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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 48019/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 04 aprile 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], di dichiarare estinta per decorso del tempo la pena di un mese di reclusione a lui irrogata con la sentenza emessa dalla medesima Corte in data 27/09/2019, divenuta irrevocabile il 15/09/2020.

La Corte ha argomentato che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, cod.pen., la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della sua entità, ma non inferiore a dieci anni, termine quest'ultimo palesemente non ancora decorso.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto presentato personalmente stante la sua qualità di avvocato cassazionista, lamentando la erroneità della decisione, alla luce dell'art. 172 cod.pen. come interpretato dalla sentenza Sezioni Unite n. 46387/2021, e chiedendo altresì di dichiarare la nullità del titolo esecutivo nonché di concedere, in via subordinata, l'applicazione di una pena alternativa pecuniaria, la continuazione con altra sentenza, dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale lo ha proposto personalmente, nella sua qualità di condannato ricorrente, e senza l'assistenza di un ulteriore difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.

Per costante indirizzo di questa Corte, nel nostro ordinamento non è consentita l'auto-difesa nel processo penale, mancando una espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza.

Si vedano le numerose pronunce sul punto: tra le più recenti, sez. 1, n. 5022/2023 del 22/11/2011, dep. 2023, Rv. 283947; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Rv. 257072; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Rv. 268744; Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Rv. n. 256085, che ha anche dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale.

Questa Corte ha anche più volte stabilito che l'obbligo di avvalersi di una difesa tecnica non viola l'art. 6, par. 4 lett. c), della Convenzione EDU, perché questa disposizione intende assicurare il diritto quanto meno all'autodifesa nei sistemi processuali che non assicurano la difesa tecnica, mentre l'ordinamento penale italiano, che prevede il concorso tra l'attività difensiva personale e quella di un professionista abilitato, non solo non riduce le garanzie difensive t dell'imputato, ma, al contrario, assicura una tutela più incisiva (cfr. Sez. 1, n. 7786 del 29/01/2008, Rv. 239237, secondo cui «La normativa interna che esclude la difesa personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso non si pone in contrasto con l'art. 6 paragrafo terzo lett. c) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di autodifesa, in quanto il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia. (Conf. sent. nn. 7787, 7788, 7789 del 2008, non massimate)»)

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi dello stesso.

Peraltro deve sottolinearsi, per completezza, che l'interpretazione dell'art. 172 cod.pen. fornita dall'ordinanza impugnata è corretta, e non in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 46387/2021, citata dal ricorrente, relativa all'incidenza, nel decorso del termine per l'estinzione della pena, della sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen.

La questione di incompetenza per violazione dell'art. 11 cod.proc.pen. è stata già dichiarata inammissibile dalla sentenza Sez. 2, n. 23311 del 24/02/2022, Rv. 283167, emessa su ricorso dell'odierno ricorrente.

Del tutto inammissibili, poi, sono i motivi relativi agli asseriti vizi delle sentenze di merito, alla esistenza del titolo esecutivo, nonché le richieste di applicazione di pene alternative, trattandosi di questioni che devono essere proposte davanti ai giudici competenti.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M. / Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 04 aprile 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], di dichiarare estinta per decorso del tempo la pena di un mese di reclusione a lui irrogata con la sentenza emessa dalla medesima Corte in data 27/09/2019, divenuta irrevocabile il 15/09/2020. La Corte ha argomentato che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, cod.pen., la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della sua entità, ma non inferiore a dieci anni, termine quest'ultimo palesemente non ancora decorso. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto presentato personalmente stante la sua qualità di avvocato cassazionista, lamentando la erroneità della decisione, alla luce dell'art. 172 cod.pen. come interpretato dalla sentenza Sezioni Unite n. 46387/2021, e chiedendo altresì di dichiarare la nullità del titolo esecutivo nonché di concedere, in via subordinata, l'applicazione di una pena alternativa pecuniaria, la continuazione con altra sentenza, dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale lo ha proposto personalmente, nella sua qualità di condannato ricorrente, e senza l'assistenza di un ulteriore difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Per costante indirizzo di questa Corte, nel nostro ordinamento non è consentita l'auto-difesa nel processo penale, mancando una espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza. Si vedano le numerose pronunce sul punto: tra le più recenti, sez. 1, n. 5022/2023 del 22/11/2011, dep. 2023, Rv. 283947; Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Rv. 257072; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Rv. 268744; Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Rv. n. 256085, che ha anche dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale. Questa Corte ha anche più volte stabilito che l'obbligo di avvalersi di una difesa tecnica non viola l'art. 6, par. 4 lett. c), della Convenzione EDU, perché questa disposizione intende assicurare il diritto quanto meno all'autodifesa nei sistemi processuali che non assicurano la difesa tecnica, mentre l'ordinamento penale italiano, che prevede il concorso tra l'attività difensiva personale e quella di un professionista abilitato, non solo non riduce le garanzie difensive t dell'imputato, ma, al contrario, assicura una tutela più incisiva (cfr. Sez. 1, n. 7786 del 29/01/2008, Rv. 239237, secondo cui «La normativa interna che esclude la difesa personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso non si pone in contrasto con l'art. 6 paragrafo terzo lett. c) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di autodifesa, in quanto il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia. (Conf. sent. nn. 7787, 7788, 7789 del 2008, non massimate)») 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi dello stesso. Peraltro deve sottolinearsi, per completezza, che l'interpretazione dell'art. 172 cod.pen. fornita dall'ordinanza impugnata è corretta, e non in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 46387/2021, citata dal ricorrente, relativa all'incidenza, nel decorso del termine per l'estinzione della pena, della sospensione dell'esecuzione disposta ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod.proc.pen. La questione di incompetenza per violazione dell'art. 11 cod.proc.pen. è stata già dichiarata inammissibile dalla sentenza Sez. 2, n. 23311 del 24/02/2022, Rv. 283167, emessa su ricorso dell'odierno ricorrente. Del tutto inammissibili, poi, sono i motivi relativi agli asseriti vizi delle sentenze di merito, alla esistenza del titolo esecutivo, nonché le richieste di applicazione di pene alternative, trattandosi di questioni che devono essere proposte davanti ai giudici competenti. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. / Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12
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