CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7970/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] DELLA CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliata; -controricorrente - e MASSIMO D’ANNA -intimato - avverso la sentenza n. 2378/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 4079/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, nell’anno 2009, ha partecipato ad un concorso presso l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) per operatore specializzato di mezzi nautici, categoria C, fascia retributiva iniziale, risultando il primo dei non vincitori; 2. successivamente, fu accertato che uno dei vincitori aveva falsamente dichiarato il possesso della patente nautica ed il predetto venne quindi destituito; 3. il ricorrente ha quindi agito per sentir riconoscere il suo diritto all’assunzione, oltre al risarcimento del danno, ma le sue domande sono state rigettate in primo ed in secondo grado; 4. la Corte d’Appello riteneva che legittimamente [OSCURATO:PERSONA] avesse deciso di non procedere allo scorrimento della graduatoria, stante il sopravvenuto blocco delle assunzioni per superamento del patto di stabilità ai sensi dell’art. 76, co. 4 d.l. 112/2008, quale anche richiamato dall’art. 14, co. 19 ss. d.l. 78/2010; 5. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti da controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione o errata applicazione degli artt. 112, 113 e 132, co. 2, n. 2 c.p.c., nonché dell’art. 360 n. 3 c.p.c. e la nullità della sentenza, oltre ad omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.); 2. il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, affermando che era corretta l’affermazione del Tribunale in merito al fatto che risultava ostativa rispetto all’assunzione la normativa di cui all’art. 14 co. da 19 a 24, d.l. 78/2010, conv. in L. 122/2010, non aveva dato in tal modo risposta ai dettagliati motivi di appello; 3. è tuttavia pacifico che « la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.» (tra le molte, C. 13248/2020); 4. nel caso di specie, la motivazione, pur strin gata, attraverso il nesso da essa posto tra blocco delle assunzioni in base alla normativa citata ed insussistenza del diritto all’assunzione quale rivendicato in causa, realizza un chiaro percorso logico che, a prescindere dalla sua fondatezza, integra certamente quanto necessario a far comprendere il senso della decisione assunta e ad escludere la violazione delle norme processuali quale denunciata; 5. il motivo non evidenzia poi con la necessaria specificità quale sarebbe il fatto storico la cui omessa considerazione integrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., parimenti indicata nella rubrica; 6. il secondo motivo afferma la violazione e\o errata e\o falsa applicazione dell’art. 14 del d.l. 78/2010, convertito in L. 122/2010, nonché dell’art. 76 del d.l. 112/2008, convertito in L. 133/2008 e dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, oltre ancora ad omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.); 7. il ricorrente sostiene che il suo diritto all’assunzione sarebbe sorto con l’approvazione della graduatoria e, quindi, in epoca anteriore al blocco delle assunzioni, sicché non vi era luogo a parlare di scorrimento di graduatoria, ma della mera presa d’atto di chi fosse il vero vincitore; 8. il motivo non è fondato; 9. l’approvazione della graduatoria del concorso fa sorgere il diritto all’assunzione in capo a chi in essa sia utilmente collocato, mentre qualora la graduatoria stessa non sia in sé impugnata presso il giudice munito di giurisdizione, quale atto finale del procedimento concorsuale, le dinamiche successive ad essa, anche riguardanti la perdita del diritto all’assunzione in capo ad uno dei vincitori, attengono all’ambito del c.d. scorrimento; 10. ciò lo si desume dal disposto dell’art. 8, co. 3, d.p.r. 3/1957, che appunto prevede la facoltà per la P.A. di dare corso allo scorrimento, in tutti i casi in cui si vanifichi l’assunzione di chi risultava utilmente collocato nei posti messi a concorso, sia per fatti volontari (rinuncia; dimissioni) sia per fatti oggettivi, quale la decadenza, tra cui rientra (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) l’ipotesi dell’assunzione realizzatasi in mancanza dei requisiti necessari perché falsamente attestati; 11. d’altra parte, non vi è dubbio che anche gli art. 8 ss. d.p.r. 3/1957 trovino applicazione nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, rientrando anch’essi nella esclusione, sancita dall’art. 69 d. lgs. 165/2001, dall’effetto disapplicativo o dall'inefficacia delle materie di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) L. 421/1992, ovverosia «i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro» che sono destinate ad essere «regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi», esclusione che appare coerente con la riserva di legge di cui all'art. 51 Cost.(sul tema v, anche, in motivazione, C. 16393/21); 12. non è dunque fondato l’assunto del ricorrente secondo cui il suo diritto discenderebbe ipso iure dalla destituzione del vincitore, perché anche in tal caso solo lo scorrimento della graduatoria, comunque disposto ma necessariamente da disporre, avrebbe potuto consentire di assumerlo; 13. d’altra parte, si è già affermato che «in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la pubblica amministrazione non ha l'obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto - come si desume dal disposto di cui all'art. 8, ult. comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, dettato per l'ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori di un concorso - la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti, sicché, per procedere ad ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà dell'amministrazione» (C. 31427/2021); 14. ciò è in ogni caso assorbente di ogni altra considerazione, non risultando neppure affermato che la P.A. abbia mai deliberato quello scorrimento; 15. comunque, per il periodo in cui vi è stato blocco delle assunzioni, la delibera di scorrimento non avrebbe neanche potuto essere presa, perché essa oggettivamente avrebbe comportato, per quanto in conseguenza della perdita del posto di altra persona già assunta, una nuova assunzione, non consentita dalla normativa vincolistica conseguente alla violazione del patto di stabilità; 16. i giudici del merito hanno accertato che [OSCURATO:PERSONA] rientrava nelle regole proprie del patto di stabilità, ovviamente non aggirabili da assunzioni di personale che fossero in ipotesi fatte presso enti a finanziamento regionale; 17. quanto precedentemente precisato esclude poi che il diritto all’assunzione del ricorrente potesse dirsi sorto con l’approvazione della graduatoria, sicché non vi è luogo a parlare di efficacia retroattiva della normativa di blocco, perché è pacifico che il concorso fu definito nel 2009 ed a ciò seguirono le assunzioni, mentre il mancato rispetto del patto di stabilità fu attestato nel marzo 2010, per l’anno 2009, e quindi esso non poteva che impedire (ai sensi dell’art. 76, co. 4, d.l. 112/2008, conv. con mod. in L. 13/2008, quale richiamato dall’art. 77-ter, co. 16 dello stesso d.l., a propria volta salvaguardato dall’art. 14, co. 198 d.l. 78/2010, conv. con mod. in L. 12/2010) le assunzioni a venire, quale è da considerare, per quanto sopra detto, quella pretesa dal ricorrente; 18. sterili sono altresì le difese con cui si fa leva sul fatto che le altre otto assunzioni effettuate in base al concorso non siano state revocate, perché l’ipotesi dell’annullamento retroattivo per violazione del patto di stabilità è del tutto particolare (art. 14, co. 20, d.l. 78/2010 cit.) e non è dato ritenere ricorresse nel caso di specie, mentre d’altra parte già si è detto che quella del D’Onofrio non può dirsi assunzione con effetto ex tunc, ma semmai eventuale assunzione per effetto di un ( non disposto) scorrimento di graduatoria, del tutto indipendente dalle originarie assunzioni, mai invalidate, degli altri otto concorrenti; 19. il terzo motivo adduce infine la violazione e\o errata e\o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 416 e 421 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), sul presupposto che il Tribunale, e con esso poi, la Corte d’Appello che ne ha richiamato per relationem la motivazione, abbia sviluppato argomenti ulteriori per denegare l’accoglimento della domanda, nonostante [OSCURATO:PERSONA] si fosse difesa invocando la propria discrezionalità rispetto allo scorrimento della graduatoria ed avesse altresì richiamato alcune ipotetiche modifiche organizzative necessitate dalle norme sul rispetto del patto di stabilità; 20. si tratta di motivo al contempo inammissibile ed infondato; 21. inammissibile, perché come si è detto, le difese sulla discrezionalità nel decidere sullo scorrimento erano in sé sufficienti ad impedire l’accoglimento della domanda, in quanto tale libera determinazione era ostativa alla pretesa assunzione; 22. infondato, perché evidentemente il blocco delle assunzioni riconnesso alla normativa primaria, una volta risultanti gli elementi che stanno a suo fondamento (accertamento della violazione del patto di stabilità per l’esercizio precedente, in forza dell’art. 14, co. 19 cit. ed alle norme cui esso fa rinvio sopra citate e che si concatenano tra loro) integra palesemente un’eccezione in senso lato, nessuna norma prevedendo che essa sia riservata alla parte, sicché del tutto ritualmente il giudice ha apprezzato d’ufficio anche tale aspetto; 23. al rigetto del ricorso segue la regolazione delle spese secondo soccombenza, nei riguardi della parte controricorrente; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament