CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 06759/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iberato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15835/2016 del ruolo generale, proposto DA P OLITO E LIO T OMMASO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 50T05 E472 E) e B RAVI C LAUDIA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55C60 E472 N), rappresentati e difesi, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58R19 E472 Q), domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. pro. civ., presso la cancelleria della Corte. - RICORRENTI – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – R EGISTRO per la cassazione della sentenza n. 313/39/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Roma – Sezione distacca di Latina), depositata il 21 gennaio 2016; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 3 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. con avviso di rettifica e liquidazione n. 2009ITO16540000 l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Latina - accertava, ai fini dell’imposta di registro, il maggior valore (pari a 285.600,00 €) dell’unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di Latina, alla [OSCURATO:PERSONA], oggetto di compravendita per notar E. Becchetti del 10 dicembre 2009 (atto registrato a Latina il 17 dicembre 2009) tra i ricorrenti e l’acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. al prezzo dichiarato di 155.000,000 €, così recuperando a tassazione la relativa differenza d’imposta; 2.la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Latina - avverso la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto il ricorso dei contribuenti, premettendo, sul piano dei principi, che la concordanza degli indizi nella valutazione probatoria del ragionamento per presunzioni è richiesta solo quando essi siano più di uno, mentre «non è previsto l’utilizzo necessario (a fini dimostrativi) di almeno due o più presunzioni», reputando quindi «non condivisibile la decisione di primo grado quando insiste sulla insufficienza dell’unico indizio individuati nei dati OMI» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata); 2.1.nel merito, e con dichiarato «giudizio di fatto» (così a pagina n. 4 della sentenza impugnata), il Giudice regionale considerava corretta la stima dell’Ufficio basata sui valori OMI del secondo trimestre dell’anno 2009 in relazione a beni immobili di normale stato conservativo, osservando che la vendita aveva avuto ad oggetto un appartamento di civile abitazione, sito in fabbricato degli anni settanta e quindi di non risalente costruzione, di sette vani e 119 mq, sito in zona centralissima, aggiungendo che il valore dichiarato di 155.000,00 € risultava inferiore ai valori indicati negli avvisi (secondo le stime OMI) per abitazioni in stato conservativo scadente e per le abitazioni di tipo economico; 2.2.la Commissione negava, poi, valore dimostrativo contrario alle fotografie dell’immobile prodotte in giudizio (scattate a distanza di due anni dall’acquisto, di non sicura pertinenza al bene in questione e reputate inidonee a dimostrare lo stato di degrado dell’immobile), nonché alla richiesta di mutuo (per lo stesso importo del prezzo di acquisto, in termini peraltro ritenuti non dimostrati) ed il preventivo di lavori di ristrutturazione del bene per la somma di 80.000,00 € (redatto dopo due anni dall’acquisto ed incapace di provare l’effettiva esecuzione dei lavori); 2.3.il Giudice dell’appello prendeva infine atto che la stessa Agenzia aveva riconosciuto che il valore massimo (della forbice prevista dall’OMI, pari a 2.400,00 €) non considerava l’esigenza di alcuni lavori di rifacimento, per cui rideterminava nell’importo intermedia di 2.000,00 €/mq il valore del bene, per una somma complessiva di 238.000,00 € (in luogo di 285.600,00 €), con conseguenziale riduzione delle somme recuperate a tassazione; 3. avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, notificato, a mente dell’art. 139 c.p.c., in data 17 giugno 2016, formulando un unico motivo d’impugnazione; 4.l’Agenzia delle Entrate notifica tramite posta elettronica certificata del 25 luglio 2016 controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso; 5. con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’udienza dell’8 gennaio 2020, la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando ai ricorrenti termine di sei mesi per integrare il contraddittorio con la società acquirente, [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva partecipato al giudizio di merito, come tale considerata litisconsorte necessaria, e ciò pure per evitare giudicati contrastanti ed «avendo l’oggetto del giudizio anche, quantomeno, riflessi patrimoniali riferibili alla medesima» (così nella citata ordinanza interlocutoria). [OSCURATO:PERSONA] : 6. con il predetto unico motivo impugnazione gli istanti hanno lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione delle legge comunitaria n. 88/2009, assumendo che l’art. 24 di detta legge ha eliminato «la previsione legale contenuta negli artt. 54 del DPR 633/73 e 39 DPR 600/73 in materia di accertamenti immobiliari e valore normale escludendo che l’Ufficio possa validamente fondare il sui accertamento sul solo valore risultante dall’osservatorio» (così alle pagine nn. 5 e 6 del ricorso); 6.1.per tale via, i contribuenti hanno negato valore legale ai valori OMI, postulando la necessità che gli stessi siano riscontrati da altri elementi probatori presuntivi, lamentando quindi che erroneamente la Commissione regionale aveva basato la decisione sul solo elemento presuntivo del valore OMI; OSSERVA 7.Il ricorso va dichiarato inammissibile. L'ordinanza interlocutoria depositata in data 9 luglio 2020, con la quale fu concesso il termine sei mesi dalla comunicazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., veniva telematicamente comunicata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all’Agenzia delle Entrate in data 9 luglio 2020, come risulta dalla scheda in atti. Tale ordine non risulta essere stato eseguito. In data 21 luglio 2022 si è data comunicazione, sempre via telematica, della trattazione dell’udienza del3 novembre 2022. 8.Da quanto precede, essendo decorso il termine assegnato dalla Corte per l'integrazione del contraddittorio, il ricorso va dichiarato inammissibile. Difatti, «L'inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371-bis cod. proc. civ., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato (Cass. n. 10863/2010)». (così Cass., Sez. II, 17 agosto 2022, n. 24834). 9. Le spese del presente grado di giudizio, alle quali i ricorrenti vanno condannati in solido, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 10.Va, inoltre, dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, e di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso. P . Q . M . la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano nella misura di 1.800,00 € per competenze, oltre alle spese prenotate a debito; Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quaterdel d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, per il versamento