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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2002

Cassazione n. 29411/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso e la memoria presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di censure sulle quali laCorte di appello ha già risposto, ed è pertanto inammissibile posto che, secondoil consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n.15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013), Rv.256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che ripropongapedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiuntadi frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche,della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione,per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sianostati accolti;rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, relativi alla mancataconcessione delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, sonomanifestamente infondati alla luce della motivazione contenuta nelle pagine 3 e4 della sentenza impugnata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso e la memoria presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di censure sulle quali laCorte di appello ha già risposto, ed è pertanto inammissibile posto che, secondoil consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n.15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013), Rv.256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che ripropongapedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiuntadi frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche,della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione,per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sianostati accolti;rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, relativi alla mancataconcessione delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, sonomanifestamente infondati alla luce della motivazione contenuta nelle pagine 3 e4 della sentenza impugnata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]