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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41692/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,/, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza dei Tribunale di Caltanissetta del 16 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per iI reato di concorso in tentato furto in abitazione pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato — ed in particolare il primo motivo attinente alla qualificazione giuridica del reato — non appare inammissibile o manifestamente infondato, cosicché, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. ed essendo interamente decorso il termine massimo di prescrizione, considerato che il reato è stato commesso in data 24 ottobre 2013 e che il termine è rimasto sospeso per complessivi 60 giorni, essendo il processo, all'udienza del 11 maggio 2017, stato rinviato per un impedimento del difensore, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,/, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza dei Tribunale di Caltanissetta del 16 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per iI reato di concorso in tentato furto in abitazione pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato — ed in particolare il primo motivo attinente alla qualificazione giuridica del reato — non appare inammissibile o manifestamente infondato, cosicché, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. ed essendo interamente decorso il termine massimo di prescrizione, considerato che il reato è stato commesso in data 24 ottobre 2013 e che il termine è rimasto sospeso per complessivi 60 giorni, essendo il processo, all'udienza del 11 maggio 2017, stato rinviato per un impedimento del difensore, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 41692/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris