CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 3004/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA VELA “ITALIA”,difesa come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA] CENTRALE + 1,difes i come in atti(controricorrenti e ricorrenti incidentali); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente, né la parte ricorrente incidentale,abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, le spese del giudizio di legittimità debbano essere compensate; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 27/0