CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 38380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto aa: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BENEVENTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza, emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli il 19/01/2017, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 19/02/2015, irrevocabile il 27/02/2019, a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte Suprema di Cassazione. 1.2. La domanda di revisione, con cui si chiedeva altresì la sospensione dell'esecuzione della pena, constava di un unico motivo con cui il ricorrente deduceva l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte con il decreto n. 4716 del 28/09/2010 della Procura di Napoli, sostenendo che ne scaturisse un quadro probatorio incerto e lacunoso a suo carico. L'istante lamentava l'assenza di un provvedimento di convalida da parte del Giudice per le indagini preliminari e aggiungeva che l'inutilizzabilità di detti mezzi di prova era stata espressamente affermata dalla sentenza n. 44411 del 2014 della Suprema Corte di Cassazione. 2. Il ricorso si fonda su un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e seg. cod. proc. pen., ribadendosi l'inutilizzabilità delle intercettazioni di cui si tratta per le ragioni diffusamente esplicitate nel ricorso, ove sul punto si richiamano plurime pronunce di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, presentandosi come una confusa richiesta di quarto giudizio, giacché neppure si indica quale sia la prova nuova a fondamento della richiesta di revisione, che certamente non può essere rappresentata dalla citata sentenza n. 44411 del 2014 della Corte di cassazione, la quale non può assurgere a "prova nuova", attesa innanzitutto l'assenza del carattere di novità, anche nell'accezione di mancata valutazione della prova, poiché la sentenza impugnata esordiva trattando della inutilizzabilità di plurime intercettazioni captate nel corso del procedimento, tra le quali quelle censurate dal ricorrente.Premesso che, in tema di revisione la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato. (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028), la sentenza impugnata illustra con chiarezza come, a sostegno delle statuizioni sulla responsabilità penale dell'istante, non fossero state impiegate le intercettazioni censurate e che il compendio probatorio invocato a carico dello Sparandeo nelle sentenze di merito fosse ampio e completo, ma del tutto privo di qualsiasi riferimento alle captazioni avvenute in base al decreto n. 4716 del 2010 della Procura di Napoli, se non in senso escludente, poiché i giudici della cognizione davano ampiamente conto delle relative inutilizzabilità. Difetta, pertanto, così come si legge nella sentenza impugnata, anche il carattere stesso di prova «poiché l'affermazione di responsabilità penale del condannato in ordine ai reati di cui ai capi M) e L) tiene conto di un vasto compendio probatorio al quale risultano estranee le intercettazioni censurate» e, dunque, l'apporto delle predette intercettazioni al percorso motivazionale dei giudizi di condanna impugnati è nullo. 2. In conclusione, la sentenza impugnata si appalesa congrua e corretta in diritto, conseguendone che l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio