CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento oggetto del ricorso la Corte di appello di Bologna haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 3 ottobre 2023,con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt.624, 625, n. 7, cod. pen. (così diversamente qualificato il fatto originariamenteascritto allo stesso ai sensi dell’art. 648 cod. pen.) e 116 cod. strada, in relazioneal furto e alla guida di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], illecitamentesottratta mentre si trovava parcheggiata all’interno di un cortile di una scuola.2. Il ricorso proposto dall’imputato è costituito da due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenutasussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.La difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato ilrigetto del motivo di appello concernente l'esclusione della circostanza aggravantedell'esposizione alla pubblica fede. Assume che la Corte territoriale abbiaerroneamente ritenuto che il giudice di primo grado avesse fatto applicazionedell'ipotesi aggravatrice relativa alla cosa esistente in edificio o stabilimentopubblico o destinato a pubblica utilità, mentre il Tribunale aveva invece fattoesclusivo riferimento all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.Il ricorrente sostiene che il richiamo operato dalla Corte di appello allaprocedibilità d'ufficio sarebbe irrilevante, trattandosi di un errore del Tribunaleconseguente al mancato adeguamento alla disciplina introdotta dalla riformaCartabia in tema di procedibilità del furto aggravato dall'esposizione alla pubblicafede.Si deduce, inoltre, che l'autovettura oggetto del furto era stata lasciata dallapersona offesa aperta e con le chiavi inserite all'interno del vano portaoggetti nelcortile della scuola presso cui lavorava e che tale situazione integrava una merascelta di comodità o trascuratezza, non una necessità di esposizione del bene.Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, la difesa sostiene chel'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede presupponga che l'abbandono dellacustodia dipenda da una contingente necessità, mentre nel caso concreto l'assenzadi vigilanza sul veicolo sarebbe stata frutto di una libera determinazione dellapersona offesa.Da ciò il ricorrente fa discendere l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art.625, n. 7, cod. pen. e chiede l'annullamento della sentenza impugnata sul punto.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento allaritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 116 cod. strada, nonostante non fossestata acquisita in atti la prova della “recidiva nel biennio”, ovvero che l’imputato,prima del giorno del furto (avvenuto in data 19 febbraio 2021) fosse stato giàsorpreso alla guida di altra autovettura, sprovvisto della patente di guida. Nellacontestazione si faceva infatti riferimento ad un controllo del 17 febbraio 2021,rispetto al quale tuttavia non era stato acquisito il verbale di contestazione.3. Si è proceduto con rito camerale ed il Procuratore generale ha chiesto didichiarare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1. La difesa deduce che la Corte di appello di Bologna avrebbe erroneamenteravvisato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1,n. 7, prima ipotesi, cod. pen. (fatto commesso su cose esistenti in uffici ostabilimenti pubblici), mentre l’aggravante riconosciuta dal Tribunale di Bolognaera stata quella prevista dalla terza ipotesi della medesima disposizione normativa(fatto commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede)che, nel caso in esame, non sarebbe invece ravvisabile, poiché il furto era statocommesso su un’autovettura «lasciata aperta e con le chiavi di accensioneall’interno del vano portaoggetti», non per necessità ma per mera maggiorecomodità del suo proprietario.Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge effettivamente che ilTribunale di Bologna, nel riqualificare l’originaria contestazione di ricettazione inquella di furto, aveva ritenuto la sussistenza della sola circostanza aggravantedell’esposizione della cosa alla pubblica fede.Pur premettendo che la condotta fosse stata consumata nel «cortile di unascuola secondaria di primo grado pubblica, pertanto in suolo pubblico», il giudicedi primo grado aveva immediatamente chiarito che il furto dovesse ritenersiaggravato dalla circostanza di cui alla terza ipotesi dell'art. 625, comma 1, n. 7,cod. pen., osservando che «l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è voltaad apprestare una maggiore tutela a quelle cose mobili che sono lasciate dalpossessore, in modo permanente o temporaneo, senza custodia continua in luoghipubblici ed in quanto tali più esposti al rischio di furto».A sostegno di tale conclusione, il Tribunale richiamava espressamente Sez. 2,n. 45311 del 20/09/2017, pronunciata proprio in relazione ad un'autovetturaparcheggiata nel cortile di un istituto scolastico, nella quale questa Corte haaffermato che l'esposizione alla pubblica fede non è esclusa dalla mera presenzadi forme di vigilanza saltuaria o di controllo degli accessi, essendo necessario chela sorveglianza sia specificamente preordinata alla custodia del bene econcretamente idonea ad impedirne la sottrazione.Il richiamo a tale precedente conferma, pertanto, che il giudice di primo gradoaveva inteso ricondurre la fattispecie alla diversa ipotesi dell'esposizione della cosaalla pubblica fede e non a quella concernente le cose esistenti in uffici o stabilimentipubblici.La Corte di appello di Bologna, viceversa, ha ritenuto che il Tribunale avessericonosciuto la diversa ipotesi prevista dall’art. 625, n. 7, cod. pen. (“fattocommesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici”), omettendo in talmodo di pronunciarsi sul motivo proposto con l’atto di appello, in ordine alla nonconfigurabilità, nel caso in esame, della circostanza aggravante dell’esposizionedella cosa alla “pubblica fede”.Ciò nondimeno, l'erronea individuazione da parte della Corte territoriale dellaspecifica ipotesi aggravata ritenuta dal Tribunale non determina l'annullamentodella sentenza impugnata, poiché -come si dirà meglio in seguito- il motivo digravame risulta comunque infondato nel merito.Dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge infatti in modoinequivoco che il giudice aveva ravvisato la circostanza aggravante dell'esposizionedella cosa alla pubblica fede e tale valutazione risulta conforme all'orientamentomaggioritario della giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio intende darecontinuità (si veda paragrafo 2.3.).2.2. Prima di passare all’esame di tale ultimo profilo, vanno fatte delleprecisazioni in diritto.Questa Corte ritiene che il Tribunale avesse correttamente qualificato lacondotta di furto come aggravata dalla terza ipotesi di cui all’art. 625, comma 1,n. 7, cod. pen., concernente l’esposizione della cosa alla pubblica fede, mentrepresenta profili problematici la diversa qualificazione, valorizzata dalla Corte diappello, del fatto come furto commesso su cosa esistente in uffici o stabilimentipubblici.Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha effettivamenteinterpretato in termini ampi la prima ipotesi dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen., affermando che l’aggravante è configurabile anche quando la cosa sottrattanon appartenga alla pubblica amministrazione e non abbia diretta attinenza con lefunzioni o con le attività svolte nell’ufficio o nello stabilimento pubblico, poiché laragione giustificatrice della circostanza aggravante consiste nella necessità diassicurare una più efficace tutela del rispetto dovuto alla pubblica amministrazionee della maggiore fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoiuffici o stabilimenti.In tale prospettiva, è stata ritenuta sussistente l’aggravante nel caso di furtodel portafogli di una dipendente comunale, sottratto dalla borsa riposta all’internodell’ufficio presso il quale la stessa prestava servizio, sul rilievo che il benecostituiva il normale corredo che il dipendente reca con sé nel luogo in cui espletale funzioni pubbliche assegnategli, e non una cosa solo occasionalmente presenteall’interno dei locali dell’ente pubblico (Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep. 2020,Lombardi, Rv. 278154). Analogamente, l’aggravante è stata ravvisata con riguardoal furto di un portafogli lasciato incustodito da una dipendente all’interno di unastruttura ospedaliera (Sez. 5, n. 51195 del 21/11/2013, Sauda, Rv. 258680), alfurto di un portamonete sottratto dall’interno di una borsa appoggiata sul tavolodi lavoro presso gli uffici dell’Agenzia del demanio (Sez. 4, n. 39096 del23/06/2009, Procopio, Rv. 245120), nonché al furto di un telefono cellularesottratto dall’interno del soprabito che la persona offesa, dovendo conferire conun funzionario, aveva lasciato nella sala d’attesa dell’ufficio pubblico cui ilfunzionario era addetto (Sez. 5, n. 13099 del 04/03/2008, P.G. in proc. Koscik, Rv.239390).La medesima linea interpretativa è stata ribadita anche in successivepronunce non massimate, nelle quali questa Corte ha confermato la sussistenzadell’aggravante in fattispecie nelle quali il bene privato sottratto era comunquecollocato all’interno dell’ambiente fisico e organizzativo dell’ufficio o dellostabilimento pubblico. È stata, in particolare, ritenuta procedibile d’ufficio lasottrazione di una borsa appesa al portaabiti dell’ufficio della segreteria comunale,richiamandosi il principio secondo cui la circostanza è configurabile anche quandola cosa non appartenga all’ente pubblico e non abbia diretta attinenza con lefunzioni svolte, purché si tratti di cosa esistente nell’ufficio o nello stabilimentopubblico (Sez. 5, n. 20119 del 11/11/2024, dep. 2025, Farruggia, non massimata).Analogamente, si è ribadita la natura di stabilimento pubblico dell’ospedale inseritonel servizio sanitario nazionale, con conseguente configurabilità dell’aggravante inrelazione ai beni di un soggetto ricoverato, pur trattandosi di beni privati e nonappartenenti alla struttura sanitaria (Sez. 5, n. 38029 del 20/10/2020, Leone, nonmassimata). Ancora, è stata riconosciuta l’aggravante con riguardo a pedane inlegno presenti all’interno di uno stabile di proprietà regionale, già adibito aconservificio, valorizzandosi il dato della collocazione dei beni all’interno di uncomplesso riconducibile all’ente pubblico e sottoposto alla sua disponibilità evigilanza (Sez. 5, n. 8617 del 19/12/2025, dep. 2026, Dastice, non massimata).Tali ulteriori arresti confermano, tuttavia, il medesimo dato ricostruttivo:l’applicazione della prima ipotesi dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. è stataaffermata con riferimento a beni collocati all’interno di uffici, locali, reparti,strutture o complessi organizzativi riconducibili alla pubblica amministrazione ocomunque destinati all’espletamento di una funzione di pubblico interesse o dipubblica utilità. Anche quando si è esclusa la necessità che la cosa appartenga allapubblica amministrazione o sia direttamente strumentale all’attività pubblica, ilbene sottratto si trovava pur sempre in un contesto spaziale immediatamentericonducibile all’ufficio o allo stabilimento pubblico, e non in uno spazio esternoaperto alla generalità dei consociati.La stessa giurisprudenza che accoglie una lettura ampia della circostanzaaggravante individua, del resto, un limite applicativo nel carattere non meramentefortuito o effimero della presenza della cosa nel luogo pubblico. La nozione di cosa“esistente” in ufficio o stabilimento pubblico non può, dunque, essere dilatata sinoa comprendere qualsiasi bene privato occasionalmente presente in un’areacollegata al bene pubblico solo in ragione di un dato di prossimità materiale opertinenziale.In questa direzione si colloca la decisione che ha escluso l’aggravante nel casodi furto di telefoni cellulari commesso all’interno dello spogliatoio della palestra diun istituto scolastico, mentre si svolgeva una partita di calcio tra ragazzi, in orariodel tutto estraneo all’utilizzazione dell’edificio come sede scolastica oparascolastica, affermando che non ricorre la circostanza aggravante quando lacosa privata sia solo occasionalmente presente all’interno dello stabilimentopubblico per finalità meramente private (Sez. 6, n. 23735 del 07/06/2012,Locorotondo, Rv. 253044).È proprio tale limite che assume rilievo nel caso in esame. L’autovetturasottratta non era un bene custodito all’interno dell’edificio scolastico, né un benecollocato in un’aula, in un ufficio, in un locale di servizio o in altro ambientefunzionalmente destinato allo svolgimento dell’attività pubblica. Si trattava,invece, di un’autovettura privata, di proprietà della persona offesa, parcheggiatain un’area esterna, accessibile al pubblico, di pertinenza dell’edificio scolastico. Lapresenza del veicolo in quel luogo era collegata esclusivamente alla scelta dellapersona offesa di recarsi al lavoro utilizzando la propria autovettura, ma nonesprimeva alcun rapporto di stabile inserimento della res nell’organizzazione delservizio scolastico, né alcuna destinazione, neppure indiretta, allo svolgimentodell’attività pubblica propria dell’istituto.Del resto, se la giurisprudenza ha ritenuto insussistente l’aggravante conriguardo a beni collocati addirittura all’interno di un edificio scolastico, quando laloro presenza risultava estranea alla funzione pubblica concretamente esercitatanel luogo, a maggior ragione deve ritenersi problematica la configurabilità dellamedesima aggravante con riguardo ad un’autovettura privata parcheggiata inun’area esterna aperta al pubblico, la cui presenza è riconducibile unicamente alleesigenze personali di spostamento del proprietario e non ad un rapporto diinserimento del bene nell’organizzazione del servizio pubblico.Né il necessario collegamento con la funzione pubblica può essere desuntodalla qualità soggettiva del proprietario del bene o dal mero fatto che la personaoffesa svolgesse attività lavorativa all’interno della scuola. Diversamenteopinando, il rapporto con la funzione pubblica verrebbe riferito non già alla cosaoggetto della sottrazione, come richiesto dalla disposizione incriminatrice, bensì alsoggetto che ne aveva la disponibilità, con la conseguenza che l’aggravantedovrebbe essere riconosciuta per qualsiasi bene appartenente a dipendenti, utenti,fornitori o altri soggetti che, a qualunque titolo, si trovino nei pressi di unastruttura pubblica. Una simile conclusione determinerebbe una evidentealterazione del dato normativo, che incentra la circostanza aggravante sullecaratteristiche oggettive della res e sul contesto nel quale essa è inserita.Non può, pertanto, ritenersi sufficiente, ai fini della configurabilità della primaipotesi dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., il solo dato topografico dellacollocazione del veicolo in un’area esterna pertinenziale di un edificio pubblico. Unadiversa conclusione finirebbe per attribuire alla disposizione un ambito applicativonon più ancorato alla nozione testuale di «cose esistenti in uffici o stabilimentipubblici», ma esteso a qualunque bene privato occasionalmente presente inqualsiasi spazio collegato, anche solo materialmente o pertinenzialmente, ad unedificio pubblico. In tal modo, tuttavia, l’aggravante verrebbe a trasformarsi in unafattispecie sostanzialmente fondata sulla mera contiguità spaziale con il luogopubblico, con conseguente indebita dilatazione dell’area applicativa della normaincriminatrice, incompatibile con il principio di tassatività e con il divieto diinterpretazione analogica o estensiva in malam partem.La nozione di «cosa esistente in uffici o stabilimenti pubblici», pur potendocomprendere anche beni privati non appartenenti alla pubblica amministrazione enon immediatamente strumentali all’attività amministrativa, presuppone dunqueche la cosa si trovi in un contesto spaziale e funzionale riconducibile all’ufficio oallo stabilimento pubblico e che la sua presenza non sia meramente occasionale,fortuita o del tutto estranea alla ragione pubblicistica del luogo. In altri termini, ilcollegamento richiesto dalla norma deve riguardare la res e la sua collocazionenell’ambiente in cui si esplica la funzione pubblica, non la sola qualità soggettivadel proprietario o dell’utilizzatore del bene. Tale presupposto non risultaimmediatamente ravvisabile nel caso di un’autovettura privata parcheggiata inun’area esterna accessibile al pubblico, la cui presenza, pur spiegabile in ragionedell’attività lavorativa svolta dalla persona offesa all’interno dell’istituto scolastico,non presenta alcun collegamento oggettivo con il servizio pubblico scolastico.Ne consegue che la riconducibilità del fatto alla prima ipotesi dell’art. 625,comma 1, n. 7, cod. pen., valorizzata dalla Corte territoriale, presenta evidentiprofili problematici, alla luce dei principi di tassatività e di stretta interpretazionedella norma penale, nonché dei limiti applicativi individuati dalla stessagiurisprudenza di legittimità.Tale conclusione trova indiretta conferma nel fatto che la stessagiurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale con riferimento ad unafattispecie concernente un'autovettura parcheggiata nel cortile di un istitutoscolastico ha ricondotto il fatto all'aggravante dell'esposizione della cosa allapubblica fede e non a quella concernente le cose esistenti in uffici o stabilimentipubblici (si veda sopra paragrafo 2.1.).La questione, peraltro, non è estranea all’oggetto del devoluto, poiché ilricorrente ha espressamente censurato la sentenza di appello nella parte in cui haritenuto che il Tribunale avesse applicato l’aggravante del furto su cosa esistentein uffici o stabilimenti pubblici, deducendo che il giudice di primo grado avevainvece valorizzato la diversa ipotesi dell’esposizione della cosa alla pubblica fede.Sotto tale profilo, il motivo coglie effettivamente un errore della Corteterritoriale. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge infatti che ilTribunale, nel riqualificare il fatto originariamente contestato come ricettazione inquello di furto aggravato, aveva fondato il riconoscimento dell’aggravante sullaritenuta esposizione del veicolo alla pubblica fede, richiamando la giurisprudenzapropria di tale ipotesi aggravatrice. La Corte di appello ha invece ritenuto che ilgiudice di primo grado avesse valorizzato la diversa aggravante delle cose esistentiin uffici o stabilimenti pubblici, omettendo così di confrontarsi direttamente con lacensura effettivamente proposta dall’appellante in ordine alla configurabilitàdell’aggravante della pubblica fede.L’errore, tuttavia, non determina l’annullamento della sentenza impugnata. Ilmotivo, infatti, è fondato nella parte in cui rileva l’inesatta individuazione, da partedella Corte di appello, della specifica ipotesi aggravata ritenuta dal Tribunale, maè infondato nella parte in cui pretende di far discendere da tale errore l’esclusionedell’aggravante e l’annullamento della decisione. La questione decisiva riguarda,infatti, la configurabilità dell’aggravante concretamente riconosciuta dal Tribunale,vale a dire quella dell’esposizione della cosa alla pubblica fede.Poiché tale qualificazione risulta corretta, per le ragioni che si esporranno,l’inesatta individuazione, da parte della Corte di appello, della specifica ipotesiaggravata presa in considerazione dal giudice di primo grado impone soltanto unacorrezione della motivazione in diritto, senza incidere sulla conformità a dirittodella decisione finale. Su tale ultima circostanza, effettivamente ritenuta dalgiudice di primo grado e specificamente censurata dal ricorrente, deve dunqueconcentrarsi il controllo di legittimità.2.3. In relazione all’unica circostanza aggravante ritenuta dal Tribunale diBologna, la cui sussistenza è contestata dal ricorrente, deve rilevarsi che lagiurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità ritiene che, in tema difurto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibileal pubblico, sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudinealla pubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiusecon le chiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto (Sez. 5, n. 2364 del16/10/2024, dep. 2025, Rv. 287411 – 01; Sez. 5, n. 2555 del 13/12/2016, dep.2017, Rv. 269051 – 01; Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 270122– 01).Minoritario, viceversa, è l’indirizzo, citato dal ricorrente, secondo il quale «ilfurto di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, con le portiere aperte ela chiave inserita nel quadro di accensione, deve considerarsi aggravato per laesposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.,solo quando si accerti che il conducente si è determinato a lasciare il mezzo nellecondizioni predette a causa di una contingente necessità e non per mera comoditào trascuratezza» (Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393 – 01).Alla base di tale secondo indirizzo vi è la considerazione secondo cui non possaravvisarsi una “necessità” di lasciare il bene esposto alla pubblica fede nel caso incui il proprietario del bene sia stato “trascurato” nel non apprestare alcuna formadi cautela per impedire la sua sottrazione, lasciando l’auto aperta e con le chiavigià inserite nel quadro di accensione (ipotesi comunque diversa da quella inesame, in cui le chiavi erano state tolte dal quadro e riposte in un luogo nonvisibile, quale il vano portaoggetti).Si è replicato, tuttavia, che il concetto di “necessità", utilizzato dal legislatore,deve riguardare esclusivamente l'oggettiva impossibilità di portare con sé il bene(ovvero il veicolo), mentre «nessun indicatore può indurre, invece, a ritenere cheil parametro della "necessità" debba riguardare anche la mancata adozione dicautele da parte del proprietario per evitare la sottrazione del bene. Questaconclusione è coerente con l'idea di fondo, che va ribadita in questa sede, secondocui l'ordinamento esige sempre il rispetto del diritto di proprietà altrui, aprescindere dall'accuratezza del proprietario nel ricorrere a strumenti in grado dievitare la sottrazione. Donde l'eventuale trascuratezza del soggetto cheparcheggia il veicolo nel chiuderlo o nell'assicurargli aliunde una protezione dagliassalti altrui non incide sulla "necessità" richiesta dal codice; ciò che rileva, infatti,è l'esigenza di garantire al proprietario che deve temporaneamente e"necessariamente" recidere il normale rapporto di controllo sul bene (perché nonpuò portarlo con sé e non può custodirlo all'interno di un luogo non aperto alpubblico) la possibilità di contare su quello che dovrebbe essere il fisiologicorispetto della proprietà altrui, rispetto vieppiù chiamato in causa e sollecitatoquando la collocazione del bene ne renderebbe più facile la sottrazione» (Sez. 5,n. 2364 del 2024 cit.).Il collegio condivide tale maggioritario orientamento e ritiene di doverpertanto ribadire il principio secondo cui sussiste la circostanza aggravantedell’esposizione della cosa alla pubblica fede, nel caso di furto di autovetturaparcheggiata in luogo pubblico o accessibile al pubblico, anche nell'ipotesi in cui ilveicolo non sia stato chiuso e il proprietario non abbia portato con sé le chiavi diaccensione, in quanto la “necessità” va rapportata all’esposizione alla pubblica fededel bene sottratto e non afferisce alla mancata adozione di cautele per impedirnela sottrazione.Né può attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza che il veicolo fosse statolasciato aperto e con le chiavi riposte nel vano portaoggetti. Tale modalità dicustodia può eventualmente rilevare sul piano della maggiore o minore diligenzadel proprietario, ma non vale ad escludere l'oggettiva necessità di lasciare il veicolonel luogo di parcheggio durante l'espletamento dell'attività lavorativa, checostituisce il presupposto della tutela rafforzata approntata dall'art. 625, comma1, n. 7, cod. pen.2.4. Per completezza, benché la questione non costituisca espressamenteoggetto di doglianza nel ricorso, deve osservarsi che il reato risultava comunqueprocedibile, essendo già presente agli atti una valida e tempestiva querela dellapersona offesa.Dalla denuncia presentata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] emergeinfatti un'inequivoca manifestazione della volontà punitiva, laddove l'istante haespressamente chiesto la «punizione» dei responsabili per i reati ravvisabili nellapropria «denuncia/querela» (cfr. pag. 2, righi 9 e 10, della denuncia/querelapresentata da [OSCURATO:PERSONA]).Né il Tribunale né la Corte di appello si sono avveduti di tale circostanza,reputando evidentemente assorbente il tema della procedibilità d'ufficioconseguente alla qualificazione giuridica del fatto. L'atto acquisito al fascicolopresentava, tuttavia, tutti i requisiti sostanziali della querela, poiché contenevauna chiara e non equivoca richiesta di perseguimento penale degli autori del fatto.Deve, infatti, ribadirsi che, ai fini della configurabilità della querela, non sonorichieste formule sacramentali, essendo sufficiente che dall'atto emerga in modocerto la volontà della persona offesa che si proceda penalmente nei confronti delresponsabile.Deve pertanto escludersi che l'eventuale diversa qualificazionedell'aggravante potesse determinare, nel caso di specie, qualunque questione inordine alla procedibilità dell'azione penale, risultando la querela tempestivamenteproposta e ritualmente acquisita agli atti del procedimento.3. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancatadimostrazione della “recidiva nel biennio”, condizione richiesta dal legislatoreaffinché la guida senza patente abbia rilevanza penale, è infondato.Questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza che, in tema di guida senzapatente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalladepenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale delladefinitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo diprova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, ladimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agentedi polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrentedi elementi contrari (tra le tante, Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv.286200 – 01).Già all’interno del verbale di contestazione del 19 febbraio 2021 (stilato inoccasione del controllo del ricorrente alla guida dell’autovettura illecitamentesottratta ad [OSCURATO:PERSONA], privo di patente) si dava atto che [OSCURATO:PERSONA] erastato già controllato due giorni prima dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] a bordo diun veicolo, privo di patente di guida, perché mai conseguita.Non solo, all’udienza celebrata dinanzi al Tribunale di Bologna in data 3 ottobre2023, su richiesta del Pubblico ministero e nulla opponendo la difesa dell’imputato,veniva acquisita al fascicolo del dibattimento la comunicazione di notizia di reatoredatta dalla Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 febbraio 2021,dalla quale emerge che alle ore 9.50 di quel giorno [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso abordo dell’autovettura, targata [OSCURATO:TARGA], di provenienza furtiva, in quantosottratta il giorno precedente a [OSCURATO:PERSONA], che aveva sporto denuncia.Nell’annotazione, viene altresì precisato che anche in quella occasione il Ricciera privo di patente di guida perché mai conseguita.La circostanza, dunque, che l’imputato sia stato sorpreso in pochi giorni duevolte alla guida di veicoli senza aver mai conseguito la patente di guida, èassolutamente certa, come correttamente posto in rilievo dai giudici di merito, enon contraddetto da alcuna diversa deduzione difensiva.4. Il ricorso è dunque complessivamente infondato e deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in data 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]