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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07118/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31513/2021 R.G. propostoALFANO ANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1722/2021depositata il 10/12/2021.Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] impugnano lasentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1722/2021, pubblicata indata 10 dicembre 2021, la quale, nel contraddittorio con l’appellataBCC – [OSCURATO:PERSONA], ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso lasentenza del Tribunale di Salerno n. 2272/2017, pubblicata in data 10maggio 2017.2.

La Corte territoriale, infatti, ha giudicato il gravame “generico escarno di motivazione”, senza neppure indicare “in che modo la Cortedovrebbe riformare la sentenza”, limitandosi nelle conclusioni achiedere la riforma della decisione di prime cure.La Corte d’appello, quindi, richiamati i principi in tema diammissibilità dell’appello, ha rilevato che il gravame degli odierniricorrenti era privo di specificità, “mancando in sostanza la parteargomentativa a confutazione e che contrasti le ragioni addotte dalprimo giudice”.3.

BCC – [OSCURATO:PERSONA] èrimasta intimata.4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez.

S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/20261.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 343c.p.c.Argomenta il ricorso che l’atto di appello presentava i necessarirequisiti di specificità e che lo stesso individuava con chiarezza imotivi di censura, come desumibile dal fatto che l’odierna intimataavrebbe predisposto una difesa completa.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondocomma, n. 4), c.p.c. e 111, sesto comma, Cost.Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnatadarebbe assistita da una motivazione meramente apparente e perrelationem rispetto alla decisione di primo grado.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Si deve, invero, osservare che il motivo di ricorso non risultarispettare minimamente il canone di specificità di cui all’art. 366c.p.c.Infatti, nel momento in cui il ricorso veniva a contestare il vagliodi inammissibilità dell’appello operato dalla Corte territoriale, sarebbestato onere dei ricorrenti procedere alla riproduzione quantomeno deipassaggi fondamentali dell’atto di appello, in modo da comprovareche lo stesso conteneva “una chiara individuazione delle questioni edei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, dellerelative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primogiudice”, secondo quanto chiarito da questa Corte (Cass. Sez.

U -Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).Sez.

S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Nel caso in esame, invece, il ricorso si limita ad una riproduzioneassolutamente sommaria dell’appello – ci si riferisce a quantoriportato alle pagine terza e quarta del ricorso, e cioè,verosimilmente, alla mera rubrica dei motivi di gravame – offrendoquindi una scarna ed insufficiente sintesi che preclude a questa Cortela possibilità di operare quella verifica che viene sollecitata con lostesso motivo di ricorso.L’assoluta genericità del motivo – va aggiunto – vale a precludereanche la possibilità per l’esercizio del potere-dovere di esame direttodegli atti da parte di questa Corte, in quanto, come reiteratamentechiarito, tale esercizio presuppone pur sempre l'ammissibilità delmotivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cuiall'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., per quanto modulato,in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità echiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e deidocumenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il finelegittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantireal tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazionedella giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corteed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misuratale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.

L - Ordinanza n.3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.24048 del 06/09/2021).È, quindi, necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorsoche discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità diaccertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esamediretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienzae logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul puntoSez.

S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026(Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8077del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).Esercizio che – si ribadisce – nella specie risulta precluso inradice, essendosi il ricorso sottratto all’onere di operare un’adeguatariproduzione dell’insieme di censure formulate con l’appello esostanziandosi le censure formulate in questa sede nell’apoditticacontestazione della valutazione espressa dal giudice di appello.3.

L’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo, essendo evidentemente radicalmente precluso ogni vagliodelle deduzioni del ricorso riferite al merito del giudizio.4.

Quanto al terzo motivo, questa Corte va costantementerichiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 –il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d."minimo costituzionale", con la conseguenza che è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi dettaanomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultainvece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nellamotivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprioSez.

S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo,univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili.Risultando ulteriormente infondata l’altrettanto apodittica tesi –contenuta nel ricorso – per cui la motivazione del provvedimento perrelationem, essendo evidente – anche sul piano logico – che la Corteterritoriale ha valutato non già il merito della decisione di prime curema la specificità ed ammissibilità dell’atto di gravame.5.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata la parte evocata colricorso.6.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: Appello –InammissibilitàALESSANDRA [OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereSILVIA VITRO’ - ConsigliereMAURA CAPRIOLI - ConsigliereUd. 11/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31513/2021 R.G. propostoALFANO ANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1722/2021depositata il 10/12/2021.Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] impugnano lasentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1722/2021, pubblicata indata 10 dicembre 2021, la quale, nel contraddittorio con l’appellataBCC – [OSCURATO:PERSONA], ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso lasentenza del Tribunale di Salerno n. 2272/2017, pubblicata in data 10maggio 2017.2.

La Corte territoriale, infatti, ha giudicato il gravame “generico escarno di motivazione”, senza neppure indicare “in che modo la Cortedovrebbe riformare la sentenza”, limitandosi nelle conclusioni achiedere la riforma della decisione di prime cure.La Corte d’appello, quindi, richiamati i principi in tema diammissibilità dell’appello, ha rilevato che il gravame degli odierniricorrenti era privo di specificità, “mancando in sostanza la parteargomentativa a confutazione e che contrasti le ragioni addotte dalprimo giudice”.3.

BCC – [OSCURATO:PERSONA] èrimasta intimata.4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez.

S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/20261.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 343c.p.c.Argomenta il ricorso che l’atto di appello presentava i necessarirequisiti di specificità e che lo stesso individuava con chiarezza imotivi di censura, come desumibile dal fatto che l’odierna intimataavrebbe predisposto una difesa completa.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondocomma, n. 4), c.p.c. e 111, sesto comma, Cost.Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnatadarebbe assistita da una motivazione meramente apparente e perrelationem rispetto alla decisione di primo grado.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Si deve, invero, osservare che il motivo di ricorso non risultarispettare minimamente il canone di specificità di cui all’art. 366c.p.c.Infatti, nel momento in cui il ricorso veniva a contestare il vagliodi inammissibilità dell’appello operato dalla Corte territoriale, sarebbestato onere dei ricorrenti procedere alla riproduzione quantomeno deipassaggi fondamentali dell’atto di appello, in modo da comprovareche lo stesso conteneva “una chiara individuazione delle questioni edei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, dellerelative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primogiudice”, secondo quanto chiarito da questa Corte (Cass. Sez.

U -Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).Sez.

S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Nel caso in esame, invece, il ricorso si limita ad una riproduzioneassolutamente sommaria dell’appello – ci si riferisce a quantoriportato alle pagine terza e quarta del ricorso, e cioè,verosimilmente, alla mera rubrica dei motivi di gravame – offrendoquindi una scarna ed insufficiente sintesi che preclude a questa Cortela possibilità di operare quella verifica che viene sollecitata con lostesso motivo di ricorso.L’assoluta genericità del motivo – va aggiunto – vale a precludereanche la possibilità per l’esercizio del potere-dovere di esame direttodegli atti da parte di questa Corte, in quanto, come reiteratamentechiarito, tale esercizio presuppone pur sempre l'ammissibilità delmotivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cuiall'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., per quanto modulato,in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità echiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e deidocumenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il finelegittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantireal tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazionedella giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corteed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misuratale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez.

L - Ordinanza n.3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.24048 del 06/09/2021).È, quindi, necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorsoche discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità diaccertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esamediretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienzae logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul puntoSez.

S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026(Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8077del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).Esercizio che – si ribadisce – nella specie risulta precluso inradice, essendosi il ricorso sottratto all’onere di operare un’adeguatariproduzione dell’insieme di censure formulate con l’appello esostanziandosi le censure formulate in questa sede nell’apoditticacontestazione della valutazione espressa dal giudice di appello.3.

L’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo, essendo evidentemente radicalmente precluso ogni vagliodelle deduzioni del ricorso riferite al merito del giudizio.4.

Quanto al terzo motivo, questa Corte va costantementerichiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 –il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d."minimo costituzionale", con la conseguenza che è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi dettaanomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultainvece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nellamotivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprioSez.

S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo,univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili.Risultando ulteriormente infondata l’altrettanto apodittica tesi –contenuta nel ricorso – per cui la motivazione del provvedimento perrelationem, essendo evidente – anche sul piano logico – che la Corteterritoriale ha valutato non già il merito della decisione di prime curema la specificità ed ammissibilità dell’atto di gravame.5.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata la parte evocata colricorso.6.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Sez.

S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 7P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Sez.

