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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 10594/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt, 497 bis, 477, 482 cod. pen., aggravati dal'art.416 bis.1 cod. pen.

Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e alla qualificazione del fatto ex art. 497 bis cod. pen. in relazione alla riconducibilità alla fattispecie del primo o del secondo comma è manifestamente infondato a fronte della motivazione in fatto e in quanto tale non sindacabile, fornita dalla sentenza impugnata, immune da vizi logici (penultima pagina, ultimo capoverso che evidenzia come l'apposizione sulla carta di identità contraffatta della foto dell'imputato è l'indice rivelatore che solo lui poteva avere interesse alla contraffazione e ne è stato di conseguenza quanto meno l'istigatore).

Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con il quale si denunzia l'inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda ultima pagina , ultimo capoverso della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il c9Pgliere es sore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna per i reati di cui agli artt, 497 bis, 477, 482 cod. pen., aggravati dal'art.416 bis.1 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e alla qualificazione del fatto ex art. 497 bis cod. pen. in relazione alla riconducibilità alla fattispecie del primo o del secondo comma è manifestamente infondato a fronte della motivazione in fatto e in quanto tale non sindacabile, fornita dalla sentenza impugnata, immune da vizi logici (penultima pagina, ultimo capoverso che evidenzia come l'apposizione sulla carta di identità contraffatta della foto dell'imputato è l'indice rivelatore che solo lui poteva avere interesse alla contraffazione e ne è stato di conseguenza quanto meno l'istigatore). Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso con il quale si denunzia l'inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda ultima pagina , ultimo capoverso della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il c9Pgliere es sore
Sentenza Cassazione n. 10594/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris