CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16813/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università edella Ricerca;- resistenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina 12 maggio 2023 n.402;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Messina laPresidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e dellaricerca scientifica e l’Università di Messina, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina nel 1981, avevaconseguito due specializzazioni: la prima in Neurologia, frequentando ilrelativo corso quadriennale dal 1981 al 1985; la seconda in “Malattieinfettive”, frequentando il relativo corso dal 1986 al 1988;-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcunaremunerazione o compenso;Numero registro generale 187/2024N.R.G.: 187/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 16813/2026Data pubblicazione 28/05/2026-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedelle suddette direttive, quantificato in euro 46.997,58, oltre interessi erivalutazione.2. Con sentenza 9.10.2019 n. 1906 il Tribunale di Messina rigettò ladomanda nei confronti dell’Università di Messina e condannò la Presidenzadel Consiglio al risarcimento del danno nella misura richiesta dall’attrice.Il Tribunale quantificò il danno nella misura di euro 6.713,94 (desuntadall’art. 11 l. 370/99) per ciascun anno di frequenza della scuola, e lamoltiplicò per sette, pari alla durata cumulata dei due corsi dispecializzazione seguiti e superati dall’attrice.La sentenza fu appellata in via principale dalla Presidenza del Consiglio ed invia incidentale da [OSCURATO:PERSONA].2.1. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio col proprio appello dedusse che:a) il risarcimento del danno non spettava per il periodo di frequenzaanteriore al 1° gennaio 1983, ovvero prima del momento in cui divenneefficace per gli Stati membri l’obbligo di remunerazione;b) non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse conseguito unaseconda specializzazione, quella in malattie infettive.2.2. [OSCURATO:PERSONA] invece si dolse della compensazione delle spese di lite.3. Con sentenza 12.5.2023 n. 402 la Corte d’appello di Messina accolsel’appello della Presidenza del Consiglio; escluse dal risarcimento il periodo difrequenza anteriore al 1° gennaio 1983; escluse altresì dal risarcimento ilNumero registro generale 187/2024N.R.G.: 187/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 16813/2026Data pubblicazione 28/05/2026periodo di frequenza della scuola di specializzazione in malattie infettive,condividendo la censura dell’amministrazione sul difetto di prova.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Rosa MariaRicci con ricorso fondato su due motivi.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio non ha depositato controricorso ma solo un “attodi costituzione” al fine di partecipare all’eventuale pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione del principio di noncontestazione.La ricorrente sostiene:-) di avere conseguito due diplomi di specializzazione: l’uno inneurologia, l’altro in neurofisiopatologia, all’esito di due successivi corsidella durata rispettivamente di quattro e tre anni;-) aveva tempestivamente depositato in primo grado i relatividiplomi;-) “per mero errore”, nell’atto di citazione aveva dedotto di avereconseguito altre e differenti specializzazioni: in “nefrologia” e in malattieinfettive, “in effetti mai conseguite” (così il ricorso, p. 6, primo capoverso; èevidente come la difesa della ricorrente continui anche in questa sede a fareuna certa confusione sui fatti di causa, dal momento che la specializzazionein “nefrologia” non ha mai fatto parte del dibattito processuale);-) tuttavia le amministrazioni convenute non sollevarono nel giudiziodi primo grado alcuna contestazione su quali fossero i diplomi dispecializzazione effettivamente conseguiti dall’attrice;-) solo con l’appello, per la prima volta, l’Amministrazione dedussenon esservi prova del conseguimento del diploma in malattie infettive;-) tale contestazione, pertanto, fu accolta dalla Corte d’appello conviolazione dell’art. 345 c.p.c..1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 187/2024N.R.G.: 187/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 16813/2026Data pubblicazione 28/05/2026In primo luogo è infondato in iure perché l'onere di contestazione sussistesoltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti (exmultis, Cass. Sez. 3, 13/02/2013, n. 3576, seguita da innumerevoliconformi).E va da sé che il titolo del diploma conseguito da [OSCURATO:PERSONA] tra il1986 ed il 1988 non è un fatto “noto allo Stato” inteso quale personagiuridica.1.2. In secondo luogo il motivo è infondato in facto, in quanto in primogrado:-) nella comparsa di costituzione, l’Avvocatura Generale dello Statoeccepì che “controparte ha però omesso di offrire attendibili elementiprobatori circa l'espletamento dell'attività di formazione a tempo pieno, chesolo il richiedente può essere in grado, ed ha quindi l'onere, di fornire” (p.29 della comparsa di costituzione);-) nella comparsa conclusionale, l’eccezione venne ribadita ripetendoche “in ogni caso non potrà essere accolta alcuna domanda riferita allaseconda specializzazione conseguita dall'attrice” (p. 5).Vi fu dunque da parte della difesa erariale una radicale negazione del fatto(c.d. “mera difesa”), di per sé sufficiente ad evitare gli effetti di cui all’art.115 c.p.c.2. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116c.p.c..Sostiene che la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione della Presidenzadel Consiglio senza badare al contenuto degli atti depositati; senza perciòavvedersi che ella aveva depositato il diploma di specializzazione inneurofisiopatologia; senza considerare che l’allegazione, contenuta nellacitazione, di avere conseguito la specializzazione in “malattie infettive”invece che in “neurofisiopatologia” era frutto di un mero ed evidente errore.Numero registro generale 187/2024N.R.G.: 187/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 16813/2026Data pubblicazione 28/05/20262.1. Il motivo è infondato, per quanto la motivazione della sentenzaimpugnata debba essere corretta: resterà tuttavia fermo il dispositivo, inquanto conforme a diritto.2.2. Nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l’odiernaricorrente:-) a p. 1 dedusse di avere conseguito, quale secondo diploma dispecializzazione, quello in “malattie infettive”;-) a p. 5 dedusse di avere conseguito, quale secondo diploma dispecializzazione, quello in “neurofisiopatologia”;-) a p. 6, nel rassegnare le conclusioni, chiese di accertare che puravendo conseguito il diploma di specializzazione in neurofisiopatologia, nonera stata remunerata;-) a p. 7 dichiarò di allegare alla citazione “copia fotostatica deldiploma di specializzazione in malattie infettive”.Al suddetto atto vennero allegate due lettere interruttive della prescrizione,nelle quali si dichiarava di avere conseguito il diploma di specializzazione inneurofisiopatologia, e il relativo diploma.2.3. Pertanto, se è vero che l’atto di citazione presentava una evidenteambiguità nell’esposizione del fatto costitutivo della pretesa, è altrettantovero - da un lato - che il Tribunale non ritenne di provvedere ai sensidell’art. 164 c.p.c. (né alcuna delle parti propose appello lamentando laviolazione di tale norma), sicché quell’ambiguità doveva ritenersidefinitivamente esclusa; e dall’altro che il rinvio contenuto nell’atto dicitazione ai documenti allegati avrebbe consentito alla Corte d’appello disuperare agevolmente il lapsus calami commesso dalla difesa dell’attricenell’atto di citazione.2.4. Nonostante tale errore, come accennato il dispositivo della decisioned’appello è conforme a diritto, il che impone il rigetto del ricorso concorrezione della motivazione.N.R.G.: 187/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero registro generale 187/2024Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 16813/2026Data pubblicazione 28/05/2026L’odierna ricorrente infatti chiese di essere risarcita del pregiudizio patitoper avere frequentato il corso di specializzazione in “neurofisiopatologia”senza essere remunerata, in violazione del principio di fonte comunitaria(introdotto dalla Direttiva 1982/76) che imponeva agli Stati membri dicorrispondere una “adeguata remunerazione” ai frequentanti le scuole dispecializzazione in medicina.Tuttavia quell’obbligo non era incondizionato, ma sussisteva solo in favoredi quanti avessero frequentato una scuola di specializzazione prevista dalleDirettive 1975/362 e 1975/363, cioè comuni ad almeno due Stati membri.Ma né l’una, né l’altra di tali Direttive prevedevano la specializzazione inneurofisiopatologia.Questa Corte, in fattispecie identiche, ha già ripetutamente affermato nonessere dovuto il risarcimento da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 aquanti avessero conseguito la specializzazione in neurofisiopatologia (Cass.Sez. U. n. 26603 del 2024; Cass. n. 18381 del 2024; Cass. n. 25388 del2023; Sez. 3, Ordinanza n. 39826 del 2021, nonché la decisionepronunciata sul ricorso n.r.g. 17011/2024, decisa da questo Collegionell’odierna adunanza camerale ed in corso di pubblicazione al momentodella redazione del presente provvedimento).2.5. L’errore denunciato dalla ricorrente, in definitiva, non fu decisivo ai finidel rigetto dell’appello, in quanto il risarcimento per il conseguimento dellaspecializzazione in neurofisiopatologia non era comunque dovuto.Il ricorso va perciò rigettato, previa correzione della motivazione delprovvedimento impugnato nei termini che precedono.3. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’Amministrazionesvolto attività difensiva.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 187/2024N.R.G.: 187/24Camera di consiglio del 15 aprile 2026 Numero sezionale 1347/2026Numero di raccolta generale 16813/2026Data pubblicazione 28/05/2026quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 15 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])