S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31513/2021 R.G. propostoALFANO ANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1722/2021depositata il 10/12/2021.Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] impugnano lasentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1722/2021, pubblicata indata 10 dicembre 2021, la quale, nel contraddittorio con l’appellataBCC – [OSCURATO:PERSONA], ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso lasentenza del Tribunale di Salerno n. 2272/2017, pubblicata in data 10maggio 2017.2. La Corte territoriale, infatti, ha giudicato il gravame “generico escarno di motivazione”, senza neppure indicare “in che modo la Cortedovrebbe riformare la sentenza”, limitandosi nelle conclusioni achiedere la riforma della decisione di prime cure.La Corte d’appello, quindi, richiamati i principi in tema diammissibilità dell’appello, ha rilevato che il gravame degli odierniricorrenti era privo di specificità, “mancando in sostanza la parteargomentativa a confutazione e che contrasti le ragioni addotte dalprimo giudice”.3. BCC – [OSCURATO:PERSONA] èrimasta intimata.4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez. S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/20261.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 343c.p.c.Argomenta il ricorso che l’atto di appello presentava i necessarirequisiti di specificità e che lo stesso individuava con chiarezza imotivi di censura, come desumibile dal fatto che l’odierna intimataavrebbe predisposto una difesa completa.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondocomma, n. 4), c.p.c. e 111, sesto comma, Cost.Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnatadarebbe assistita da una motivazione meramente apparente e perrelationem rispetto alla decisione di primo grado.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Si deve, invero, osservare che il motivo di ricorso non risultarispettare minimamente il canone di specificità di cui all’art. 366c.p.c.Infatti, nel momento in cui il ricorso veniva a contestare il vagliodi inammissibilità dell’appello operato dalla Corte territoriale, sarebbestato onere dei ricorrenti procedere alla riproduzione quantomeno deipassaggi fondamentali dell’atto di appello, in modo da comprovareche lo stesso conteneva “una chiara individuazione delle questioni edei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, dellerelative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primogiudice”, secondo quanto chiarito da questa Corte (Cass. Sez. U -Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).Sez. S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Nel caso in esame, invece, il ricorso si limita ad una riproduzioneassolutamente sommaria dell’appello – ci si riferisce a quantoriportato alle pagine terza e quarta del ricorso, e cioè,verosimilmente, alla mera rubrica dei motivi di gravame – offrendoquindi una scarna ed insufficiente sintesi che preclude a questa Cortela possibilità di operare quella verifica che viene sollecitata con lostesso motivo di ricorso.L’assoluta genericità del motivo – va aggiunto – vale a precludereanche la possibilità per l’esercizio del potere-dovere di esame direttodegli atti da parte di questa Corte, in quanto, come reiteratamentechiarito, tale esercizio presuppone pur sempre l'ammissibilità delmotivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cuiall'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., per quanto modulato,in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità echiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e deidocumenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il finelegittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantireal tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazionedella giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corteed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misuratale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L - Ordinanza n.3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.24048 del 06/09/2021).È, quindi, necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorsoche discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità diaccertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esamediretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienzae logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul puntoSez. S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026(Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).Esercizio che – si ribadisce – nella specie risulta precluso inradice, essendosi il ricorso sottratto all’onere di operare un’adeguatariproduzione dell’insieme di censure formulate con l’appello esostanziandosi le censure formulate in questa sede nell’apoditticacontestazione della valutazione espressa dal giudice di appello.3. L’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo, essendo evidentemente radicalmente precluso ogni vagliodelle deduzioni del ricorso riferite al merito del giudizio.4. Quanto al terzo motivo, questa Corte va costantementerichiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 –il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d."minimo costituzionale", con la conseguenza che è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi dettaanomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultainvece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nellamotivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprioSez. S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo,univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili.Risultando ulteriormente infondata l’altrettanto apodittica tesi –contenuta nel ricorso – per cui la motivazione del provvedimento perrelationem, essendo evidente – anche sul piano logico – che la Corteterritoriale ha valutato non già il merito della decisione di prime curema la specificità ed ammissibilità dell’atto di gravame.5. Il ricorso deve quindi essere rigettato.Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata la parte evocata colricorso.6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: Appello –InammissibilitàALESSANDRA [OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereSILVIA VITRO’ - ConsigliereMAURA CAPRIOLI - ConsigliereUd. 11/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31513/2021 R.G. propostoALFANO ANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1722/2021depositata il 10/12/2021.Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] impugnano lasentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1722/2021, pubblicata indata 10 dicembre 2021, la quale, nel contraddittorio con l’appellataBCC – [OSCURATO:PERSONA], ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso lasentenza del Tribunale di Salerno n. 2272/2017, pubblicata in data 10maggio 2017.2. La Corte territoriale, infatti, ha giudicato il gravame “generico escarno di motivazione”, senza neppure indicare “in che modo la Cortedovrebbe riformare la sentenza”, limitandosi nelle conclusioni achiedere la riforma della decisione di prime cure.La Corte d’appello, quindi, richiamati i principi in tema diammissibilità dell’appello, ha rilevato che il gravame degli odierniricorrenti era privo di specificità, “mancando in sostanza la parteargomentativa a confutazione e che contrasti le ragioni addotte dalprimo giudice”.3. BCC – [OSCURATO:PERSONA] èrimasta intimata.4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.Sez. S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/20261.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 343c.p.c.Argomenta il ricorso che l’atto di appello presentava i necessarirequisiti di specificità e che lo stesso individuava con chiarezza imotivi di censura, come desumibile dal fatto che l’odierna intimataavrebbe predisposto una difesa completa.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondocomma, n. 4), c.p.c. e 111, sesto comma, Cost.Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnatadarebbe assistita da una motivazione meramente apparente e perrelationem rispetto alla decisione di primo grado.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Si deve, invero, osservare che il motivo di ricorso non risultarispettare minimamente il canone di specificità di cui all’art. 366c.p.c.Infatti, nel momento in cui il ricorso veniva a contestare il vagliodi inammissibilità dell’appello operato dalla Corte territoriale, sarebbestato onere dei ricorrenti procedere alla riproduzione quantomeno deipassaggi fondamentali dell’atto di appello, in modo da comprovareche lo stesso conteneva “una chiara individuazione delle questioni edei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, dellerelative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primogiudice”, secondo quanto chiarito da questa Corte (Cass. Sez. U -Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).Sez. S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Nel caso in esame, invece, il ricorso si limita ad una riproduzioneassolutamente sommaria dell’appello – ci si riferisce a quantoriportato alle pagine terza e quarta del ricorso, e cioè,verosimilmente, alla mera rubrica dei motivi di gravame – offrendoquindi una scarna ed insufficiente sintesi che preclude a questa Cortela possibilità di operare quella verifica che viene sollecitata con lostesso motivo di ricorso.L’assoluta genericità del motivo – va aggiunto – vale a precludereanche la possibilità per l’esercizio del potere-dovere di esame direttodegli atti da parte di questa Corte, in quanto, come reiteratamentechiarito, tale esercizio presuppone pur sempre l'ammissibilità delmotivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cuiall'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., per quanto modulato,in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità echiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e deidocumenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il finelegittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantireal tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazionedella giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corteed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misuratale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L - Ordinanza n.3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.24048 del 06/09/2021).È, quindi, necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorsoche discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità diaccertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esamediretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienzae logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul puntoSez. S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 4 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026(Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).Esercizio che – si ribadisce – nella specie risulta precluso inradice, essendosi il ricorso sottratto all’onere di operare un’adeguatariproduzione dell’insieme di censure formulate con l’appello esostanziandosi le censure formulate in questa sede nell’apoditticacontestazione della valutazione espressa dal giudice di appello.3. L’inammissibilità del primo motivo determina l’assorbimento delsecondo, essendo evidentemente radicalmente precluso ogni vagliodelle deduzioni del ricorso riferite al merito del giudizio.4. Quanto al terzo motivo, questa Corte va costantementerichiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 –il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d."minimo costituzionale", con la conseguenza che è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi dettaanomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultainvece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nellamotivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprioSez. S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 5 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo,univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili.Risultando ulteriormente infondata l’altrettanto apodittica tesi –contenuta nel ricorso – per cui la motivazione del provvedimento perrelationem, essendo evidente – anche sul piano logico – che la Corteterritoriale ha valutato non già il merito della decisione di prime curema la specificità ed ammissibilità dell’atto di gravame.5. Il ricorso deve quindi essere rigettato.Nulla sulle spese, essendo rimasta intimata la parte evocata colricorso.6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Sez. S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 7P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Sez. S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 6 di 7Numero registro generale 31513/2021Numero sezionale 1193/2026Numero di raccolta generale 7118/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 31513/2021 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 7 di 7
Sentenza Cassazione n. 07118/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris