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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07608/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 32229/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto la mancata esclusione della recidiva, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando gli indici di pericolosità desunti dal numero elevato dei precedenti (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 32229/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto la mancata esclusione della recidiva, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale valorizzando gli indici di pericolosità desunti dal numero elevato dei precedenti (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0
Sentenza Cassazione n. 07608/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris