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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23232/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di riconoscimento dellacontinuazione tra reati giudicati con due sentenze definitive, emesse neiconfronti del condannato, una, per il reato di associazione di stampo mafioso dal13 settembre 1982 al 13 ottobre 1987, l’altra, per il medesimo titolo di reato, dalmaggio 2009 al mese di aprile 2015.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione: deduce ilricorrente che vi è continuità tra i due sodalizi di cui il condannato è statoriconosciuto capo, che il periodo di carcerazione sofferto non ha interrotto ilmedesimo disegno criminoso e che Santangelo ha deciso, sin dal momentodell’adesione al primo gruppo, nel 1982, di mantenere in vita sempre lo stessosodalizio, riportando a sostegno degli argomenti spesi, stralci delle sentenze dicognizione) è inammissibile perché versato in fatto e, comunque,manifestamente infondato quanto al lamentato vizio di motivazione che non siricava dalla lettura dell’ordinanza impugnata.Rilevato che, infatti, che nel caso in esame emerge dal provvedimentocensurato che il sodalizio omonimo è rimasto operativo per decenni e che sitratta di mafia storica, con avvenuto riconoscimento del vincolo dellacontinuazione in sede di cognizione, con la seconda sentenza definitiva, tra ilreato in quella sede giudicato ed altro reato associativo commesso dal 2006 al2009, specificando che però si tratta di condotte che si sono susseguite senzasoluzione di continuità e che invece tra i primi fatti risalenti agli anni 80 e ilsecondo sodalizio giudicato con l'altro titolo vi è uno iato temporale di circa 20anni.[OSCURATO:PERSONA] altresì che la motivazione del provvedimento censurato fariferimento al fatto che i collaboratori di giustizia hanno riferito della gestione dalcarcere del clan da parte del ricorrente, attività che però si colloca negli anni2006-2015, ricostruzione resa dal giudice della cognizione che viene confutatada altri corrente con argomenti versati in fatto e di puro merito che non possonotrovare rivalutazione nella presente sede.Rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto dideterminazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziato che, dunque, la prova del medesimo disegno criminoso è stataesclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica,immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati,nonché con l’indirizzo interpretativo di questa Corte secondo il quale, in caso dicontinuazione tra reati associativi, non è sufficiente il riferimento alla tipologiadel reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indaginesulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuitànel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la suasuccessiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto aduna pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesimaorganizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 01; Sez.6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01), e che, qualora siariconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, il vincolodella continuazione tra i reati associativi può essere riconosciuto solo a seguito diuna specifica indagine sulla loro natura, sulla loro concreta operatività e sullaloro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, deiprogrammi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loroformazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della naturapermanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e dellecondotte criminose (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01;Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 - 01; Sez.6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106 - 01)..[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di riconoscimento dellacontinuazione tra reati giudicati con due sentenze definitive, emesse neiconfronti del condannato, una, per il reato di associazione di stampo mafioso dal13 settembre 1982 al 13 ottobre 1987, l’altra, per il medesimo titolo di reato, dalmaggio 2009 al mese di aprile 2015.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a ununico motivo (violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione: deduce ilricorrente che vi è continuità tra i due sodalizi di cui il condannato è statoriconosciuto capo, che il periodo di carcerazione sofferto non ha interrotto ilmedesimo disegno criminoso e che Santangelo ha deciso, sin dal momentodell’adesione al primo gruppo, nel 1982, di mantenere in vita sempre lo stessosodalizio, riportando a sostegno degli argomenti spesi, stralci delle sentenze dicognizione) è inammissibile perché versato in fatto e, comunque,manifestamente infondato quanto al lamentato vizio di motivazione che non siricava dalla lettura dell’ordinanza impugnata.Rilevato che, infatti, che nel caso in esame emerge dal provvedimentocensurato che il sodalizio omonimo è rimasto operativo per decenni e che sitratta di mafia storica, con avvenuto riconoscimento del vincolo dellacontinuazione in sede di cognizione, con la seconda sentenza definitiva, tra ilreato in quella sede giudicato ed altro reato associativo commesso dal 2006 al2009, specificando che però si tratta di condotte che si sono susseguite senzasoluzione di continuità e che invece tra i primi fatti risalenti agli anni 80 e ilsecondo sodalizio giudicato con l'altro titolo vi è uno iato temporale di circa 20anni.[OSCURATO:PERSONA] altresì che la motivazione del provvedimento censurato fariferimento al fatto che i collaboratori di giustizia hanno riferito della gestione dalcarcere del clan da parte del ricorrente, attività che però si colloca negli anni2006-2015, ricostruzione resa dal giudice della cognizione che viene confutatada altri corrente con argomenti versati in fatto e di puro merito che non possonotrovare rivalutazione nella presente sede.Rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto dideterminazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziato che, dunque, la prova del medesimo disegno criminoso è stataesclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica,immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati,nonché con l’indirizzo interpretativo di questa Corte secondo il quale, in caso dicontinuazione tra reati associativi, non è sufficiente il riferimento alla tipologiadel reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indaginesulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuitànel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la suasuccessiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto aduna pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesimaorganizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 01; Sez.6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01), e che, qualora siariconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, il vincolodella continuazione tra i reati associativi può essere riconosciuto solo a seguito diuna specifica indagine sulla loro natura, sulla loro concreta operatività e sullaloro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, deiprogrammi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loroformazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della naturapermanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e dellecondotte criminose (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01;Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786 - 01; Sez.6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106 - 01)..[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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