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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 19651/2026

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difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaCapitolina- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Paolucci-controricorrente-avverso la sentenza n. 5159/2023 della Corte di Giustizia di secondo gradoper il Lazio depositata il 14.09.2023.Numero registro generale 9487/2024Numero sezionale 4214/2026Numero di raccolta generale 19651/2026Data pubblicazione 13/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] emetteva a carico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di pagamento n. 111990053278 per la TA.RI. edil TEFA del secondo semestre dell’anno 2019, relativamente ad un immobilesito in [OSCURATO:PERSONA] n. 124 – Roma, per un importocomplessivo di euro 11.639,08.2.

Avverso il predetto avviso, la [OSCURATO:PERSONA] diRoma s.r.l. presentava ricorso davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Roma, eccependo, preliminarmente, la nullità dell’atto sia perdifetto di motivazione, sia per errore sui presupposti, contestando, inrelazione a tale ultimo motivo, l’intestazione degli immobili e le superficitassate.

Deduceva, inoltre, la nullità e/o l’annullabilità parziale dell’atto peromessa applicazione dello sconto stagionale, relativo alle superficiricomprese nella Categoria 06, che durante la stagione invernale nonproducono alcun tipo di rifiuto, richiamando quanto disposto dall’art. 8,comma 2 del Regolamento TA.RI.3.

Da ultimo, invocava la sospensione dell’avviso di pagamento.4. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delricorso.5.

In particolare, rappresentava che, sulla base dell’istruttoria e dalleverifiche effettuate, era emerso che per l’utenza di Lungomare AmerigoVespucci n. 124 – Roma, era stata attivata in data 01.05.2005 e suddivisain categorie tariffarie nel modo seguente:6. - Cat. 04 (autorimesse, magazzini, stazioni…) mq. 205;7. - Cat. 20 (Ristoranti, pizzerie, pub) mq. 217;Numero registro generale 9487/2024Numero sezionale 4214/2026Numero di raccolta generale 19651/2026Data pubblicazione 13/06/20268. - Cat. 06 (Stabilimenti balneari) mq. 354 (esentati 14 mq.);9. - Cat. 06 (Stabilimenti balneari) mq. 1.776 (esentati 3.298 mq.);10. - Cat. 17 (Artig.

Tipo falegname, fabbro…) mq.

11.11. Evidenziava che la TA.RI. per le precedenti annualità risultavatotalmente insoluta.12.

Nel merito, evidenziava che le contestazioni della società nontrovavano alcun rilievo di natura tributaria in quanto l’avviso di pagamentoera stato correttamente emesso sulla base di quanto presente in atti e negliarchivi della TA.RI. e nel rispetto del Regolamento vigente.13.

Evidenziava, altresì, che le superfici soggette a tassazione eranostate dedotte da una planimetria che la stessa ricorrente aveva comunicatoall’ufficio competente ai fini dell’applicazione della tassa concernente i rifiutila tassa in oggetto (un fax inviato in data 18.01.riguardati le concessionidemaniali marittime e le planimetrie per gli stabilimenti “Istat – Miami” sitoin [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e “[OSCURATO:PERSONA]” sito in Piazzaledell’Aquilone n. 4).

A seguito dell’invio di detta documentazione l’ufficioTA.RI. dell’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto ad inserire l’utenza nei database,calcolato sulla parte variabile della tariffa.

Successivamente, in data 04febbraio 2019 con nota n.

U000977/2019, l’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicatoalla [OSCURATO:PERSONA] ricorrente che, a seguito dell’adozione del nuovo Regolamentoper la disciplina della tassa sui rifiuti, come da deliberazione dell’AssembleaCapitolina n. 33 del 30 marzo 2018, a decorrere dalla data del 01 gennaio2018 non era più prevista la riduzione per la stagionalità della TA.RI.14.

Infine, contestava le doglianze in ordine alle superfici tassate,allegando precedenti della [OSCURATO:PERSONA] di Roma edella la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che si erano giàNumero registro generale 9487/2024Numero sezionale 4214/2026Numero di raccolta generale 19651/2026Data pubblicazione 13/06/2026pronunciate su alcune controversie instaurate dalla società ricorrenteavverso altri avvisi di pagamento per le medesime questioni.15. [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso dellasocietà.16.

La società proponeva atto di appello avverso tutti i capi dellasentenza, tranne quello relativo allo sconto stagionale, contestando, altresì,l’illegittimità della compensazione delle spese di lite.17. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio.18.

In data 22.06.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio pronunciava la sentenza impugnata, con la quale accoglieval’appello con compensazione delle spese di giudizio, così motivando: «…Inprimo luogo, il provvedimento impugnato risulta affetto da un evidente viziodella motivazione, in quanto non chiarisce i presupposti su cui si basa lapretesa impositiva.

Ciò riguarda, in particolare, le modalità di calcolo dellesuperfici assoggettate all’imposta, il che impedisce alla società di esercitareadeguatamente il proprio diritto di difesa.

Neppure risulta presentata alcunaautodichiarazione da cui possa emergere l’effettiva entità delle superficitassate, né tantomeno si dà conto dell’esistenza di sopralluoghi avvenuti incontraddittorio, necessari quando manchi la prima.

E’ evidente, perconverso, che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ricavare la superficie dalladocumentazione prodotta a tutt’altri fini dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dalleplanimetrie allegate alle concessioni demaniali di cui la stessa godeva, chenon costituiscono un sicuro ed inequivocabile indice soprattutto delladestinazione delle aree che andavano sottoposte a tassazione».19.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],con tre motivi di censura.20.

La società si è costituita in giudizio con controricorso.21.

È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del 15.05.2026Numero registro generale 9487/2024Numero sezionale 4214/2026Numero di raccolta generale 19651/2026Data pubblicazione 13/06/202622.

Il controricorrente depositava memoria a sostegno delle proprieconclusioni di rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve essere valutata l’eccezione di tardività delricorso proposta da parte della controricorrente.Parte ricorrente ha, infatti, premesso di avere tenuto conto, ai fini delcomputo del termine di impugnazione, del disposto di cui all'art. 1 comma199 della l. 197 del 2022, secondo la controricorrente non applicabile alcaso di specie.2.

L’eccezione è fondata.2.1.

La sentenza impugnata è stata depositata in data 14.09.2013,mentre il ricorso è stato notificato in data 28.04.2024.

Il termine perl’impugnazione della sentenza è, dunque, spirato in data 14.03.2024.2.2.

Il comma 199 prevede che: «Per le controversie definibili sonosospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, dellepronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione delcontroricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore dellapresente legge (01.01.2023) e il 31 ottobre 2023».

La norma invocata daparte ricorrente, dunque, non risulta applicabile al caso di specie, noncollocandosi la scadenza del termine di impugnazione nell’arco temporaleprevisto dal testo di legge, e, pertanto, il ricorso deve essere ritenutotardivo e, per l’effetto, inammissibile.3.

L’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di valutare lafondatezza dei motivi di ricorso.4.

Le spese seguono la soccombenza.Numero registro generale 9487/2024Numero sezionale 4214/2026Numero di raccolta generale 19651/2026Data pubblicazione 13/06/20265.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 3.082 per compensi, oltre euro 200 peresborsi, e rimborso forfetario con gli accessori come per legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.05.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaCapitolina- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Paolucci-controricorrente-avverso la sentenza n. 5159/2023 della Corte di Giustizia di secondo gradoper il Lazio depositata il 14.09.2023.Numero registro generale 9487/2024Numero sezionale 4214/2026Numero di raccolta generale 19651/2026Data pubblicazione 13/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] emetteva a carico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di pagamento n. 111990053278 per la TA.RI. edil TEFA del secondo semestre dell’anno 2019, relativamente ad un immobilesito in [OSCURATO:PERSONA] n. 124 – Roma, per un importocomplessivo di euro 11.639,08.2. Avverso il predetto avviso, la [OSCURATO:PERSONA] diRoma s.r.l. presentava ricorso davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Roma, eccependo, preliminarmente, la nullità dell’atto sia perdifetto di motivazione, sia per errore sui presupposti, contestando, inrelazione a tale ultimo motivo, l’intestazione degli immobili e le superficitassate. Deduceva, inoltre, la nullità e/o l’annullabilità parziale dell’atto peromessa applicazione dello sconto stagionale, relativo alle superficiricomprese nella Categoria 06, che durante la stagione invernale nonproducono alcun tipo di rifiuto, richiamando quanto disposto dall’art. 8,comma 2 del Regolamento TA.RI.3. Da ultimo, invocava la sospensione dell’avviso di pagamento.4. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delricorso.5. In particolare, rappresentava che, sulla base dell’istruttoria e dalleverifiche effettuate, era emerso che per l’utenza di Lungomare AmerigoVespucci n. 124 – Roma, era stata attivata in data 01.05.2005 e suddivisain categorie tariffarie nel modo seguente:6. - Cat. 04 (autorimesse, magazzini, stazioni…) mq. 205;7. - Cat. 20 (Ristoranti, pizzerie, pub) mq. 217;Numero registro generale 9487/2024Numero sezionale 4214/2026Numero di raccolta generale 19651/2026Data pubblicazione 13/06/20268. - Cat. 06 (Stabilimenti balneari) mq. 354 (esentati 14 mq.);9. - Cat. 06 (Stabilimenti balneari) mq. 1.776 (esentati 3.298 mq.);10. - Cat. 17 (Artig. Tipo falegname, fabbro…) mq. 11.11. Evidenziava che la TA.RI. per le precedenti annualità risultavatotalmente insoluta.12. Nel merito, evidenziava che le contestazioni della società nontrovavano alcun rilievo di natura tributaria in quanto l’avviso di pagamentoera stato correttamente emesso sulla base di quanto presente in atti e negliarchivi della TA.RI. e nel rispetto del Regolamento vigente.13. Evidenziava, altresì, che le superfici soggette a tassazione eranostate dedotte da una planimetria che la stessa ricorrente aveva comunicatoall’ufficio competente ai fini dell’applicazione della tassa concernente i rifiutila tassa in oggetto (un fax inviato in data 18.01.riguardati le concessionidemaniali marittime e le planimetrie per gli stabilimenti “Istat – Miami” sitoin [OSCURATO:PERSONA] n. 124 e “[OSCURATO:PERSONA]” sito in Piazzaledell’Aquilone n. 4). A seguito dell’invio di detta documentazione l’ufficioTA.RI. dell’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva provveduto ad inserire l’utenza nei database,calcolato sulla parte variabile della tariffa. Successivamente, in data 04febbraio 2019 con nota n. U000977/2019, l’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicatoalla [OSCURATO:PERSONA] ricorrente che, a seguito dell’adozione del nuovo Regolamentoper la disciplina della tassa sui rifiuti, come da deliberazione dell’AssembleaCapitolina n. 33 del 30 marzo 2018, a decorrere dalla data del 01 gennaio2018 non era più prevista la riduzione per la stagionalità della TA.RI.14. Infine, contestava le doglianze in ordine alle superfici tassate,allegando precedenti della [OSCURATO:PERSONA] di Roma edella la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che si erano giàNumero registro generale 9487/2024Numero sezionale 4214/2026Numero di raccolta generale 19651/2026Data pubblicazione 13/06/2026pronunciate su alcune controversie instaurate dalla società ricorrenteavverso altri avvisi di pagamento per le medesime questioni.15. [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso dellasocietà.16. La società proponeva atto di appello avverso tutti i capi dellasentenza, tranne quello relativo allo sconto stagionale, contestando, altresì,l’illegittimità della compensazione delle spese di lite.17. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio.18. In data 22.06.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio pronunciava la sentenza impugnata, con la quale accoglieval’appello con compensazione delle spese di giudizio, così motivando: «…Inprimo luogo, il provvedimento impugnato risulta affetto da un evidente viziodella motivazione, in quanto non chiarisce i presupposti su cui si basa lapretesa impositiva. Ciò riguarda, in particolare, le modalità di calcolo dellesuperfici assoggettate all’imposta, il che impedisce alla società di esercitareadeguatamente il proprio diritto di difesa. Neppure risulta presentata alcunaautodichiarazione da cui possa emergere l’effettiva entità delle superficitassate, né tantomeno si dà conto dell’esistenza di sopralluoghi avvenuti incontraddittorio, necessari quando manchi la prima. E’ evidente, perconverso, che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ricavare la superficie dalladocumentazione prodotta a tutt’altri fini dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dalleplanimetrie allegate alle concessioni demaniali di cui la stessa godeva, chenon costituiscono un sicuro ed inequivocabile indice soprattutto delladestinazione delle aree che andavano sottoposte a tassazione».19. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],con tre motivi di censura.20. La società si è costituita in giudizio con controricorso.21. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del 15.05.2026Numero registro generale 9487/2024Numero sezionale 4214/2026Numero di raccolta generale 19651/2026Data pubblicazione 13/06/202622. Il controricorrente depositava memoria a sostegno delle proprieconclusioni di rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve essere valutata l’eccezione di tardività delricorso proposta da parte della controricorrente.Parte ricorrente ha, infatti, premesso di avere tenuto conto, ai fini delcomputo del termine di impugnazione, del disposto di cui all'art. 1 comma199 della l. 197 del 2022, secondo la controricorrente non applicabile alcaso di specie.2. L’eccezione è fondata.2.1. La sentenza impugnata è stata depositata in data 14.09.2013,mentre il ricorso è stato notificato in data 28.04.2024. Il termine perl’impugnazione della sentenza è, dunque, spirato in data 14.03.2024.2.2. Il comma 199 prevede che: «Per le controversie definibili sonosospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, dellepronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione delcontroricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore dellapresente legge (01.01.2023) e il 31 ottobre 2023». La norma invocata daparte ricorrente, dunque, non risulta applicabile al caso di specie, noncollocandosi la scadenza del termine di impugnazione nell’arco temporaleprevisto dal testo di legge, e, pertanto, il ricorso deve essere ritenutotardivo e, per l’effetto, inammissibile.3. L’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di valutare lafondatezza dei motivi di ricorso.4. Le spese seguono la soccombenza.Numero registro generale 9487/2024Numero sezionale 4214/2026Numero di raccolta generale 19651/2026Data pubblicazione 13/06/20265. Si dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 3.082 per compensi, oltre euro 200 peresborsi, e rimborso forfetario con gli accessori come per legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.05.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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