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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25794/2026

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della Corte di Appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa indata 11 giugno 2024 dal Tribunale di Velletri, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalreato di cui all’art. 483 cod. pen. a lui ascritto al capo B) e ha dichiarato nondoversi procedere in ordine alla truffa contestata sub A), limitatamente ai fatticommessi sino al 2 agosto 2017, in quanto estinti per prescrizione, concedendole attenuanti generiche in regime di equivalenza e rideterminandoconseguentemente la pena (con concessione dei doppi benefici di legge), conconferma nel resto.2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione degli artt. 40, secondo comma, e 640 cod. pen. e carenza dimotivazione, con riferimento alla ribadita sussistenza degli elementi costitutividella truffa.Tenuto conto della possibilità per l’Amministrazione di controllare laveridicità delle affermazioni del richiedente (anzi di un vero e proprio dovereistituzionale in tal senso, non ottemperato per negligenza, come emerso inistruttoria), difetterebbe ogni squilibrio, anche in punto di conoscenza dello statomatricolare, nell’interazione tra le parti, di modo che non potrebbe ipotizzarsialcuna induzione in errore.

Prima ancora, non sarebbero ravvisabili artifici oraggiri, in presenza, al più, di una mera inerzia, a fronte dell’obbligo di controlloex ante da parte del datore di lavoro; incongruamente, sarebbe pertanto statastigmatizzata una condotta priva di connotazioni antigiuridiche, senza chepotesse ritenersi operare la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, secondocomma cod. pen.

Alla luce di queste considerazioni, infine, non risulterebbeconfigurabile neppure il dolo di legge.2.2.

Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla ritenuta rilevanza delle domande di congedo, prive di fedeprivilegiata, nonostante l’assoluzione dalla falsità ideologica.All’esito dell’assoluzione per il capo B) (essendosi così riconosciuto che ledichiarazioni non avevano efficacia probatoria qualificata), difetterebbe la stessacondotta di artifici e raggiri, avuto riguardo alla formale contestazione che noncostruirebbe i due delitti come semplicemente in concorso, ma delineerebbe ilsecondo come ineliminabile e necessario antecedente del primo.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.

I due motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente.2.1.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegiointende dare seguito,- i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistereanche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali,da chi abbia l’obbligo, anche in forza di una norma extrapenale, di farleconoscere; in tal caso, il comportamento dell’agente non può ritenersimeramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l’inganno e anon consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente; in tal modo,il soggetto attivo non pone in essere un semplice “silenzio-inerzia”, ma un“silenzio eloquente”, concretizzatosi in un comportamento concludente idoneo aingannare la persona offesa (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, Rv.285442-01; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463-04; Sez. 2,Sentenza n. 23079 del 09/05/2018, Blasetti, Rv. 272981-01);- le eventuali negligenza e superficialità della persona offesa non escludonola configurabilità del reato di truffa, posto che la rilevanza penale dellafraudolenta induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptusabbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamenteutilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegataal fatto dell’agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o menocolposa, della vittima negligente (Sez. 2, n. 26906 del 12/06/2025, Mastio, Rv.288460-01; Sez. 2, n. 9943 del 16/02/2024, Basile, non mass.; Sez. 2, n. 51538del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01; Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv.271241-01; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960-01);- una volta accertato il nesso di causalità tra l’artificio e il raggiro e l’altruiinduzione in errore, l’effettiva idoneità decettiva della condotta truffaldinaassume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo, ma non in presenza di reatoconsumato, in quanto, in tale ultimo caso, il risultato conseguito la dimostra diper sé (Sez. 2, n. 21108 del 06/05/2026, Bilardello, non mass.; Sez. 3, n. 2274del 21/11/2025, dep. 2026, Chaib, non mass.; Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011-01; Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274299-01).2.2.

La sentenza impugnata (con cui il ricorrente non si confrontacompiutamente), conformandosi appieno a tali insegnamenti, ha chiarito che lefalse dichiarazioni oggetto di contestazione erano state rese dopo esplicito invitodell’Amministrazione – accortasi, al momento, solo di una minima parte deipregressi permessi rilasciati ex art. 42, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – arettificare le proprie premesse, indicando l’esatto numero dei giorni di congedogià goduti anche presso la precedente sede di servizio; l’obbligo di esplicitare ildato viceversa poi occultato, dunque, deriva storicamente e giuridicamentedall’espressa richiesta interinale in sede di istruttoria amministrativa.L’accoglimento delle istanze, con il conseguimento dell’ingiusto profitto con altruidanno, è disceso direttamente dalla maliziosa omissione di tali dati.La tesi difensiva di una comportamento sorretto da buona fede e, al più,riconducibile a mera superficialità è stata congruamente disattesa, ritenendoimplausibile una dimenticanza ricaduta su un’assenza lavorativa di quasi unbiennio (evenienza, peraltro, meramente supposta negli atti di parte, ma nonsupportata da emergenze istruttorie, e anzi contraddetta dall’inserimento dei soli«154 giorni già “scoperti”»).L’assoluzione per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. è stata pronunciata sulpresupposto che l’atto sottoscritto non avesse – per maliziosa predeterminazione– valore fidefaciente, ferma restandone la natura mendace del contenuto.Nessuna incongruenza ne deriva, pertanto, rispetto alla conferma della condannaper la truffa.2.3.

Le censure del ricorrente - laddove non già originariamente nonconsentite, in quanto meramente fattuali e rivalutative - sono, dunque, infondatein punto di diritto.3.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di Appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa indata 11 giugno 2024 dal Tribunale di Velletri, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalreato di cui all’art. 483 cod. pen. a lui ascritto al capo B) e ha dichiarato nondoversi procedere in ordine alla truffa contestata sub A), limitatamente ai fatticommessi sino al 2 agosto 2017, in quanto estinti per prescrizione, concedendole attenuanti generiche in regime di equivalenza e rideterminandoconseguentemente la pena (con concessione dei doppi benefici di legge), conconferma nel resto.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 40, secondo comma, e 640 cod. pen. e carenza dimotivazione, con riferimento alla ribadita sussistenza degli elementi costitutividella truffa.Tenuto conto della possibilità per l’Amministrazione di controllare laveridicità delle affermazioni del richiedente (anzi di un vero e proprio dovereistituzionale in tal senso, non ottemperato per negligenza, come emerso inistruttoria), difetterebbe ogni squilibrio, anche in punto di conoscenza dello statomatricolare, nell’interazione tra le parti, di modo che non potrebbe ipotizzarsialcuna induzione in errore. Prima ancora, non sarebbero ravvisabili artifici oraggiri, in presenza, al più, di una mera inerzia, a fronte dell’obbligo di controlloex ante da parte del datore di lavoro; incongruamente, sarebbe pertanto statastigmatizzata una condotta priva di connotazioni antigiuridiche, senza chepotesse ritenersi operare la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, secondocomma cod. pen. Alla luce di queste considerazioni, infine, non risulterebbeconfigurabile neppure il dolo di legge.2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla ritenuta rilevanza delle domande di congedo, prive di fedeprivilegiata, nonostante l’assoluzione dalla falsità ideologica.All’esito dell’assoluzione per il capo B) (essendosi così riconosciuto che ledichiarazioni non avevano efficacia probatoria qualificata), difetterebbe la stessacondotta di artifici e raggiri, avuto riguardo alla formale contestazione che noncostruirebbe i due delitti come semplicemente in concorso, ma delineerebbe ilsecondo come ineliminabile e necessario antecedente del primo.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. I due motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente.2.1. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegiointende dare seguito,- i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistereanche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali,da chi abbia l’obbligo, anche in forza di una norma extrapenale, di farleconoscere; in tal caso, il comportamento dell’agente non può ritenersimeramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l’inganno e anon consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente; in tal modo,il soggetto attivo non pone in essere un semplice “silenzio-inerzia”, ma un“silenzio eloquente”, concretizzatosi in un comportamento concludente idoneo aingannare la persona offesa (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, Rv.285442-01; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463-04; Sez. 2,Sentenza n. 23079 del 09/05/2018, Blasetti, Rv. 272981-01);- le eventuali negligenza e superficialità della persona offesa non escludonola configurabilità del reato di truffa, posto che la rilevanza penale dellafraudolenta induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptusabbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamenteutilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegataal fatto dell’agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o menocolposa, della vittima negligente (Sez. 2, n. 26906 del 12/06/2025, Mastio, Rv.288460-01; Sez. 2, n. 9943 del 16/02/2024, Basile, non mass.; Sez. 2, n. 51538del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01; Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv.271241-01; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960-01);- una volta accertato il nesso di causalità tra l’artificio e il raggiro e l’altruiinduzione in errore, l’effettiva idoneità decettiva della condotta truffaldinaassume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo, ma non in presenza di reatoconsumato, in quanto, in tale ultimo caso, il risultato conseguito la dimostra diper sé (Sez. 2, n. 21108 del 06/05/2026, Bilardello, non mass.; Sez. 3, n. 2274del 21/11/2025, dep. 2026, Chaib, non mass.; Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011-01; Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274299-01).2.2. La sentenza impugnata (con cui il ricorrente non si confrontacompiutamente), conformandosi appieno a tali insegnamenti, ha chiarito che lefalse dichiarazioni oggetto di contestazione erano state rese dopo esplicito invitodell’Amministrazione – accortasi, al momento, solo di una minima parte deipregressi permessi rilasciati ex art. 42, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – arettificare le proprie premesse, indicando l’esatto numero dei giorni di congedogià goduti anche presso la precedente sede di servizio; l’obbligo di esplicitare ildato viceversa poi occultato, dunque, deriva storicamente e giuridicamentedall’espressa richiesta interinale in sede di istruttoria amministrativa.L’accoglimento delle istanze, con il conseguimento dell’ingiusto profitto con altruidanno, è disceso direttamente dalla maliziosa omissione di tali dati.La tesi difensiva di una comportamento sorretto da buona fede e, al più,riconducibile a mera superficialità è stata congruamente disattesa, ritenendoimplausibile una dimenticanza ricaduta su un’assenza lavorativa di quasi unbiennio (evenienza, peraltro, meramente supposta negli atti di parte, ma nonsupportata da emergenze istruttorie, e anzi contraddetta dall’inserimento dei soli«154 giorni già “scoperti”»).L’assoluzione per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. è stata pronunciata sulpresupposto che l’atto sottoscritto non avesse – per maliziosa predeterminazione– valore fidefaciente, ferma restandone la natura mendace del contenuto.Nessuna incongruenza ne deriva, pertanto, rispetto alla conferma della condannaper la truffa.2.3. Le censure del ricorrente - laddove non già originariamente nonconsentite, in quanto meramente fattuali e rivalutative - sono, dunque, infondatein punto di diritto.3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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