CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 30495/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 039RA02) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dì Appello di Genova del 27 giugno 2023 con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato di cui alli art. 73, comma 1, 81 cpv d.P.R. 309/90. L'esponente lamenta mancanza della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'ad 73 del DPR 309/1990, in considerazione del ridotto numero di cessioni accertate rispetto a quelle contestate in origine. Il motivo è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, la sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato " (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). I giudici di merito hanno reso esaustive argomentazioni in cui risulta valutato non solo il numero delle cessioni accertate, ma anche gli elementi da cui desumere l'inserimento del ricorrente in un ampio contesto criminale (precedenti specifici, sequestro di cocaina con alto grado di purezza, diversità di sostanze trattate e reperite). Si tratta di oggettive modalità dell'azione che, in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, hanno condotto la Corte territoriale, con motivazione congrua e non illogica, ad escludere l'ipotesi lieve, dovendosi escludere la ridotta offensività del fatto. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna . il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Consig iere estensore D E POSITATA [OSCURATO:PERSONA] nte