CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2021
Cassazione n. 32619/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 10533/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. Roma via [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. 11,0-ur$17_n .0 SebastianoYMessina del foro di Verona e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma via di [OSCURATO:PERSONA] 9 è elettivamente domiciliata - controricorrente - U't3 avverso la sentenzardella [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO, depositata il 21.10.2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16.06.2021 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società Alpenhuas ha opposto avvisi di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dell' anno 2008 avendo l'ente impositore provveduto alla revoca delle agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 168 del 1982. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l'Agenzia che la CTR ha respinto. Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate e la società contribuente si è costituita con controricorso. Successivamente la contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo deducendo di volersi avvalere della possibilità di definizione agevolata data dall'ad 6 del DL 119/2018. In data 22 dicembre 2020 la società ha chiesto la fissazione dell'udienza di trattazione per la pronuncia di estinzione della lite. L'Avvocatura dello Stato ha quindi depositato istanza per la dichiarazione di estinzione, confermando l'avvenuta integrale definizione della lite. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano ex art. 46 comma 3 del Digs. 546/1992. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese Roma camera di consiglio da remoto del 016 g F [OSCURATO:PERSONA]