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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 25808/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4096-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] prescrizione R.G.N. 4096/2017 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 799/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 348/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di R eggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione a cartella per contributi omessi e sanzioni, dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’anno 2005, ha ritenuto estinto, per prescrizione, il credito dell’Inps;

2. a fondamento del decisum, la C orte di appello ha osservato che il dies a quo del termine di prescrizione andava fissato alla data in cui i contributi dovevano essere versati; ha, dunque, ritenuto intempestivo il primo atto interruttivo posto in essere oltre il termine quinquennale di prescrizione;

3. a tale riguardo, la Corte di merito ha dato atto che laraccomandata dell’Istituto era perven uta al debitore il 12 gennaio 2011 e, dunque, oltre il termine indicato,poiché le scadenze per il pagamento erano fissate, rispettivamente, al 16 maggio 2005, 16 agosto 2005 e 16 novembre 2005.

La sentenza impugnata dava atto, altresì, del l’assenza di attività fraudolente tese alla dissimulazione degli introiti.

Escludeva, infine,che la presentazione della dichiarazione dei redditi valesse a posticipare il dies a quo, ai sensi dell’art. 2935 cod.civ.;

4. avverso tale pronuncia , l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motividi censura;

5. è rimasta intimata la pa rte privata;

6. l’INPS ha depositato memoria ;

7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

8. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l'Istituto ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ., degli artt. 1,2 e 6 della legge nr. 233 del 1990; dell’art. 3 bis DL nr. 384 del 1992, convertito con modif. nella legge nr. 448 del 1992, per avere la Corte di merito affermato la prescrizione dei contributi, dovuti alla Gestione commercianti, sebbene le peculiarità che presiedono all'accertamento dell'obbligazione contributiva, e al suo successivo adempimento, impediscono l'esercizio del diritto alla riscossione anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nella specie del 16.10.2006.

Alla data di notifica della richiesta di pagamento (il 12 gennaio 2011) non era, dunque, ancora spirato il termine di prescrizione ;

9. il motivo è infondato;

10. questa Corte ha fissato il principio secondo cui il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dellalegge n r . 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento(Cass. nr. 9163 del 2022; Cass. nr. 5949 del 2020; Cass. nr. 7884 del 2019; funditus,v.

Cass. nr. 27950 del 2018); 11.il credito oggetto di causa è relativo ai contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], con modalità di riscossione, in più rate annuali (D.Lgs. nr. 241 del 1997, art. 18,comma 2).

Nel caso di specie, i contributi afferiscono all'anno 2005 (in particolare, I, II e III rata, v. ricorso INPS pag. 11), per cui il versamento andava effettuato nelle date indicate nella sentenza impugnata e riportate nello storico di lite; ne consegue che, correttamente, la Corte di appello ha giudicato non tempestivo l’atto di messa in mora dell’Inps, ai fini della interruzione del termine di prescrizione;

12. con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l ’INPS deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ., degli artt. 1 e 2 della legge nr. 233 del 1990 e dell’art. 3 bisdel D.L. nr. 384 del 1992, conv. con modificazioni nella legge nr. 438 del 1992; 13.secondo l’INPS, la Corte di appello avrebbe dovuto giudicare sospeso il termine di prescrizione, ai sensi della disposizione rubricata (2941 nr. 8 cod.civ.), poiché l’accertamento del credito era stato reso possibile solo a seguito della verifica dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi: per l’Istituto, nel periodo compreso tra la data prevista per il pagamento dei contributi e la dichiarazione dei redditi, la prescrizione non doveva correre, in quanto il debitore avevaoccultato la sussistenza del debito; 14.il motivo è inammissibile; 15.sub specie di violazione di legge, l’INPS deduce la sussistenza di un occultamento (id est: di una condotta volta ad occultare d olosamente l'esistenza del debito » ) situazione che, invece, forma oggetto di un accertamento di fatto.Il dolo va accertato dal giudice di merito; 16.nel caso di specie, la sentenza impugnata esclude «attività fraudolente tese alla dissimulazione degli introiti».

Il relativo giudizio non è censurato dall’Inps ed è, pertanto, intangibile in questa sede di legittimità.

L’istituto, infatti, non illustra circostanze che, riconducibili al paradigma normativo di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. (come rigorosamente delineato da Cass. nr. 8053 del 2014 e successive conformi), possano confutare efficacemente la valutazione espressa dalla Corte di merito; 17.conclusivamente, sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va rigettato; 18.nulla deve pronunciarsi in merito alle spese del presente giudizio, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato; 19.ai sensi del D.P.R. n r . 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, invece, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4096-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] prescrizione R.G.N. 4096/2017 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 799/2016 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 348/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di R eggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione a cartella per contributi omessi e sanzioni, dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’anno 2005, ha ritenuto estinto, per prescrizione, il credito dell’Inps; 2. a fondamento del decisum, la C orte di appello ha osservato che il dies a quo del termine di prescrizione andava fissato alla data in cui i contributi dovevano essere versati; ha, dunque, ritenuto intempestivo il primo atto interruttivo posto in essere oltre il termine quinquennale di prescrizione; 3. a tale riguardo, la Corte di merito ha dato atto che laraccomandata dell’Istituto era perven uta al debitore il 12 gennaio 2011 e, dunque, oltre il termine indicato,poiché le scadenze per il pagamento erano fissate, rispettivamente, al 16 maggio 2005, 16 agosto 2005 e 16 novembre 2005. La sentenza impugnata dava atto, altresì, del l’assenza di attività fraudolente tese alla dissimulazione degli introiti. Escludeva, infine,che la presentazione della dichiarazione dei redditi valesse a posticipare il dies a quo, ai sensi dell’art. 2935 cod.civ.; 4. avverso tale pronuncia , l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motividi censura; 5. è rimasta intimata la pa rte privata; 6. l’INPS ha depositato memoria ; 7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 8. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l'Istituto ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ., degli artt. 1,2 e 6 della legge nr. 233 del 1990; dell’art. 3 bis DL nr. 384 del 1992, convertito con modif. nella legge nr. 448 del 1992, per avere la Corte di merito affermato la prescrizione dei contributi, dovuti alla Gestione commercianti, sebbene le peculiarità che presiedono all'accertamento dell'obbligazione contributiva, e al suo successivo adempimento, impediscono l'esercizio del diritto alla riscossione anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nella specie del 16.10.2006. Alla data di notifica della richiesta di pagamento (il 12 gennaio 2011) non era, dunque, ancora spirato il termine di prescrizione ; 9. il motivo è infondato; 10. questa Corte ha fissato il principio secondo cui il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dellalegge n r . 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento(Cass. nr. 9163 del 2022; Cass. nr. 5949 del 2020; Cass. nr. 7884 del 2019; funditus,v. Cass. nr. 27950 del 2018); 11.il credito oggetto di causa è relativo ai contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], con modalità di riscossione, in più rate annuali (D.Lgs. nr. 241 del 1997, art. 18,comma 2). Nel caso di specie, i contributi afferiscono all'anno 2005 (in particolare, I, II e III rata, v. ricorso INPS pag. 11), per cui il versamento andava effettuato nelle date indicate nella sentenza impugnata e riportate nello storico di lite; ne consegue che, correttamente, la Corte di appello ha giudicato non tempestivo l’atto di messa in mora dell’Inps, ai fini della interruzione del termine di prescrizione; 12. con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l ’INPS deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ., degli artt. 1 e 2 della legge nr. 233 del 1990 e dell’art. 3 bisdel D.L. nr. 384 del 1992, conv. con modificazioni nella legge nr. 438 del 1992; 13.secondo l’INPS, la Corte di appello avrebbe dovuto giudicare sospeso il termine di prescrizione, ai sensi della disposizione rubricata (2941 nr. 8 cod.civ.), poiché l’accertamento del credito era stato reso possibile solo a seguito della verifica dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi: per l’Istituto, nel periodo compreso tra la data prevista per il pagamento dei contributi e la dichiarazione dei redditi, la prescrizione non doveva correre, in quanto il debitore avevaoccultato la sussistenza del debito; 14.il motivo è inammissibile; 15.sub specie di violazione di legge, l’INPS deduce la sussistenza di un occultamento (id est: di una condotta volta ad occultare d olosamente l'esistenza del debito » ) situazione che, invece, forma oggetto di un accertamento di fatto.Il dolo va accertato dal giudice di merito; 16.nel caso di specie, la sentenza impugnata esclude «attività fraudolente tese alla dissimulazione degli introiti». Il relativo giudizio non è censurato dall’Inps ed è, pertanto, intangibile in questa sede di legittimità. L’istituto, infatti, non illustra circostanze che, riconducibili al paradigma normativo di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. (come rigorosamente delineato da Cass. nr. 8053 del 2014 e successive conformi), possano confutare efficacemente la valutazione espressa dalla Corte di merito; 17.conclusivamente, sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va rigettato; 18.nulla deve pronunciarsi in merito alle spese del presente giudizio, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato; 19.ai sensi del D.P.R. n r . 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, invece, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico
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