CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 27784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19053-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il medesimo elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa a mandataria [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, m.boscarato©sicurezzapostale.it arturoantonucci©ordineavvocatiroma.orq nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, - intimata- avverso la sentenza n. 331/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 20/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] SpA, assumendo di essere creditrice dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della società [OSCURATO:SOCIETA], debitrice della banca, convenne in giudizio i fideiussori per sentir dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, ai sensi dell'art.2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai medesimi avente ad oggetto beni immobili di loro proprietà esclusiva. 2. Nel contraddittorio con i convenuti il Tribunale di Macerata accolse la domanda ritenendo la sussistenza degli elementi di cui all'art. 2901 c.c.: l'atto di costituzione del fondo era atto a titolo gratuito posto in essere in data successiva al sorgere della posizione creditoria della banca; l'atto arrecava pregiudizio alle ragioni creditorie, anche in mancanza di prova, da parte dei fideiussori, dell'esistenza di residualità patrimoniali che potessero garantire il credito; vi era la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del credito. 3. A seguito di appello dei soccombenti, e nel contraddittorio con la banca, e poi con la società cessionaria del credito, attuale resistente, Fedaia SpV, la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 20/4/2020, ha rigettato l'appello, condannando gli appellanti alle spese del grado. Per quanto ancora qui di interesse, la Corte d'Appello ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'appellante bez per violazione del principio di litispendenza ritenendo che eccezione avrebbe dovuto essere sollevata nei confronti del giudice adito successivamente e, dunque, nel caso in esame, del giudice la cui sentenza si chiede di far valere nel presente giudizio; quanto alla eccezione del ne bis in idem, la stessa è stata dichiarata inammissibile per non avere la parte prodotto la prova del passaggio in giudicato della sentenza che si pretende di far valere nell'odierno giudizio; quanto ai presupposti dell'azione revocatoria la Corte d'Appello ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esperimento dell'azione, la sussistenza di un credito, indipendentemente dal fatto che lo stesso fosse certo, liquido ed esigibile; ha ritenuto che l'atto dispositivo fosse stato posto in essere successivamente al sorgere del credito, momento identificabile con quello del rilascio delle fideiussioni, rispetto al quale la costituzione di fondo patrimoniale era di molto successiva; che fosse provato l'elemento soggettivo costituito dalla scientia damni, cioè della mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione arrecava alle ragioni del creditore. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. a .. L c. ivadltpun-u">6.4. Momckinkchnn,•-) )""Alv 9.9- La società [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del credito;( ha resistito con 19\1 controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Rilevato che: 1.Con il primo motivo - violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., in riferimento ai requisiti di cui all'art. 2901 c.c. - in particolare in punto di scientia damni, nonché ex art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di decisione anche relativamente alle risultanze istruttorie - i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto sussistenti i presupposti dell'actio pauliana, pur non esistendo un credito neppure potenziale, dal momento che lo scoperto di conto corrente della società garantita era minimo e tale da escludere, oltre all'eventus damni, anche la scientia damni. A conferma della non sussistenza dell'elemento soggettivo, la ricorrente menziona l'assenza di una valida ragione di credito della banca e la non conformità a buona fede del comportamento della stessa che, con un recesso immediato e privo di giustificazione, e cioè in assenza di un significativo scoperto del debitore principale, lo avrebbe mandato in sofferenza. Neppure dopo la sottoscrizione del fondo patrimoniale sussisterebbe un credito, se non in relazione ad uno scoperto modesto di € 15.484,23. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3 e violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti con riguardo al mancato esame delle perizie estimative degli immobili in atti. Inesistenza dell'eventus damn i ricorrenti lamentano che la sentenza abbia escluso la sussistenza di una adeguata residualità patrimoniale in capo ai fideiussori nonostante fosse presente in atti una perizia estimativa relativa al valore di beni residui.1 -2 I primi due motivi di ricorso sono inammissibili ai sensi dell'art.360 bis c.p.c. in quanto la sentenza ha ritenuto esistenti i presupposti dell'azione revocatoria in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte, sia in ordine alla qualità del credito (Cass., 3, n. 8680 del 9/4/2009; Cass., 3, n. 3676 del 15/2/2011, Cass., 6-3, n. 10522 del 3/6/2020) sia in ordine alla distribuzione dell'onere della prova circa i presupposti dell'azione (Cass., n. 19207 del 2018; Cass., 6-3 n. 16221 del 18/6/2019), sia in ordine all'elemento soggettivo, ed i motivi non prospettano vizi di sussunzione ma si limitano a richiedere un riesame dei fatti e delle prove, inammissibile in questa sede. Quanto alla sussistenza del credito, premesso che, come è noto, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito anche solo potenziale, un'aspettativa non pretestuosa, le deduzioni mosse dai ricorrenti non valgono ad inficiare in alcun modo l'accertamento svolto dalla Corte d'Appello in ordine allo scoperto di conto corrente sussistente nei confronti della società debitrice. Quanto alla pretesa pretermissione del patrimonio immobiliare residuo in capo ai fideiussori l che la Corte d'Appello avrebbe dovuto considerare per escludere la sussistenza dell'eventus damni, il motivo è parimenti inammissibile in quanto i ricorrenti fanno riferimento ad una perizia estimativa che si assume essere stata pretermessa, rispetto alla quale sussiste, invero, con evidenza il difetto di interesse in quanto la perizia estimativa versata in atti è relativa al ,ytarlonio della società e non anche a quello dei (v .1; cycm fideiussori3 sicchè il deo esame non avrebbe apportato alcuna apprezzabile rilevanza rispetto alla esistenza di una residualità patrimoniale in capo ai fideiussori stessi. Fermo restando il suddetto difetto di interesse che rende inammissibile il secondo motivo di ricorso, per mera completezza si ricorda che, quanto al patrimonio dei fideiussori, la Corte d'Appello ha motivato nel senso dell'assenza di proprietà immobiliari residue idonee a costituire una valida garanzia del credito e che tale statuizione non è stata neppure censurata in modo idoneo. Peraltro, ove i ricorrenti avessero inteso argomentare nel senso della sussistenza di una valida residualità patrimoniale in capo alla società, neppure tale elemento avrebbe consentito di pervenire all'accoglimento del ricorso perché la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che il creditore non sia gravato dell'obbligo di esperire previamente la soddisfazione del credito dal debitore principale prima di procedere all'escussione dei coobbligati. Si veda a tal proposito la pronuncia di Cass. n. 26261 del 2019 secondo la quale "Qualora il debitore tenuto in via sussidiaria compia atti di disposizione del patrimonio, l'esercizio dell'azione revocatoria ad opera del creditore non presuppone la previa proposizione dei rimedi conservativi del credito nei confronti del debitore obbligato in via principale, in quanto il requisito della sussidiarietà dell'obbligazione attiene alle modalità di esperimento dell'azione esecutiva ed è invece irrilevante in relazione all'azione revocatoria ordinaria, i cui effetti sono limitati dalla sola declaratoria di inopponibilità dell'atto impugnato verso il creditore procedente". 3. Con il terzo motivo di ricorso - cassazione per violazione e falsa applicazione ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. in riferimento al punto della sentenza in cui il collegio rigetta il rilievo di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda di revocatoria intrapresa dalla [OSCURATO:SOCIETA] per violazione del principio di litispendenza o divieto del ne bis in idem nonché ex art. 360, co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento ai documenti relativi alla seconda azione intrapresa da [OSCURATO:SOCIETA]- i ricorrenti lamentano che la sentenza non abbia accolto l'eccezione avente ad oggetto la litispendenza o la violazione del principio del ne bis in idem con riferimento ad altro giudizio. 3.1 Il motivo è inammissibile perché - a tacere dei pur non irrilevanti profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza - esso non attinge le due rationes decidendi dell'impugnata sentenza la quale ha ritenuto che l'eccezione di litispendenza era inammissibile perché avrebbe dovuto essere sollevata nei confronti del giudice successivamente adito, e dunque nei confronti del giudice che aveva pronunciato la sentenza che si pretende far valere in questa sede, essendo questi l'unico tenuto a dichiarare la litispendenza rispetto alla causa identica precedentemente iniziata ed ha rigettato l'eccezione di ne bis in idem in quanto non vi era prova dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, secondo quanto prescritto dall'art. 124 disp. att. cpc. E' evidente che le c us/tt.uireuoLirusei cHfrontano affatto con le rationes decidendiffina si limitano a richiedere in astratto l'accoglimento delle relative eccezioni, oto4tikeu.40 449k, kpl.,„r„. utee,(,,eft" est".„cG2,:. tmeirf.k ugt{~2,44-4(0 -01.4(4 11<- `L° .44 4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed i ricorrenti 21-- t;.- sono condannati a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquida ,e in C 4000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese L4IIZII al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se