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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 22234/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che note del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha evidenziato la carenza sopravvenuta di interesse dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26/06/2023, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 24/11/2020, ridete-minava ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena nei confronti degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti agli stessi ascritti.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 1:73 disp.att. cod. proc. pen. 3.

I ricorrenti hanno evidenziato come in sede di decisione la Corte di appello nulla avesse disposto in ordine alla confisca dei beni in sequestro, nonostante sul punto non fosse stato raggiunto alcun accordo tra le parti e facendo rinvio nell'ambito della motivazione ad un separato provvedimento, pronunciato de plano e senza contraddittorio tra le parti.

Tale provvedimento si doveva sostanzialmente ritenere abnorme, non essendo consentito ad esito del giudizio provvedere separatamente sulla confisca, dovendosi con ciò necessariamente impugnare la decisione ad esito dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. 4.

La difesa, tra l'altro, evidenziava come con il separato provvedimento del 28/06/2023 la Corte di appello avesse, in modo del tutto anomalo, invitato la difesa a documentare la pertinenza dei beni in sequestro rispetto all'imputazione elevata, atteso che il sequestro interveniva nell'ambito del procedimento 7337/2016, mentre la sentenza si riferiva al procedimento iscritto con il numero 3467/2018, nonostante dagli atti presenti al fascicolo del dibattimento fosse chiaramente evincibile che il secondo procedimento era stato avviato ad esito di uno stralcio per la posizione dei due ricorrenti.

5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di interesse atteso che in data 20/11/2023 era intervenuto il dissequestro dei beni richiamati dalla difesa con il ricorso per cassazione.

6. La difesa ha depositato note in data 11/04/2024 ed ha evidenziato la pronuncia di successivo provvedimento della Corte di appello del 20/11/2023, al quale conseguiva il difetto di interesse rispetto al ricorso proposto, atteso il disposto dissequestro della somme di cui ai verbali di sequestro del 27/11/2018 e del 02/11/2016 con restituzione agli aventi diritto, con revoca della confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Come osservato correttamente dal Procuratore generale agli atti è presente il provvedimento del 20/11/2023 con il quale è stato disposto il dissequestro delle somme di cui al verbale di sequestro del 27/11/2018 e del 02/11/2016, con restituzione agli aventi diritto, con conseguente difetto di interesse al ricorso da parte di Fastampa e Zarrillo.

In tal senso occorre osservare che sussiste l'interesse ad impugnare solo se, con l'impugnazione, può essere raggiunto un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della impugnazione si sia ormai esaurita, come avvenuto nel caso in esame, a seguito della presentazione del ricorso, a nulla rilevando l'astratta affermazione di un principio di diritto da affermare nel futuro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che note del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha evidenziato la carenza sopravvenuta di interesse dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26/06/2023, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 24/11/2020, ridete-minava ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena nei confronti degli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti agli stessi ascritti. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 1:73 disp.att. cod. proc. pen. 3. I ricorrenti hanno evidenziato come in sede di decisione la Corte di appello nulla avesse disposto in ordine alla confisca dei beni in sequestro, nonostante sul punto non fosse stato raggiunto alcun accordo tra le parti e facendo rinvio nell'ambito della motivazione ad un separato provvedimento, pronunciato de plano e senza contraddittorio tra le parti. Tale provvedimento si doveva sostanzialmente ritenere abnorme, non essendo consentito ad esito del giudizio provvedere separatamente sulla confisca, dovendosi con ciò necessariamente impugnare la decisione ad esito dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. 4. La difesa, tra l'altro, evidenziava come con il separato provvedimento del 28/06/2023 la Corte di appello avesse, in modo del tutto anomalo, invitato la difesa a documentare la pertinenza dei beni in sequestro rispetto all'imputazione elevata, atteso che il sequestro interveniva nell'ambito del procedimento 7337/2016, mentre la sentenza si riferiva al procedimento iscritto con il numero 3467/2018, nonostante dagli atti presenti al fascicolo del dibattimento fosse chiaramente evincibile che il secondo procedimento era stato avviato ad esito di uno stralcio per la posizione dei due ricorrenti. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di interesse atteso che in data 20/11/2023 era intervenuto il dissequestro dei beni richiamati dalla difesa con il ricorso per cassazione. 6. La difesa ha depositato note in data 11/04/2024 ed ha evidenziato la pronuncia di successivo provvedimento della Corte di appello del 20/11/2023, al quale conseguiva il difetto di interesse rispetto al ricorso proposto, atteso il disposto dissequestro della somme di cui ai verbali di sequestro del 27/11/2018 e del 02/11/2016 con restituzione agli aventi diritto, con revoca della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Come osservato correttamente dal Procuratore generale agli atti è presente il provvedimento del 20/11/2023 con il quale è stato disposto il dissequestro delle somme di cui al verbale di sequestro del 27/11/2018 e del 02/11/2016, con restituzione agli aventi diritto, con conseguente difetto di interesse al ricorso da parte di Fastampa e Zarrillo. In tal senso occorre osservare che sussiste l'interesse ad impugnare solo se, con l'impugnazione, può essere raggiunto un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della impugnazione si sia ormai esaurita, come avvenuto nel caso in esame, a seguito della presentazione del ricorso, a nulla rilevando l'astratta affermazione di un principio di diritto da affermare nel futuro. P.Q.M. Dichiara inammissibili
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