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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03985/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera), il 15 luglio 1963; avverso la sentenza del 10 gennaio 2022, emessa dalla Corte d'appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 16 novembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente è stato tratto a giudizio per rispondere, nella sua qualità di rappresentante legale della società Proxima s.r.I., dichiarata fallita il 30 dicembre 2010, dei reati di bancarotta documentale semplice, contestato al capo A), e bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestato al capo B).

Il giudice di primo grado, ritenendo di dover tener conto, ai fini del calcolo della prescrizione, anche dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 219

I. fall., dichiarava la prescrizione tanto della bancarotta semplice, quanto di quella fraudolenta.

La corte territoriale, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, confermava la dichiarazione di prescrizione in relazione al capo A), ma condannava il ricorrente per il reato contestato al capo B).

2. Avverso tale sentenza, propone ricorso il difensore dell'imputato.

Articola un unico motivo d'impugnazione con il quale deduce la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., nella parte in cui la corte territoriale non avrebbe provveduto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale attraverso una nuova assunzione della prova dichiarativa (l'esame del curatore) utilizzata per fondare l'accertamento di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Va premesso che nella fattispecie in esame si è di fronte ad una sentenza di appello che - sulla base del materiale probatorio acquisito dal giudice di primo grado - ha riformato l'originaria dichiarazione di estinzione per prescrizione, giungendo ad una pronuncia di condanna.

Nella sentenza di primo grado (poi riformata in appello), quindi, proprio in quanto articolata intorno alla sola valutazione del decorso del termine prescrizionale, non vi è stata alcuna (neanche implicita) valutazione di insufficienza probatoria.

Ebbene, l'obbligo di rinnovazione sussiste solo se il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado, adduce una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative.

Solo in tal caso si può porre il problema di una diretta acquisizione delle fonte dichiarative (diversamente valutata) o, ove non sia imposta la rinnovazione, di una motivazione rafforzata che enuclei un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività.

Ove, invece, la prova dichiarativa non sia stata valutata dal primo giudice (perché, come nel caso in esame, è stata dichiarata la prescrizione del reato) non è prospettabile alcun "diverso apprezzamento delle fonti dichiarative", proprio perché difetta l'originaria valutazione del primo giudice.

Né rileva, sotto il profilo evidenziato dal ricorrente, la sola circostanza per cui le prove utilizzate (per la prima volta) dal giudice d'appello non siano state da quest'ultimo assunte, atteso che il principio di immediatezza, in sé, non trova copertura costituzionale e risulta modulabile a seconda delle necessità cognitive prospettate nel caso concreto (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera), il 15 luglio 1963; avverso la sentenza del 10 gennaio 2022, emessa dalla Corte d'appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 16 novembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente è stato tratto a giudizio per rispondere, nella sua qualità di rappresentante legale della società Proxima s.r.I., dichiarata fallita il 30 dicembre 2010, dei reati di bancarotta documentale semplice, contestato al capo A), e bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestato al capo B). Il giudice di primo grado, ritenendo di dover tener conto, ai fini del calcolo della prescrizione, anche dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 219 I. fall., dichiarava la prescrizione tanto della bancarotta semplice, quanto di quella fraudolenta. La corte territoriale, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, confermava la dichiarazione di prescrizione in relazione al capo A), ma condannava il ricorrente per il reato contestato al capo B). 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso il difensore dell'imputato. Articola un unico motivo d'impugnazione con il quale deduce la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., nella parte in cui la corte territoriale non avrebbe provveduto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale attraverso una nuova assunzione della prova dichiarativa (l'esame del curatore) utilizzata per fondare l'accertamento di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Va premesso che nella fattispecie in esame si è di fronte ad una sentenza di appello che - sulla base del materiale probatorio acquisito dal giudice di primo grado - ha riformato l'originaria dichiarazione di estinzione per prescrizione, giungendo ad una pronuncia di condanna. Nella sentenza di primo grado (poi riformata in appello), quindi, proprio in quanto articolata intorno alla sola valutazione del decorso del termine prescrizionale, non vi è stata alcuna (neanche implicita) valutazione di insufficienza probatoria. Ebbene, l'obbligo di rinnovazione sussiste solo se il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado, adduce una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative. Solo in tal caso si può porre il problema di una diretta acquisizione delle fonte dichiarative (diversamente valutata) o, ove non sia imposta la rinnovazione, di una motivazione rafforzata che enuclei un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività. Ove, invece, la prova dichiarativa non sia stata valutata dal primo giudice (perché, come nel caso in esame, è stata dichiarata la prescrizione del reato) non è prospettabile alcun "diverso apprezzamento delle fonti dichiarative", proprio perché difetta l'originaria valutazione del primo giudice. Né rileva, sotto il profilo evidenziato dal ricorrente, la sola circostanza per cui le prove utilizzate (per la prima volta) dal giudice d'appello non siano state da quest'ultimo assunte, atteso che il principio di immediatezza, in sé, non trova copertura costituzionale e risulta modulabile a seconda delle necessità cognitive prospettate nel caso concreto (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de
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