CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18984/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, per essere il suddetto termine interamente decorso in data anteriore a quella sentenza di appello, è inammissibile poiché il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 2, n. 4115 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300-01; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, Acacia, Rv. 265330-01; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli, Rv. 261525-01; Sez. 3, n. 796 del 29/11/2005, Rossi, Rv. 233322-01); che, invero, nel caso di specie la data di incasso dell'assegno né è stata indicata dalla sentenza di primo grado, né è stata dedotta in appello con l'eccezione di prescrizione, né è stata documentalmente provata attraverso il ricorso per cassazione, nel quale la difesa del ricorrente si limita ad affermare che l'assegno è stato incassato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] senza allegare comprovati elementi da cui questa Corte possa ricavare con obbiettiva certezza la corrispondenza di tale data con quella di incasso dell'assegno; che, pertanto, tale onere di allegazione non è stato soddisfatto, restando preclusa a questa Corte la rivalutazione dei fatti posti a fondamento della censura proposta in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, secondo cui il ricorrente ha l'onere di suffragare la validità dei suoi (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv 241023); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estenso