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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 10157/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'esclusione della riqualificazione del delitto contestato in quello di cui all'art. 7:3, comma 5, d.P.R. n. 309/90, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rivelandosi la censura manifestamente infondata avendo i Giudici di merito valorizzato plurimi elementi (oltre alla quantità non certo irrilevante) per escludere la scarsa offensività della condotta: l'attività di spaccio posta in essere in maniera seriale presso la Stazione ferroviaria e la somma di denaro rinvenuta indosso; detti elementi sono stati complessivamente apprezzati ed hanno condotto al giudizio di responsabilità in ordine alla imputazione oggetto di censura attraverso il precluso diretto riferimento agli atti processuali; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'esclusione della riqualificazione del delitto contestato in quello di cui all'art. 7:3, comma 5, d.P.R. n. 309/90, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rivelandosi la censura manifestamente infondata avendo i Giudici di merito valorizzato plurimi elementi (oltre alla quantità non certo irrilevante) per escludere la scarsa offensività della condotta: l'attività di spaccio posta in essere in maniera seriale presso la Stazione ferroviaria e la somma di denaro rinvenuta indosso; detti elementi sono stati complessivamente apprezzati ed hanno condotto al giudizio di responsabilità in ordine alla imputazione oggetto di censura attraverso il precluso diretto riferimento agli atti processuali; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10157/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris