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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 35589/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 20 dicembre 2022 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare genetico rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 10 novembre 2022. 1.1 La sottoposizione alla custodia cautelare in carcere del Marfella è relativa alla contestazione di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso operante nella zona orientale della città di Napoli, descritta al capo n.1 del titolo cautelare.

Si tratta di un 'cartello' tra più famiglie camorristiche che secondo l'accusa si sono confederate allo scopo di opporsi all'egemone clan dei Mazzarella.

Le principali fonti di prova sono rappresentate da contributi dichiarativi di collaboratori di giustizia e captazioni di conversazioni tra gli affiliati. 1.2 Quanto alla posizione del Marfella sono oggetto di valutazione: a) le dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] che lo indica - tra l'altro - nel 2022 come 'reggente' del cla [OSCURATO:PERSONA]; b) le conversazioni intercettate e rese possibili, dal carcere, mediante l'utilizzo di un telefono cellulare che il Marfella avrebbe condiviso con il compagno di cella [OSCURATO:PERSONA]; c) altre conversazioni intera/los relative al ruolo svolto dal Marfella e al permanente sostegno economico durante la detenzione.

Nel valutare le obiezioni difensive (pag. da 10 a 13 della decisione impugnata) si evidenzia che le perplessità sulla identificazione della voce (come quella del Marrfella) nella conversazione del 30 novembre 2016) non inficiano la corretta ricostruzione delle altre, numerose, conversazioni come riferibili proprio al Marfella.

Si prende in esame altresì il tema della 'sovrapposizione' tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati (partecipazione al clan D'Amico con sentenza di condanna emessa in primo grado il 26 luglio 2017).

Sul punto si afferma, in sintesi, che pur in ipotesi di contestazione della partecipazione al reato associativo 'in forma aperta' è sempre doveroso individuare in concreto la perduranza o meno dell'apporto del singolo alla associazione contestata.

Nel caso del precedente giudizio, le condotte si fermano all'anno 2015 e pertanto non vi è alcuna coincidenza temporale tra le due contestazioni, posto che il 'cartello' tra i diversi clan si sarebbe formato nell'anno 2016 e consolidato nel 2017 (si citano stralci di conversazioni indicative) .Resta dunque piernamente integrata, secondo il Tribunale, la gravità indiziaria in riferimento alla convergenza tra le dichiarazioni rese dal Pipolo e i contenuti delle conversazioni captate.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico ampio motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il ricorrente evidenzia, in sintesi, che la motivazione in tema di gravità indiziaria sarebbe meramente apparente.

Si ritiene in particolare che le incertezze sulla attribuzione soggettiva della conversazione del 30 novembre 2016 - attestate dallo stesso Tribunale - avrebbero dovuto comportare la rivalutazione di tutti i colloqui intercettati su quella utenza ed in quel pendo, posto che, evidentemente, l'apparecchio non era in uso solo al Marfella e al Contini.

Si reputa inoltre non correttamente argomentata l'affermazione per cui la condotta partecipativa al clan D'Amico (contestata nel diverso procedimento) si sarebbe interrotta nel 2015.

Si tratta di una mera asserzione, tesa a risolvere in modo non consentito il dubbio introdotto dalla difesa.

Quanto alla conversazione inter alios del 2020 (sul preteso sostegno economico ricevuto dal Marfella durante la detenzione) si ribadisce che il riferimento del [OSCURATO:PERSONA] al Marfella era fatto a mò di esempio e non per hè il Marfella fosse realmente destinatario della 'mesata'.

Non sono, inoltre, stati risolti i dubbi di attendibilità relativi al dichiarante Pipolo, evidenziati nella memoria depositata innanzi al Tribunale.

3. Il ricorso è infondato. 3.1 Ed invero, le valutazioni espresse dal Tribunale sui Profili oggetto di contestazione risultano pienamente logiche ed esaustive, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso.

Va premesso, quanto al giudizio di gravità indiziaria che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.

In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.

La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez.

IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 3.3 Con ciò non si intende dire che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez.

I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . 3.4 Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica.

4. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. 4.1 Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez.

U ric.

Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. 4.2 Ciò premesso, va rilevato che nella decisione impugnata sono stati indicati più elementi di fatto che in modo non illogico si è ritenuto dotati di 'carica indicativa' dell'avvenuto inserimento del soggetto nel particolare gruppo criminale in esame, dovendosi tenere conto dell'attuale fase procedimentale in cui si colloca il giudizio incidentale.

Ad essere oggetto di prova nel caso di condotta partecipativa ad un ente mafioso è - di regola - un segmento di condotta (o più segmenti) che si ritiene essere esplicativo dell' avvenuto inserimento, che resta il fatto da provare.Non vi è dubbio, pertanto, circa la necessità di dimostrare in sede processuale l'avvenuta «attivazione» del soggetto che si assume partecipe in favore del gruppo.

Ciò è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità nella nota decisione Modaffari del 2021, lì dove si afferma in motivazione : [..] le stesse ricadute del principio di proporzionalità tra reato e sanzione, portando necessariamente a ritenere come doverosa la connotazione della condotta partecipativa in senso dinamico, impedisce decisamente scorciatoie interpretative correlate alla avvenuta dimostrazione del mero accordo di ingresso ovvero alla presenza di condizioni soggettive cui non si accompagni, in virtù della valenza dei dati di contesto quali interpretabili alla luce delle massime d'esperienza, un concreto connotato di effettiva agevolazione.

Il comportamento - di volta in volta - elevato ad "indice rivelatore" del fatto punibile deve, pertanto, essere apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi univocamente riconoscere ed interpretare come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo...; ed ancora ..nel compiere questa indagine ricostruttiva finalizzata a superare il dato, potenzialmente equivoco, della semplice adesione statica collocata in un determinato momento temporale ed avulsa da ogni ulteriore elemento storico-fattuale che dimostri la concreta attivazione del singolo a favore del sodalizio, il giudice, prescindendo da un'acritica adesione formale ad un certo modello ricostruttivo astratto, dovrà avere riguardo alla realtà criminale (anche esterna rispetto allo specifico contesto di riferimento, se ciò si rende necessario al fine di un confronto) ed al materiale probatorio acquisito ed utilizzabile: in tal modo, conseguirà quegli elementi di prova comprovanti l'appartenenza sostanziale e la conseguente permanenza di condotta che il reato richiede per la sua configurabilità [..] . 4.3 Ora, nel caso in esame le considerazioni espresse dal Tribunale si fondano da un lato su precise dichiarazioni di un collaborante e dall'altro sull'esame di una serie di captazioni di conversazioni che - nel loro complesso - appaiono idonee a sostenere la contestazione operata.

Se è vero che, per come precisato dallo stesso Tribunale, una delle conversazioni non è riferibile al Marfella, appare significativo che nelle altre conversazioni (su cui la contesrtazione difensiva è del tutto generica) si affrontino - dal carcere - temi di chiara rilevanza associativa, né il dato meramente formale della avvenuta emissione della sentenza di condanna (nel diverso procedimento) nel corso del 2017 appare ostativo all'apprezzamento di emergenze istruttorie che illustrano la formazione di un 'nuovo gruppo criminale', ferme restando le valutazioni che di tale aspetto potrranno farsi nello sviluppo del procedimento.

Gli indicatori di appartenenza del Marfella al nuovo gruppo/si completano con il dato relativo alla percezione (nel 2020) del contributo economico spettante agli affiliati," come argomentato dal Tribunale.

Da ciò deriva la infondatezza delle doglianze, non potendosi realizzare in sede di legittimità alcuna 'rilettura' del contenuto dei colloqui intercettati, come in sostanza sollecitato dal ricorrente in riferimento al tema della percezione dello 'stipendio' da parte del Marfella.

5. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 dicembre 2022 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare genetico rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 10 novembre 2022. 1.1 La sottoposizione alla custodia cautelare in carcere del Marfella è relativa alla contestazione di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso operante nella zona orientale della città di Napoli, descritta al capo n.1 del titolo cautelare. Si tratta di un 'cartello' tra più famiglie camorristiche che secondo l'accusa si sono confederate allo scopo di opporsi all'egemone clan dei Mazzarella. Le principali fonti di prova sono rappresentate da contributi dichiarativi di collaboratori di giustizia e captazioni di conversazioni tra gli affiliati. 1.2 Quanto alla posizione del Marfella sono oggetto di valutazione: a) le dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] che lo indica - tra l'altro - nel 2022 come 'reggente' del cla [OSCURATO:PERSONA]; b) le conversazioni intercettate e rese possibili, dal carcere, mediante l'utilizzo di un telefono cellulare che il Marfella avrebbe condiviso con il compagno di cella [OSCURATO:PERSONA]; c) altre conversazioni intera/los relative al ruolo svolto dal Marfella e al permanente sostegno economico durante la detenzione. Nel valutare le obiezioni difensive (pag. da 10 a 13 della decisione impugnata) si evidenzia che le perplessità sulla identificazione della voce (come quella del Marrfella) nella conversazione del 30 novembre 2016) non inficiano la corretta ricostruzione delle altre, numerose, conversazioni come riferibili proprio al Marfella. Si prende in esame altresì il tema della 'sovrapposizione' tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati (partecipazione al clan D'Amico con sentenza di condanna emessa in primo grado il 26 luglio 2017). Sul punto si afferma, in sintesi, che pur in ipotesi di contestazione della partecipazione al reato associativo 'in forma aperta' è sempre doveroso individuare in concreto la perduranza o meno dell'apporto del singolo alla associazione contestata. Nel caso del precedente giudizio, le condotte si fermano all'anno 2015 e pertanto non vi è alcuna coincidenza temporale tra le due contestazioni, posto che il 'cartello' tra i diversi clan si sarebbe formato nell'anno 2016 e consolidato nel 2017 (si citano stralci di conversazioni indicative) .Resta dunque piernamente integrata, secondo il Tribunale, la gravità indiziaria in riferimento alla convergenza tra le dichiarazioni rese dal Pipolo e i contenuti delle conversazioni captate. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico ampio motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il ricorrente evidenzia, in sintesi, che la motivazione in tema di gravità indiziaria sarebbe meramente apparente. Si ritiene in particolare che le incertezze sulla attribuzione soggettiva della conversazione del 30 novembre 2016 - attestate dallo stesso Tribunale - avrebbero dovuto comportare la rivalutazione di tutti i colloqui intercettati su quella utenza ed in quel pendo, posto che, evidentemente, l'apparecchio non era in uso solo al Marfella e al Contini. Si reputa inoltre non correttamente argomentata l'affermazione per cui la condotta partecipativa al clan D'Amico (contestata nel diverso procedimento) si sarebbe interrotta nel 2015. Si tratta di una mera asserzione, tesa a risolvere in modo non consentito il dubbio introdotto dalla difesa. Quanto alla conversazione inter alios del 2020 (sul preteso sostegno economico ricevuto dal Marfella durante la detenzione) si ribadisce che il riferimento del [OSCURATO:PERSONA] al Marfella era fatto a mò di esempio e non per hè il Marfella fosse realmente destinatario della 'mesata'. Non sono, inoltre, stati risolti i dubbi di attendibilità relativi al dichiarante Pipolo, evidenziati nella memoria depositata innanzi al Tribunale. 3. Il ricorso è infondato. 3.1 Ed invero, le valutazioni espresse dal Tribunale sui Profili oggetto di contestazione risultano pienamente logiche ed esaustive, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso. Va premesso, quanto al giudizio di gravità indiziaria che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 3.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). 3.3 Con ciò non si intende dire che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») . 3.4 Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 4. Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. 4.1 Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. 4.2 Ciò premesso, va rilevato che nella decisione impugnata sono stati indicati più elementi di fatto che in modo non illogico si è ritenuto dotati di 'carica indicativa' dell'avvenuto inserimento del soggetto nel particolare gruppo criminale in esame, dovendosi tenere conto dell'attuale fase procedimentale in cui si colloca il giudizio incidentale. Ad essere oggetto di prova nel caso di condotta partecipativa ad un ente mafioso è - di regola - un segmento di condotta (o più segmenti) che si ritiene essere esplicativo dell' avvenuto inserimento, che resta il fatto da provare.Non vi è dubbio, pertanto, circa la necessità di dimostrare in sede processuale l'avvenuta «attivazione» del soggetto che si assume partecipe in favore del gruppo. Ciò è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità nella nota decisione Modaffari del 2021, lì dove si afferma in motivazione : [..] le stesse ricadute del principio di proporzionalità tra reato e sanzione, portando necessariamente a ritenere come doverosa la connotazione della condotta partecipativa in senso dinamico, impedisce decisamente scorciatoie interpretative correlate alla avvenuta dimostrazione del mero accordo di ingresso ovvero alla presenza di condizioni soggettive cui non si accompagni, in virtù della valenza dei dati di contesto quali interpretabili alla luce delle massime d'esperienza, un concreto connotato di effettiva agevolazione. Il comportamento - di volta in volta - elevato ad "indice rivelatore" del fatto punibile deve, pertanto, essere apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi univocamente riconoscere ed interpretare come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo...; ed ancora ..nel compiere questa indagine ricostruttiva finalizzata a superare il dato, potenzialmente equivoco, della semplice adesione statica collocata in un determinato momento temporale ed avulsa da ogni ulteriore elemento storico-fattuale che dimostri la concreta attivazione del singolo a favore del sodalizio, il giudice, prescindendo da un'acritica adesione formale ad un certo modello ricostruttivo astratto, dovrà avere riguardo alla realtà criminale (anche esterna rispetto allo specifico contesto di riferimento, se ciò si rende necessario al fine di un confronto) ed al materiale probatorio acquisito ed utilizzabile: in tal modo, conseguirà quegli elementi di prova comprovanti l'appartenenza sostanziale e la conseguente permanenza di condotta che il reato richiede per la sua configurabilità [..] . 4.3 Ora, nel caso in esame le considerazioni espresse dal Tribunale si fondano da un lato su precise dichiarazioni di un collaborante e dall'altro sull'esame di una serie di captazioni di conversazioni che - nel loro complesso - appaiono idonee a sostenere la contestazione operata. Se è vero che, per come precisato dallo stesso Tribunale, una delle conversazioni non è riferibile al Marfella, appare significativo che nelle altre conversazioni (su cui la contesrtazione difensiva è del tutto generica) si affrontino - dal carcere - temi di chiara rilevanza associativa, né il dato meramente formale della avvenuta emissione della sentenza di condanna (nel diverso procedimento) nel corso del 2017 appare ostativo all'apprezzamento di emergenze istruttorie che illustrano la formazione di un 'nuovo gruppo criminale', ferme restando le valutazioni che di tale aspetto potrranno farsi nello sviluppo del procedimento. Gli indicatori di appartenenza del Marfella al nuovo gruppo/si completano con il dato relativo alla percezione (nel 2020) del contributo economico spettante agli affiliati," come argomentato dal Tribunale. Da ciò deriva la infondatezza delle doglianze, non potendosi realizzare in sede di legittimità alcuna 'rilettura' del contenuto dei colloqui intercettati, come in sostanza sollecitato dal ricorrente in riferimento al tema della percezione dello 'stipendio' da parte del Marfella. 5. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancel
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