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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04042/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29191/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.629 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e quindi all'entità complessiva della pena, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte territoriale si è uniformata a quanto stabilito da questa Corte in sede di rinvio, con esclusivo riguardo alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29191/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.629 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e quindi all'entità complessiva della pena, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte territoriale si è uniformata a quanto stabilito da questa Corte in sede di rinvio, con esclusivo riguardo alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09
Sentenza Cassazione n. 04042/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris