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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49714/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revisione di tre sentenze emesse dal Tribunale di Brindisi in data 30 marzo 2011, 26 aprile 2012 e 12 giugno 2012.

A ragione osserva che la causa posta a fondamento della richiesta, costituita dalla scoperta, sopravvenuta al giudicato, della cessazione dell'efficacia, all'epoca di consumazione dei reati di cui all'art. 9, comma 2 della legge n. 1423 del 1956, accertati dalle sentenze irrevocabili (dal 29 marzo 2011 al 12 giugno 2012), del provvedimento con cui era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. era insussistente.

Risulta, infatti, dagli atti di causa, che in epoca precedente ai reati, precisamente fino al 19 novembre 2010, era stata interamente eseguita non la misura di prevenzione applicata con i diversi decreti del Tribunale di Taranto indicati nei capi di imputazione (rispettivamente, emessi in data 30 aprile 2007, 26 aprile 2007 e 24 giugno 2007), ma il diverso provvedimento, pur applicativo di misura dello stesso contenuto, avente numero 101 del 2007.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui lamenta violazione di legge in relazione all'art. 630 cod. proc. pen.

Deduce che la Corte territoriale aveva commesso un macroscopico errore giuridico qualificando l'istanza di revisione come proposta per l'ipotesi di sopravvenuta scoperta di prove nuove e non per l'ipotesi di inconciliabilità dei giudicati.

Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia del tutto ignorato che il provvedimento del Tribunale di Taranto del 28 novembre 2017 aveva dichiarato l'integrale esecuzione a far tempo dal 19 novembre 2010 della sorveglianza speciale disposta con il decreto n. 101 del 2007, le cui prescrizioni erano state violate da Gasbarro in occasione della consumazione dei reati oggetto delle sentenze irrevocabili.

3. L'unico motivo proposto dal ricorrente è manifestamente infondato.

La Corte di appello, nel qualificare l'istanza di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. non è incappata in alcun errore.

Come si evince dal suo chiaro tenore letterale, la norma appena citata legittima la richiesta di revisione qualora «... i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale».

Nel caso in verifica, il ricorrente, lungi dall'individuare un conflitto così strutturato, si è limitato a indicare, ai fini della revisione, la decisività del decreto, emesso dal Tribunale di Taranto il 28 novembre 2017, con cui è stata dichiarata interamente eseguita, alla data del 19 novembre 2010, la misura di prevenzione applicatagli con decreto n. 101/2007 emesso dallo stesso Tribunale di Taranto in data 30 aprile 2007.

Rispetto a questa prospettazione, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il decreto emesso dal Tribunale di Taranto il 28 novembre 2017 poteva, al più, integrare una "prova nuova" sopravvenuta alle sentenze di condanna di cui si chiede la revisione.

Ha però, altrettanto logicamente, rilevato che pur così inteso il decreto in questione non era comunque idoneo a sovvertire l'esito delle sentenze di condanna irrevocabili posto che queste ultime avevano accertato la violazione delle prescrizioni imposte dai provvedimenti di prevenzione "n. 74/2006" adottati dal Tribunale di Taranto, rispettivamente, "in data 30 aprile 2007, 26 aprile 2007 e 24 giugno 2007".

Con questa argomentazione, fondata su dati di fatto nemmeno contestati, il ricorrente non si confronta minimamente.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revisione di tre sentenze emesse dal Tribunale di Brindisi in data 30 marzo 2011, 26 aprile 2012 e 12 giugno 2012. A ragione osserva che la causa posta a fondamento della richiesta, costituita dalla scoperta, sopravvenuta al giudicato, della cessazione dell'efficacia, all'epoca di consumazione dei reati di cui all'art. 9, comma 2 della legge n. 1423 del 1956, accertati dalle sentenze irrevocabili (dal 29 marzo 2011 al 12 giugno 2012), del provvedimento con cui era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. era insussistente. Risulta, infatti, dagli atti di causa, che in epoca precedente ai reati, precisamente fino al 19 novembre 2010, era stata interamente eseguita non la misura di prevenzione applicata con i diversi decreti del Tribunale di Taranto indicati nei capi di imputazione (rispettivamente, emessi in data 30 aprile 2007, 26 aprile 2007 e 24 giugno 2007), ma il diverso provvedimento, pur applicativo di misura dello stesso contenuto, avente numero 101 del 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui lamenta violazione di legge in relazione all'art. 630 cod. proc. pen. Deduce che la Corte territoriale aveva commesso un macroscopico errore giuridico qualificando l'istanza di revisione come proposta per l'ipotesi di sopravvenuta scoperta di prove nuove e non per l'ipotesi di inconciliabilità dei giudicati. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia del tutto ignorato che il provvedimento del Tribunale di Taranto del 28 novembre 2017 aveva dichiarato l'integrale esecuzione a far tempo dal 19 novembre 2010 della sorveglianza speciale disposta con il decreto n. 101 del 2007, le cui prescrizioni erano state violate da Gasbarro in occasione della consumazione dei reati oggetto delle sentenze irrevocabili. 3. L'unico motivo proposto dal ricorrente è manifestamente infondato. La Corte di appello, nel qualificare l'istanza di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. non è incappata in alcun errore. Come si evince dal suo chiaro tenore letterale, la norma appena citata legittima la richiesta di revisione qualora «... i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale». Nel caso in verifica, il ricorrente, lungi dall'individuare un conflitto così strutturato, si è limitato a indicare, ai fini della revisione, la decisività del decreto, emesso dal Tribunale di Taranto il 28 novembre 2017, con cui è stata dichiarata interamente eseguita, alla data del 19 novembre 2010, la misura di prevenzione applicatagli con decreto n. 101/2007 emesso dallo stesso Tribunale di Taranto in data 30 aprile 2007. Rispetto a questa prospettazione, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il decreto emesso dal Tribunale di Taranto il 28 novembre 2017 poteva, al più, integrare una "prova nuova" sopravvenuta alle sentenze di condanna di cui si chiede la revisione. Ha però, altrettanto logicamente, rilevato che pur così inteso il decreto in questione non era comunque idoneo a sovvertire l'esito delle sentenze di condanna irrevocabili posto che queste ultime avevano accertato la violazione delle prescrizioni imposte dai provvedimenti di prevenzione "n. 74/2006" adottati dal Tribunale di Taranto, rispettivamente, "in data 30 aprile 2007, 26 aprile 2007 e 24 giugno 2007". Con questa argomentazione, fondata su dati di fatto nemmeno contestati, il ricorrente non si confronta minimamente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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