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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39804/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro la sentenza emessa in data 16/03/2021 dalla CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso; preso atto che nessuno è comparso per l'imputato e rilevata la regolarità degli avvisi di rito. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il PG territoriale ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile per tardività il suo appello contro la sentenza con la quale il Tribunale di Isernia, in data 17/10/2019, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art.646 cod. pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'erroneità della predetta statuizione, fondata sull'intervenuto deposito, da parte del Tribunale, di motivazione contestuale, per asserita incertezza su tale circostanza.

Il ricorso è manifestamente infondato: la sentenza del Tribunale di Isernia reca in epigrafe menzione dell'intervenuto deposito della motivazione in data corrispondente alla data della pubblicazione del dispositivo mediante lettura, ed in calce attestazione dell'intervenuto deposito di essa in udienza; il relativo verbale di udienza dibattimentale (che ha natura fidefaciente fino a querela di falso) reca inequivocabile menzione dell'intervenuto deposito della c.d.

"motivazione contestuale".

Trattasi di elementi certi, con i quali il ricorrente non si confronta.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] rani • [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro la sentenza emessa in data 16/03/2021 dalla CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso; preso atto che nessuno è comparso per l'imputato e rilevata la regolarità degli avvisi di rito. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il PG territoriale ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile per tardività il suo appello contro la sentenza con la quale il Tribunale di Isernia, in data 17/10/2019, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art.646 cod. pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'erroneità della predetta statuizione, fondata sull'intervenuto deposito, da parte del Tribunale, di motivazione contestuale, per asserita incertezza su tale circostanza. Il ricorso è manifestamente infondato: la sentenza del Tribunale di Isernia reca in epigrafe menzione dell'intervenuto deposito della motivazione in data corrispondente alla data della pubblicazione del dispositivo mediante lettura, ed in calce attestazione dell'intervenuto deposito di essa in udienza; il relativo verbale di udienza dibattimentale (che ha natura fidefaciente fino a querela di falso) reca inequivocabile menzione dell'intervenuto deposito della c.d. "motivazione contestuale". Trattasi di elementi certi, con i quali il ricorrente non si confronta. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] rani • [OSCURATO:PERSONA]