirsi alcun rapporto di specificazione tra quanto contenuto nella legge e quanto precisato nel regolamento tale da richiedere la dilazione del termine già fissato dalla normativa di rango primario (sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia il 21.10.2008) per l'adozione dei criteri e delle modalità, ispirate all'art. 35, comma 3, del T. U. n. 165 del 2008, per il reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica(....)" Il principio affermato, a cui si intende dare seguito, chiarisce che l'adozione dei nuovi criteri di selezione decorre dal 21.10.2008 e che pertanto le assunzioni antecedenti a tale data non sono ad essi assoggettabili, con esclusione, pertanto, della fondatezza della doglianza avanzata. 2) Il secondo motivo ha riguardo alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 allegato A Regio decreto n.148/1931 in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c.; parte ricorrente rileva che la Corte territoriale abbia comunque errato nel ritenere provata la valutazione del candidato autista in regione in ragione del disposto dell' articolo 10 che, pur richiamati, non avevano trovato conferma in una concreta valutazione. La Corte territoriale , partendo dal pacifico presupposto in fatto che il [OSCURATO:PERSONA] prima dell'assunzione in [OSCURATO:SOCIETA] fosse stato autista di fiducia dell'amministratore delegato Bertucci per circa dieci anni, ha desunto che le capacità professionali e le attitudini del dipendente fossero quindi note all'azienda e che tale conoscenza pregressa integrasse , al momento dell'assunzione, il vaglio di competenza e moralità imposto dal richiamato articolo 10. Si tratta di una valutazione di merito, espressa sulla base di elementi fattuali pacifici ( pregressa esperienza) e non contestati, che non puo' essere oggetto di ri-valutazione in sede di legittimità e che pure risponde ai principi in tema di reclutamento di personale in società a partecipazione pubblica effettuato nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 ( Cass.n.20782/2019; Cass.n. 13480/2018; Cass.n. 15099/2021) RG. n. 34770/2019 3) La terza censura lamenta la "violazione dell'articolo 112 c.p.c. nonché l'omesso esame di eccezione in relazione all'art. 360 co.1 n. 4 c.p.c".; con tale motivo la società ricorrente rileva come la corte territoriale non si sia pronunciata sulla eccezione relativa alla legittimità del licenziamento per giusta causa, essendo, la questione, rimasta assorbita dalla pronuncia di nullità del contratto di lavoro. 4) L'ultimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 111 co. 6 Cost. in relazione all'articolo 360 co.1 n.4 c.p.c., con riguardo alla carenza motivazionale in punto di licenziamento. I motivi possono essere trattati congiuntamente. Diversamente da quanto affermato dalla società nella terza censura, a pagine 7-8 della sentenza la corte di merito ha espressamente chiarito che l'atto di recesso in esame non poteva essere qualificato quale licenziamento ( e per tale ragione non era possibile pronunciare l'ordine di reintegrazione), ma solo quale "presa d'atto" di una nullità contrattuale rivelatasi insussistente. Si tratta di una chiara valutazione di merito, che, anche richiamando quanto già sul punto congruamente evidenziato dal tribunale, ha escluso la qualificazione giuridica del comportamento datoriale quale licenziamento, invece inquadrandolo quale riscontro oggettivo di una causa di nullità del contratto , successivamente accertata come inesistente. I motivi devono essere disattesi. Le spese seguono il principio di soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.RG. n. 34770/2019 Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma il 12 magg