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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 16398/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con l'ordinanza, in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo avverso l'ordinanza di diniego della riduzione di pena per liberazione anticipata proposta da D'[OSCURATO:PERSONA] emessa dal Magistrato di sorveglianza relativamente al semestre compreso tra il 14/11/2019 e il 13/5/2020.

Si osservava che era stata tenuta presso la struttura di Pescara una condotta non regolare sanzionata, tra l'altro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in via disciplinare con l'esclusione dall'attività sportiva e da quella ricreativa.

Avverso tale ordinanza il D'Agostino ricorreva per cassazione, assumendo che la decisione era avvenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e prima che si decidesse il reclamo sulla sanzione disciplinare.

E' stata allegata memoria supporto delle motivazioni addotte.

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati.

Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argonnentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.

U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi della sanzione disciplinare che ha indotto a escludere la concessione della libertà anticipata per il semestre in questione.

Del resto, l'aver inscenato uno sciopero della fame e il rifiuto di rientrare in cella affermando di voler andare in isolamento sono stati ritenuti aspetti non compatibili con la partecipazione all'opera di rieducazione.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] PiarSìhi \)\014./ [OSCURATO:PERSONA]` Ll;.E

2. 8 P" 9ggi, ------

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con l'ordinanza, in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo avverso l'ordinanza di diniego della riduzione di pena per liberazione anticipata proposta da D'[OSCURATO:PERSONA] emessa dal Magistrato di sorveglianza relativamente al semestre compreso tra il 14/11/2019 e il 13/5/2020. Si osservava che era stata tenuta presso la struttura di Pescara una condotta non regolare sanzionata, tra l'altro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in via disciplinare con l'esclusione dall'attività sportiva e da quella ricreativa. Avverso tale ordinanza il D'Agostino ricorreva per cassazione, assumendo che la decisione era avvenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e prima che si decidesse il reclamo sulla sanzione disciplinare. E' stata allegata memoria supporto delle motivazioni addotte. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argonnentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi della sanzione disciplinare che ha indotto a escludere la concessione della libertà anticipata per il semestre in questione. Del resto, l'aver inscenato uno sciopero della fame e il rifiuto di rientrare in cella affermando di voler andare in isolamento sono stati ritenuti aspetti non compatibili con la partecipazione all'opera di rieducazione. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] PiarSìhi \)\014./ [OSCURATO:PERSONA]` Ll;.E 2. 8 P" 9ggi, ------
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