CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] MIRANDAche ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;vista la memoria inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per conto di ANISBOULAARAS, a sostegno del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliarticoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il tribunale di Napoli, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato gli atti diappello presentati dall'indagato avverso l'ordinanza che aveva dispostol'aggravamento nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari in custodiacautelare nonché dell'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva dispostoil rigetto della sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari.2. Presentando ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamenta innanzitutto la violazione di legge per mancata traduzione dell'ordinanza di scarcerazionedell’indagato con conseguente nullità dell'ordinanza di aggravamento e del diniegodi sostituzione nella misura cautelare carceraria con gli arresti domiciliari.Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta, rispettivamente, la manifestacontraddittorietà e la manifesta illogicità dell’ordinanza, insite nell’affermazionedella conoscenza da parte dell’indagato della lingua italiana, a dispetto delletraduzioni disposte nel corso del giudizio e della inidoneità degli elementipresuntivamente dimostrativi della conoscenza da parte del Boulaaras della linguaitaliana.3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamenteinfondati, che possono essere trattati unitariamente, vertendo sull’unica questionedella conoscenza da parte dell’indagato della lingua italiana.4. La valutazione da parte del giudice di merito, condotta sulla base delladocumentazione presente in atti, della conoscenza della lingua italiana da partedell’imputato straniero, costituisce indiscutibilmente un accertamento di fatto,come tale non sindacabile in questa sede se si esprime in una motivazione noncontraddittoria ed immune da manifeste illogicità.5. Nel caso specifico, i due vizi di motivazione sopra indicati, che trovanofondamento nell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., non sono presenti nell’ordinanzadel Tribunale di Napoli, che ha adeguatamente illustrato gli indicatori delladimestichezza da parte del Boulaaras con la lingua italiana, seppure ad un livellonon evoluto, ma comunque sufficiente alla comprensione delle prescrizioniirrogategli in occasione delle modifiche di regime cautelare, con la applicazionedell’obbligo di presentazione e (successivamente) dell’obbligo di permanenzadomiciliare. Vengono, in particolare, evidenziate, la risalenza della presenzadell’indagato sul territorio nazionale (superiore al decennio), lo svolgimento disufficiente conoscenza linguistica.Si tratta di elementi del tutto adeguati ad attestare il requisito linguistico eda garantire, quindi, che non vi sia stata alcuna violazione di legge, come dedottonel primo motivo di ricorso.D’altronde, il fatto che in alcune fasi, ed in relazione ad alcuni atti, fosse stataassicurata la presenza dell’interprete e disposta la traduzione di documenti, noncostituisce ragione di contraddittorietà motivazionale, giacché ciò era avvenutoper ragioni di scrupolo, e non di effettiva necessità, si è stabilito nell’ordinanza,che neppure sotto tale profilo palesa alcuna illogicità, tanto meno manifesta.In linea con una decisione del tutto congrua, appare altresì l’osservazione percui l’inadempimento dell’obbligazione di permanenza domestica, causadell’aggravamento, derivi dalla personalità ribellista e delinquenziale dell’indagato,piuttosto che dalla addotta incomprensione della lingua italiana, come confermatoaltresì dalla violazione iniziale dell’obbligo di firma, pur a fronte della traduzionenella lingua madre del Boulaaras dell’ordinanza genetica che quell’obbligoimponeva.6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione conseguealtresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istitutopenitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartella personaledel detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 24 giugno 2026Il Consigliere relatore Il Presidente